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"Attrezzature di lavoro, i controlli dal 2012"

di Italia Oggi / Sicurezza sul lavoro

01/08/2011 - Le nuove regole introdotte dal dm 11 aprile (si veda ItaliaOggi del 23 aprile e del 3 maggio) saranno operative dal 26 gennaio 2012. Lo stabilisce il dm 22 luglio pubblicato sulla G.U. n. 173/2011, che proroga l'entrata in vigore delle nuove norme originariamente fissata al 30 luglio.

Controlli attrezzature.

Con il dm 11 aprile (pubblicato sul S. O. n. 111 alla G.U. n. 98/2011), previsto dall'articolo 71 del digs n. 81/2008 (T.u. sicurezza), sono state definite le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature che sono indicate nell'Allegato VII del T.u. sicurezza. Il citato articolo 71, infatti, prevede che il datore di lavoro, oltre agli ordinari controlli iniziale e a seguito di montaggio, deve sottoporre le attrezzature a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di efficienza e di conservazione ai fini della sicurezza. Le attrezzature e relativa frequenza delle verifiche sono fissate nell'Allegato VII al T.u. sicurezza. La prima verifica viene effettuata dall'Inail (Ispesl), le successive presso le Asl. Le verifiche sono tutte onerose e le spese per l'effettuazione sono a carico del datore di lavoro. Il provvedimento stabilisce che la prima verifica va effettuata entro 60 giorni dalla data di richiesta all'Inail, mentre le successive verifiche periodiche vanno effettuate presso le Asl entro il termine di 30 giorni dalle rispettive richieste. Il provvedimento, inoltre, prevede che l'Inail e le Asl o le agenzie regionali protezione ambiente (Arpa), nelle regioni dove siano state a loro attribuite le funzioni, possono provvedere direttamente alle verifiche, anche mediante accordi tra di loro o con le direzioni provinciali del lavoro (dpl), nel rispetto dei principi di economicità previsti per la pubblica amministrazione oppure, ancora, possono avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati e iscritti nell'apposito elenco istituito e tenuto presso l'Inail e le Asl, anche su base regionale. Qualunque soggetto abilitato è iscritto a domanda in questo elenco e con l'iscrizione si impegna al rispetto dei termini temporali per l'effettuazione delle verifiche delle attrezzature. In ogni caso, una volta decorsi i termini, il datore di lavoro può avvalersi dei soggetti abilitati, pubblici o privati, in possesso dei prescritti requisiti, tra cui il certificato di accreditamento quale organismo di ispezione di tipo A, ai sensi iella norma Uni Cei En Iso/Iec 17020.

Più tempo per le verifiche.

Le nuove disposizioni del dm 11 aprile sarebbero dovute diventare operative a partire da domani (30 luglio), in quanto il provvedimento (all'articolo 6, comma 2) prevedeva l'entrata in vigore .90 giorni» dopo la sua pubblicazione in gazzetta ufficiale. Ma ieri è arrivata la proroga. Con il decreto 22 luglio, infatti, è stato sostituito il termine .90 giorni» con «270 giorni» dando praticamente altri 6 mesi al periodo transitorio. La proroga, si legge nel provvedimento, si è resa necessaria ravvisata la opportunità di provvedere al completamento delle attività di verifica anche al fine di garantire una piena coerenza delle stesse con il processo di integrazione in atto, a seguito della soppressione dell'Ispesl e della contestuale attribuzione delle relative competenze all'Inail. In conclusione, il dm 11 aprile e la relativa nuova disciplina sulle verifiche delle attrezzature entrerà in vigore decorsi 270 giorni dal 30 aprile (la data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), ossia dal prossimo 26 gennaio 2012.

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