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"Posta elettronica certificata: il 29/11/2011 scatta l'obbligo per le società ed i professionisti "
di LavoriPubblici.it / Normativa
11/10/2011 - Con l'entrata in vigore della legge n. 2/2009 di conversione del D.L.
185 del 29/11/2009, è scattato, per società sia di persone che di
capitali, professionisti e pubbliche amministrazioni, l'obbligo di
dotarsi di una propria PEC. Tali soggetti, eccezione fatta per i
professionisti, sono obbligati a comunicare la PEC, presso il Registro
delle Imprese, entro tre anni dall'entrata in vigore della legge.
Il 29 novembre 2011 scadono i tre anni previsti dalla legge e quindi scade il termine entro il quale bisogna adeguarsi all'obbligo di dotarsi di un proprio indirizzo PEC ma soprattutto di comunicarlo al Registro delle imprese, pena una sanzione che va dai 206 € a 2065 €.
La PEC, acronimo di Posta Elettronica Certificata, è uno strumento che permette di dare, ad un messaggio di posta elettronica, la stessa valenza di una raccomandata con ricevuta di ritorno. In più, aggiunge la certificazione circa il contenuto del messaggio, solo se in combinazione con un certificato digitale che attesta il ricevimento del messaggio.
Come già specificato sopra, sono obbligati alla comunicazione della PEC tutte le società e i professionisti, già costituiti dal 29 novembre 2008. Le nuove società hanno l'obbligo di comunicare la PEC contestualmente all'iscrizione al registro delle imprese. Mentre, i professionisti hanno l'obbligo di comunicare la propria PEC all'albo di appartenenza. Infine, per le imprese individuali non è previsto alcun obbligo di comunicazione della PEC al Registro delle imprese.
Prima della comunicazione bisogna acquistare la PEC presso uno dei gestori autorizzati da DigitPA. E' possibile trovare un elenco dei gestori nel sito www.digitpa.gov.it. Dopo l'acquisto della PEC, bisogna effettuare la comunicazione tramite ComUnica al registro delle imprese, con la compilazione del modello S2, riquadro 5, solo le parti che si riferiscono all'indirizzo di posta elettronica certificata. Sottolineiamo che la comunicazione è gratuita. Chi è già in possesso della PEC si accerti che non sia scaduta, nel caso in cui sia scaduta sarà necessario riattivarla.
Non è chiaro se nel caso in cui la società o il professionista, sia in possesso di un proprio sito web, sia obbligato a indicarvi la PEC. E' chiaro, invece, come precisa l'articolo 35 del D.P.R. 633/72, l'obbligo di indicare la partita Iva nell'home-page nel caso in cui si abbia un proprio sito web. Ed in particolare, le società di capitali sono obbligate ad inserire nel proprio sito web: sede della società, Registro delle imprese presso il quale la società è iscritta, nonché il numero di iscrizione, capitale effettivamente versato, eventuale situazione di liquidazione ed eventuale unicità del socio.
Sottolineiamo, infine, che l'inosservanza dell'obbligo di comunicazione della PEC o la non ottemperanza all'obbligo dell'indicazione, sul proprio sito web, delle informazioni sopra citate, circa la società e la Partita Iva, determinerà una sanzione amministrativa pecuniaria da 206 € a 2065 €, come previsto dall'articolo 2630, comma 1 del codice civile.
Il 29 novembre 2011 scadono i tre anni previsti dalla legge e quindi scade il termine entro il quale bisogna adeguarsi all'obbligo di dotarsi di un proprio indirizzo PEC ma soprattutto di comunicarlo al Registro delle imprese, pena una sanzione che va dai 206 € a 2065 €.
La PEC, acronimo di Posta Elettronica Certificata, è uno strumento che permette di dare, ad un messaggio di posta elettronica, la stessa valenza di una raccomandata con ricevuta di ritorno. In più, aggiunge la certificazione circa il contenuto del messaggio, solo se in combinazione con un certificato digitale che attesta il ricevimento del messaggio.
Come già specificato sopra, sono obbligati alla comunicazione della PEC tutte le società e i professionisti, già costituiti dal 29 novembre 2008. Le nuove società hanno l'obbligo di comunicare la PEC contestualmente all'iscrizione al registro delle imprese. Mentre, i professionisti hanno l'obbligo di comunicare la propria PEC all'albo di appartenenza. Infine, per le imprese individuali non è previsto alcun obbligo di comunicazione della PEC al Registro delle imprese.
Prima della comunicazione bisogna acquistare la PEC presso uno dei gestori autorizzati da DigitPA. E' possibile trovare un elenco dei gestori nel sito www.digitpa.gov.it. Dopo l'acquisto della PEC, bisogna effettuare la comunicazione tramite ComUnica al registro delle imprese, con la compilazione del modello S2, riquadro 5, solo le parti che si riferiscono all'indirizzo di posta elettronica certificata. Sottolineiamo che la comunicazione è gratuita. Chi è già in possesso della PEC si accerti che non sia scaduta, nel caso in cui sia scaduta sarà necessario riattivarla.
Non è chiaro se nel caso in cui la società o il professionista, sia in possesso di un proprio sito web, sia obbligato a indicarvi la PEC. E' chiaro, invece, come precisa l'articolo 35 del D.P.R. 633/72, l'obbligo di indicare la partita Iva nell'home-page nel caso in cui si abbia un proprio sito web. Ed in particolare, le società di capitali sono obbligate ad inserire nel proprio sito web: sede della società, Registro delle imprese presso il quale la società è iscritta, nonché il numero di iscrizione, capitale effettivamente versato, eventuale situazione di liquidazione ed eventuale unicità del socio.
Sottolineiamo, infine, che l'inosservanza dell'obbligo di comunicazione della PEC o la non ottemperanza all'obbligo dell'indicazione, sul proprio sito web, delle informazioni sopra citate, circa la società e la Partita Iva, determinerà una sanzione amministrativa pecuniaria da 206 € a 2065 €, come previsto dall'articolo 2630, comma 1 del codice civile.
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