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"Approvate le modifiche al Decreto 81"
di www.puntosicuro.it / Normativa
19/08/2013 -
La
Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il
rilancio dell'economia, già approvato con modifiche dal Senato il 7 agosto, senza apportare ulteriori cambiamenti.
Sono
stati quindi approvati anche dalla Camera
gli emendamenti approvati dal Senato al testo dell'articolo 32
"
Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro" (si
veda anche " Approvata dalla Camera la conversione in legge del
decreto del fare" per gli emendamenti approvati dalla Camera in prima lettura)
.
PuntoSicuro
approfondirà il dettaglio delle modifiche al D.lgs. 81/2008 nelle prossime settimane.
Vediamo in dettaglio gli emendamenti approvati dal Senato e confermati dalla Camera.
32.19
Al
comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
«b-
bis).
All'articolo 31, comma 1, dopo le parole: "servizio di prevenzione e
protezione" è inserita la seguente parola: "prioritariamente"».
32.30
Al
comma 1, la lettera f), è sostituita dalla seguente:
«
f)
all'articolo 71, il comma 11 è sostituito dal seguente:
"11.
Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le
attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII a verifiche periodiche volte
a valutarne l'effettivo stato di conservazione. e di efficienza ai fini di
sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la prima
verifica il datore di lavoro si avvale dell'INAIL, che vi provvede nel termine
di quarantacinque giorni dalla messa in servizio dell'attrezzatura. Una volta
decorso inutilmente il termine di quaranta cinque giorni sopra indicato, il
datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o
privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive.
verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o,
ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, o da soggetti pubblici o
privati abilitati, che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13.
Per l'effettuazione delle verifiche l'INAlL può avvalersi del supporto di
soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all'esito delle
verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a
disposizione dell'organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma
sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono
poste a carico del datore di lavoro"».
32.41
Al comma 7-bis, capoverso 3-bis, dopo le parole: "organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale," sono inserite le seguenti: "e delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello".
Al comma 7-bis, capoverso 3-bis, dopo le parole: "organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale," sono inserite le seguenti: "e delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello".
G32.103
Il Senato,
Il Senato,
in
corso di esame del disegno di legge n. 974 recante « Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante
disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;
premesso
che:
l'articolo
32 del decreto in esame reca «Semplificazione di adempimenti formali in materia
di lavoro»;
durante
la discussione alla Camera dei Deputati è stata introdotta una modifica al
sopracitato articolo, secondo cui i soggetti che prestano la propria attività a
titolo gratuito o con mero rimborso spese in favore delle associazioni di
promozione sociale e delle associazioni sportive dilettantistiche sono
equiparati ai volontari di cui alla legge n. 266 del 1991 ai fini
dell'applicazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, sicché
anche ad essi si applicano solo le norme di cui all'articolo 21 del decreto
legislativo n. 81 del 2008;
impegna
il Governo a valutare la possibilità di prevedere una revisione più complessiva
della materia, nell'ambito della quale escludere del tutto i volontari delle
associazioni sportive dilettantistiche, i volontari delle associazioni di
promozione sociale, ai sensi della legge n. 383 del 2000, i volontari degli
enti di promozione sportiva, gli enti di servizio civile e i volontari delle
associazioni disciplinati dalla legge n. 266 del 1991.
Emendamenti
non posti in votazione in quanto accolti dal Governo
Il
Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 974, impegna il Governo ad
affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 32.202.
32.202.
Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:
Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:
«
d-bis
)
l'articolo 40 è sostituito con il seguente:
"Art.
40. -
(Rapporti del Medico Competente con il Servizio Sanitario Nazionale) -
1. L'attività professionale del medico competente si svolge in sinergia con
le attività del Servizio Sanitario Nazionale.
2.
Entro il 31 dicembre 2015, con decreto del Ministro della Salute, di concerto
con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, acquisito il parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano e sentite le Società scientifiche nazionali
rappresentative dei medici del lavoro, sono definite le condizioni e le
modalità della collaborazione del Medico Competente al Sistema Informativo
Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), al fine di valutarne
in senso condiviso scopi, metodi e risultati"».
G32.100
Il
Senato, premesso che:
il
provvedimento in esame reca disposizioni volte alla semplificazione di
specifiche procedure in materia di sicurezza sul lavoro, finalizzate a
rimuovere obblighi di natura esclusivamente formale, che non hanno alcuna reale
ricaduta sulla efficacia delle azioni di tutela della salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro;
nessuna
semplificazione è invece prevista per quanto attiene alla figura del medico
competente, titolare di compiti e obblighi fondamentali per la tutela della
salute dei lavoratori, cui peraltro la legge attribuisce attualmente anche
oneri burocratici di estrema difficoltà applicativa, assolutamente non
necessari al fine di creare condizioni di tutela della sicurezza del
lavoratore;
in
particolare, l'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)
prevede che, entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di
riferimento, il medico competente, esclusivamente per via telematica. trasmetta
ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le
differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei
lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato
3B;
l'articolo
3, comma 2, del decreto ministeriale 9 luglio 2012 recante «Contenuti e
modalità di trasmissione dei dati aggregati sanitari e di rischio dei
lavoratori» ribadisce che la trasmissione dei dati utilizzabili a fini
epidemiologici inerenti ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori
sottoposti a sorveglianza sanitaria debba essere effettuata unicamente in via
telematica dal medico competente entro il primo trimestre dell'anno successivo
all'anno di riferimento;
l'articolo
4, comma 1, del decreto ministeri aie 9 luglio 2012, recante «Disposizioni
transitorie e entrata in vigore» dispone che al fine di consentire una
valutazione approfondita della rispondenza delle previsioni del decreto a
criteri di semplicità e certezza nella raccolta e delle modalità di
trasmissione delle informazioni, è individuato un periodo transitorio di mesi
12 a far data dall'entrata in vigore del decreto per la sperimentazione delle
disposizioni previste (fino al 24 agosto 2013);
esclusivamente
con riferimento al periodo di sperimentazione, il termine per la trasmissione
delle informazioni, di cui al citato allegato 3B del decreto legislativo
n. 81 del 2008, è scaduto il 30 giugno 2013;
l'articolo
4. comma 4, dello stesso decreto 9 luglio 2012, prevede che per la durata del
periodo tra11sitorio di sperimentazione, con riferimento a possibili difficoltà
di raccolta e trasmissione telematica delle informazioni di cui all'articolo
40, comma l, la sanzione pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro è sospesa sino al
termine della sperimentazione;
a
decorrere dal 22 maggio 2013 1'lNAlL ha reso attivo un applicativo web
strutturato in maniera da rendere il più possibile standardizzate le operazioni
di inserimento e trasmissione dei dati;
l'utilizzo
della piattaforma predisposta dall'IN AIL risulta particolarmente complesso,
mentre appare problematico lo stesso accesso al sistema;
il
mondo sanitario e scientifico di riferimento ha ripetutamente evidenziato le
proprie perplessità sia nel merito della raccolta dei dati, che sull'efficacia
degli indicatori selezionati per le trasmissioni finalizzate alla valutazione
delle attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
impegna
il Governo:
a
valutare l'opportunità di modificare l'articolo 40 del decreto legislativo
n. 81 del 2008 disponendo una proroga del termine della sperimentazione
almeno sino al31 dicembre 2013. con conseguente sospensione delle sanzioni a
carico dei medici competenti;
a
valutare inoltre l'opportunità di modificare il citato articolo 40 al fine sia
di evitare che le disposizioni ivi previste siano foriere di mori adempimenti
burocratici per i medici competenti comunque non utili alla prevenzione sia di
chiarire l'uso delle informazioni che ci si propone di raccogliete e delle loro
utilità preventiva, contribuendo al miglioramento delle norme e delle prassi di
prevenzione e promozione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
a
valutare l'opportunità di procedere ad Una revisione degli allegati 3A e 3B al
fine di definire, secondo criteri di semplicità. i contenuti degli allegati
medesimi nel rispetto della normativa vigente;
ad
attivare un tavolo di confronto con le associazioni che raccolgono i medici
competenti, finalizzato a valutare ogni opportuna modifica delle disposizioni
contenute all'articolo 4 del decreto ministeriale 9 luglio 2012, finalizzate ad
eliminare eventuali gravami burocratici per i medici competenti dai quali non
discendano effettivi miglioramenti delle condizioni di tutela della salute del
lavoratore.
G32.101
Il Senato, premesso che:
Il Senato, premesso che:
i
lavoratori stanno patendo il peso maggiore della crisi economica, attraverso la
perdita del lavoro o, per chi riesce a conservarlo, attraverso il peggioramento
di rischi per la salute;
che
alcuni recenti studi di IRES e dei sindacati mostrano come stiano emergendo
nuove criticità nella percezione dei rischi da parte di giovani che vivono
condizioni di lavoro precario;
che
le microimprese, a tutti gli effetti aziende vere, stanno attraversando
anch'esse una grave crisi e che risultano spesso operare forti tagli proprio
sul settore della prevenzione, con il conseguente aumento dei rischi per la
salute e sicurezza dei pochissimi addetti che ognuna di queste aziende ha;
che
il tema della salute di lavoratori è un valore primario ma che spesso gli
adempimenti a questo scopo che devono essere assunti dalla microimpresa sono
complessi;
che
per i tagli operati e per le difficoltà a far fede agli adempimenti richiesti,
un numero crescente di microaziende sviluppa forme di ostilità verso i
controlli operati da parte delle ASL;
che
i servizi di prevenzione delle ASL (Dipartimenti di Prevenzione) stanno subendo
anch'essi la crisi di risorse in sanità, e si segnalano forti segnali di distacco
dalla realtà sociale e conseguente crescita di scoraggiamento tra gli operatori
e ripiegamento burocratico;
che
i sindacati stessi trovano difficoltà ad intervenire ed operare in questi
contesti di piccole dimensioni;
che
il settore della microimpresa in altri paesi gode di sostegno maggiore, per le
sue particolari piccole dimensioni e per il dispendio economico e di tempi che
gli adempimenti comportano, in proporzione al suo fatturato ed al numero di
addetti;
considerato
che:
il
presente decreto legge, il cosiddetto «Decreto del Fare», agli articoli 32, 35,
38 e 42 tratta temi che riguardano la salute e la sicurezza dei lavoratori;
che
la scelta operata dal Governo al fine di semplificare la burocrazia a carico
delle aziende sembra essere stata quella di alleggerire le tutele in materia di
prevenzione;
che
sarebbe invece più utile per le stesse aziende stesse, sostenere le
microaziende nell'informazione sugli adempimenti previsti e sulle modalità di
portarli avanti in modo rapido ed efficace;
che
alcune Regioni, in attuazione del «Piano Nazionale della Prevenzione», hanno
promosso un piano mirato a potenziare l'informazione e l'assistenza alle
microimprese sui temi della prevenzione, per la tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori;
impegna
il Governo:
a
intervenire normativamente, anche attraverso la presentazione di una legge
quadro, al fine della predisposizione da parte delle Regioni di progetti di
sostegno ed assistenza alle piccole e micro imprese articolati in sportelli di
aiuto per la valutazione dei rischi per facilitare la riduzione dei rischi sul
lavoro, di sostegno alla messa in regola, di assistenza per tutte le figure
della prevenzione con particolare riguardo agli imprenditori artigiani, ed ai
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), con l'obiettivo di
rendere il datore di lavoro realmente un protagonista consapevole,
responsabile, ed autonomo della tutela della salute nella propria azienda;
a
riferire, entro 90 giorni dall'approvazione della legge di conversione del
presente decreto, sullo stato di attuazione del «Piano Nazionale della
Prevenzione», con particolare riferimento all'esito e all'applicazione delle
modifiche che saranno introdotte con il presente decreto.
G32.102
Il Senato,
Il Senato,
in
sede di esame del disegno di legge Atto Senato n. 974 recante:
«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»,
premesso
che:
l'articolo
32, comma 7
-bis del provvedimento in oggetto interviene in materia di
determinazione del prezzo più basso per i bandi delle gare pubbliche, ai sensi
del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, reintroducendo, un
criterio generale volto ad escludere le spese relative al costo del personale,
valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione
collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori
e le organizzazioni dei datori di lavoro, e delle misure di adempimento alle
disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
tale
misura è volta ad assicurare che i trattamenti economici dei lavoratori e le
indispensabili misure per garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di
lavoro non rischino di essere compromessi dalla ricerca della massima
economicità dell'offerta;
considerato
che:
per
alcuni settori, ai fini della determinazione del prezzo più basso, è opportuno,
tenere conto anche delle retribuzioni derivanti dalla contrattazione
integrativa di secondo livello che, nel caso dell'edilizia corrisponde alla
contrattazione integrativa territoriale alla luce di quanto sopra esposto la
misura di cui in premessa può tuttavia essere ulteriormente completata;
impegna
il Governo ad adottare, per quanto di sua competenza e nel rispetto della regolarità
e dell'equa concorrenzialità delle imprese nell'aggiudicazione degli appalti
pubblici, tenendo conto delle differenze che caratterizzano la contrattazione
nei diversi settori produttivi, ogni misura utile al fine di:
-
assicurare una corretta applicazione del principio contenuto nella disposizione
citata in premessa,
-
assicurare la corrispondenza tra le qualifiche e le mansioni richieste per lo
svolgimento delle attività oggetto della gara di appalto e l'effettiva
applicazione dei contratti relativi a tali qualifiche e mansioni.
RPS
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