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"Sostanze pericolose nelle AEE: attuate le nuove esenzioni europee"

di MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE / Normativa

02/03/2020 - Con Decreto 17 gennaio 2020 (in Gazzetta del 29-2-2020) il Ministero dell'Ambiente da attuazione alle direttive delegate della Commissione europea che modificano la direttiva 2011/65/CE sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Si tratta del pacchetto di direttive RoHS II di cui fanno parte le direttive delegate 2019/169/UE, 2019/170/UE, 2019/171/UE, 2019/172/UE, 2019/173/UE, 2019/174/UE, 2019/175/UE, 2019/176/UE e 2019/177/UE.
Per attuarle il DM 17 gennaio 2020 modifica l'allegato III al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27 che attua in Italia la Direttiva "madre" 2011/65/CE (sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche). In particolare, a essere modificato l'elenco delle "applicazioni" di particolari sostanze, che vengono esentate dalle restrizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n.27/2014 (art.4)

Il D.Lgs. n.27/2014: la disciplina sulle restrizioni

L'art. 4 del D.Lgs. n.27/2014 prevede che le AEE immesse sul mercato, compresi i cavi e i pezzi di ricambio destinati alla loro riparazione, al loro riutilizzo, all'aggiornamento delle loro funzionalità o al potenziamento della loro capacità, non contengano le sostanze di cui all'allegato II.
Tale previsione riguarda:
• dispositivi medici e agli strumenti di monitoraggio e controllo immessi sul mercato a decorrere dal 22 luglio 2014;
• dispositivi medico-diagnostici in vitro immessi sul mercato a decorrere dal 22 luglio 2016;
c) agli strumenti di monitoraggio e controllo industriali immessi sul mercato a decorrere dal 22 luglio 2017.
Tale previsione non si applica (commi 4 e 5 dell'art.1) al riutilizzo dei pezzi di ricambio recuperati da AEE immesse sul mercato anteriormente al primo luglio 2006 e utilizzati in apparecchiature immesse sul mercato anteriormente al primo luglio 2016, purché' il riutilizzo avvenga in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa a impresa e che la presenza di parti riutilizzate sia comunicata al consumatore. 6. Il comma 1 non si applica alle applicazioni elencate agli allegati III e IV.

Decreto 17 gennaio 2020: le esenzioni dalle restrizioni

In allegato è possibile vedere le voci dell'allegato III del D.Lgs. n.27/2014 oggetto di modifica: in particolari le esenzioni per le sostanze citate nelle lettere da a) ad i) si applicano a decorrere dal 1° marzo 2020.

Ma quali sono le sostanze previste nelle direttive delegate esentate e per le quali è stata apportata modifica al D.Lgs. 27/2014 (in conformità alle modifiche già attuate a livello europeo sulla Direttiva "madre" 2011/65/CE)?
Si tratta della:
direttiva delegata 2019/169/UE della Commissione, del 16 novembre 2018 sulla esenzione relativa all'uso del piombo nella ceramica dielettrica in determinati condensatori;
direttiva delegata 2019/170/UE della Commissione, del 16 novembre 2018 sulla esenzione relativa all'uso del piombo nella ceramica dielettrica in materiali ceramici dielettrici PZT in determinati condensatori;
direttiva delegata 2019/171/UE della Commissione, del 16 novembre 2018 sull'esenzione relativa all'uso di cadmio e i suoi componenti in contatti elettrici;
direttiva delegata 2019/172/UE della Commissione, del 16 novembre 2018 sull'esenzione relativa all'uso del piombo nelle saldature destinate alla realizzazione di una connessione elettrica valida tra la matrice del semiconduttore e il carrier all'interno dei circuiti integrati secondo la configurazione «Flip chip»;
direttiva delegata 2019/173/UE della Commissione, del 16 novembre 2018 sull'esenzione relativa all'uso del piombo e del cadmio negli inchiostri di stampa per l'applicazione di smalti su vetro;
direttiva delegata 2019/174/UE della Commissione, del 16 novembre 2018 sull'esenzione relativa all'uso del piombo legato nel vetro cristallo quale definito dalla direttiva 69/493/CEE;
direttiva delegata 2019/175/UE della Commissione, del 16 novembre 2018 sull'esenzione relativa all'uso di ossido di piombo contenuto nel sigillo realizzato in miscela vetrificabile (seal frit) utilizzato per realizzare le finestre per determinati tubi laser;
direttiva delegata 2019/176/UE della Commissione, del 16 novembre 2018 sull'esenzione relativa all'uso del piombo nello strato di rivestimento di determinati diodi;
direttiva delegata 2019/177/UE della Commissione, del 16 novembre 2018 sull'esenzione relativa all'uso del p iombo come attivatore della polvere fluorescente delle lampade a scarica contenenti sostanze fosforescenti.

DECRETO 17 gennaio 2020 del MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea 2019/169/UE, 2019/170/UE, 2019/171/UE, 2019/172/UE, 2019/173/UE, 2019/174/UE, 2019/175/UE, 2019/176/UE e 2019/177/UE del 16 novembre 2018 di modifica dell'allegato III della direttiva 2011/65/CE sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS II).
(GU Serie Generale n.51 del 29-02-2020)

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