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"Regolamento europeo DPI: gli obblighi degli operatori economici"

di www.puntosicuro.it / D.P.I.

11/11/2016 - Gli  operatori economici “ dovrebbero essere responsabili della conformità dei DPI alle prescrizioni del presente regolamento, in funzione del ruolo che rivestono nella catena di fornitura, in modo da garantire un elevato livello di salvaguardia di interessi pubblici, quali la salute e la sicurezza, la protezione degli utilizzatori, nonché una concorrenza leale sul mercato dell'Unione”. E tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione “ dovrebbero adottare misure atte a garantire che siano messi a disposizione sul mercato solo DPI conformi al presente regolamento. Il presente regolamento dovrebbe stabilire una ripartizione chiara e proporzionata degli obblighi corrispondenti al ruolo di ogni operatore economico nella catena di fornitura e distribuzione”.
 
Questi sono alcuni dei “considerando” contenuti nel nuovo  Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale in merito agli operatori economici (fabbricante, mandatario, importatore e distributore).  Nuovo regolamento che, benché già in vigore, si applicherà – con alcune eccezioni - solo dal  21 aprile 2018: da quella data sarà abrogata la  Direttiva 89/686/CEE  del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai dispositivi di protezione individuale. Direttiva attuata in Italia dal  D.Lgs. n. 475 del 4 dicembre 1992.

E anche riguardo ai tempi di applicazione del Regolamento i “considerando” indicano che per concedere ai fabbricanti e agli altri operatori economici tempo sufficiente per adeguarsi ai requisiti del nuovo regolamento, “ è necessario prevedere un congruo periodo di transizione dopo l'entrata in vigore del medesimo, durante il quale i DPI conformi alla direttiva 89/686/CEE potranno ancora essere immessi sul mercato”. E nelle disposizioni transitorie del regolamento è indicato che “gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato dei prodotti contemplati dalla direttiva 89/686/CEE conformi a tale direttiva e immessi sul mercato anteriormente al 21 aprile 2019”.
 
Ci soffermiamo brevemente sugli obblighi degli operatori economici (Capo II del Regolamento 2016/425) con riferimento specifico agli obblighi dei fabbricanti (Articolo 8).
 
Si indica, ad esempio, che all'atto dell'immissione sul mercato dei dispositivi di protezione individuale, i fabbricanti “garantiscono che siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato II”. Requisiti essenziali presentati in vari articoli dal nostro giornale.
Inoltre i fabbricanti “redigono la documentazione tecnica di cui all'allegato III («documentazione tecnica») ed eseguono o fanno eseguire la pertinente procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 19. Qualora la conformità di un DPI ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili sia stata dimostrata secondo la procedura appropriata, i fabbricanti redigono la dichiarazione di conformità UE a norma dell'articolo 15 e appongono la marcatura CE di cui all'articolo 16”.
 
Rimandando ad una lettura integrale del regolamento, che si sofferma su vari aspetti relativi agli obblighi dei fabbricanti, ricordiamo, infine, che questi operatori economici laddove ritengano o abbiano motivo di ritenere che un dispositivo di protezione individuale da essi immesso sul mercato non sia conforme al presente regolamento, “prendono immediatamente le misure correttive necessarie a renderlo conforme o, a seconda dei casi, a ritirarlo o a richiamarlo. Inoltre, qualora il DPI presenti un rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri sui cui mercati lo hanno messo a disposizione, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva presa”.
 
Veniamo brevemente ai mandatari, ricordando che il fabbricante “può nominare, mediante mandato scritto, un mandatario”. E tale mandatario esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante.
Il mandato consente al mandatario di “svolgere almeno i seguenti compiti:
a) mantenere a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica per un periodo di dieci anni dalla data di immissione sul mercato del DPI;
b) a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, fornire a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del DPI;
c) se le autorità nazionali competenti lo richiedono, cooperare con esse a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dal DPI che rientra nel suo mandato”.
 
Alcune brevi indicazioni sugli obblighi degli importatori.
 
Innanzitutto gli importatori devono immettere sul mercato solo DPI conformi.
Infatti prima di immettere un DPI sul mercato “gli importatori si accertano che il fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione della conformità appropriata di cui all'articolo 19. Essi si assicurano che il fabbricante abbia redatto la documentazione tecnica, che il DPI rechi la marcatura CE e sia accompagnato dai documenti richiesti e che il fabbricante abbia soddisfatto i requisiti di cui all'articolo 8, paragrafi 5 e 6. L'importatore che ritenga o abbia motivo di ritenere che un DPI non sia conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all'allegato II, non lo immette sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, qualora il DPI presenti un rischio, l'importatore ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato”.
Anche importatori, che come i fabbricanti garantiscono che il DPI sia accompagnato dalle istruzioni e dalle informazioni di cui al punto 1.4 dell'allegato II, laddove ritengano o abbiano motivo di ritenere che un DPI da essi immesso sul mercato non sia conforme al presente regolamento, “prendono immediatamente le misure correttive necessarie a renderlo conforme o, a seconda dei casi, a ritirarlo o a richiamarlo. Inoltre, qualora il DPI presenti un rischio, gli importatori ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri sui cui mercati lo hanno messo a disposizione, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva presa”.
 
Concludiamo riportando qualche indicazione sugli obblighi dei distributori.
Il regolamento indica che quando mettono un dispositivo di protezione individuale a disposizione sul mercato, “i distributori esercitano la dovuta diligenza in relazione ai requisiti del presente regolamento”.
In particolare prima di mettere un DPI a disposizione sul mercato, i distributori “verificano che esso rechi la marcatura CE e sia accompagnato dai documenti richiesti, dalle istruzioni e dalle informazioni di cui al punto 1.4 dell'allegato II, in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori e gli altri utilizzatori finali dello Stato membro in cui il DPI è messo a disposizione sul mercato, e che il fabbricante e l'importatore abbiano soddisfatto i requisiti di cui all'articolo 8, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 10, paragrafo 3, rispettivamente. Il distributore che ritenga o abbia motivo di ritenere che un DPI non sia conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all'allegato II non lo mette a disposizione sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, qualora il DPI presenti un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l'importatore e le autorità di vigilanza del mercato”.
 
Ricordiamo infine che (articolo 12) un importatore o distributore è considerato un fabbricante - ed è soggetto agli obblighi del fabbricante - “quando immette un DPI sul mercato con il proprio nome o marchio commerciale o modifica DPI già immessi sul mercato in modo tale che la conformità al presente regolamento possa risultare compromessa”.
 
 
 
 
 
 
RTM
 

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