"COVID-19: la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari"
di REGIONE VENETO / Salute
Considerando non solo l’evoluzione dello scenario epidemiologico legato al nuovo coronavirus, ma anche le difficoltà che le aziende hanno nell’affrontare questo nuovo rischio biologico, finalmente si comincia a sentire, come da noi richiesto più volte nei nostri articoli, anche qualche indicazione istituzionale, in questo caso dalla Regione Veneto.
Regione Veneto che ravvisata la necessità di “fornire indicazioni operative per l’adozione, negli ambienti di lavoro, di misure appropriate e uniformi sull’intero territorio regionale finalizzate al contrasto e al contenimento di casi di COVID-19” e nella consapevolezza che “la tutela della salute pubblica richiede un orientamento unico e non differenziato tra i diversi ambiti locali”.
E considerato che l’ambiente di lavoro “rappresenta un contesto nel quale coesistono molteplici esigenze di tutela” – “tutela della salute della popolazione generale, tutela della salute dei lavoratori” e “tutela della salute degli operatori sanitari” - la Regione Veneto ha pubblicato il documento “ COVID-19: indicazioni per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari”, curato dall’Area Sanità e Sociale - Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria.
L’ obiettivo del documento, “destinato prioritariamente a tutti soggetti aventi ruoli e responsabilità in tema di tutela della salute nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, è quello di “fornire indicazioni operative, da attuare nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità, finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19”. Il documento, che riporta informazioni coerenti con le indicazioni dell’ Organizzazione Mondiale della Sanità, affronta anche temi delicati come quello relativo all’aggiornamento della valutazione dei rischi aziendali che PuntoSicuro ha affrontato in vari articoli.
E chiaramente nel documento si segnala che “eventuali valutazioni in merito al mantenimento, all’integrazione o alla modifica delle presenti indicazioni saranno valutate in considerazione dell’evoluzione dello scenario epidemiologico e di eventuali ulteriori indirizzi di carattere tecnico-scientifico di livello nazionale o internazionale”.
L’aggiornamento della valutazione dei rischi
Come
indicato a inizio articolo il documento della Regione Veneto entra si sofferma
anche sulla necessità o meno di aggiornare la
valutazione dei rischi
aziendali.
Il documento
indica che in tale scenario, infine, “in cui prevalgono esigenze di tutela
della salute pubblica,
non si ritiene giustificato l’aggiornamento del
Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al rischio associato
all’infezione da
SARS-CoV-2
(se non in ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario, esclusi dal campo di
applicazione del presente documento, o comunque qualora il rischio biologico
sia un rischio di natura professionale, già presente nel contesto espositivo
dell’azienda)”.
Diversamente
– continua il documento – “
può essere utile, per esigenze di natura
organizzativa/gestionale, redigere, in collaborazione con il Servizio di
Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente, un piano di intervento o
una procedura per la gestione delle eventualità sopra esemplificate,
adottando un approccio graduale nell’individuazione e nell’attuazione delle
misure di prevenzione, basato sia sul profilo del lavoratore (o soggetto a
questi equiparato), sia sul contesto di esposizione”.
Le indicazioni per i datori di lavoro e i
collaboratori
Rimandiamo
alla lettura integrale del documento che riporta a proposito del virus
SARS-CoV-2 utili definizioni e criteri (ad esempio la definizione di “contatto
stretto ad alto rischio di esposizione”) e veniamo alle tante informazioni per
il
datore di lavoro e per i suoi collaboratori.
Il documento
riporta
indicazioni di natura operativa, “eventualmente adattabili in
considerazione del contesto specifico e delle esigenze delle singole realtà
produttive,
da mettere in atto anche se l’infezione da SARS-CoV-2 non si è
ancora manifestata nelle aree geografiche in cui l’azienda è operativa”.
Si indica,
ad esempio, che la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 “rappresenta una
questione di salute pubblica, pertanto la gestione delle misure preventive e
protettive deve necessariamente seguire i provvedimenti speciali adottati dalle
istituzioni competenti in conformità all’evoluzione dello scenario
epidemiologico. In ragione di tale esigenza di tutela della salute pubblica, il
Datore di Lavoro deve collaborare facendo rispettare i provvedimenti delle
istituzioni competenti al fine di favorire il contenimento della diffusione del
SARS-CoV-2; in tal senso, anche la semplice
diffusione interna delle informazioni e delle raccomandazioni prodotte
esclusivamente da soggetti istituzionali costituisce uno strumento utile al
contrasto dell’epidemia”.
Inoltre al
fine di limitare i contatti tra le persone, riducendo le occasioni di
aggregazione, “si riportano alcune
misure ritenute appropriate, da adottare
qualora possibile anche dal punto di vista organizzativo ed economico (sono
altresì possibili soluzioni alternative di pari efficacia):
Si ritiene
poi necessario che il Datore di Lavoro, “in collaborazione con il Servizio di
Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente, disponga
misure
rafforzative delle ordinarie norme di comportamento e corretta prassi igienica,
sia a tutela dei lavoratori, sia degli utenti esterni (anche occasionali),
quali:
Riguardo
alla
pulizia di ambienti non sanitari (es. postazioni di lavoro, uffici,
mezzi di trasporto) dove abbiano soggiornato casi di COVID-19, si indica che “a
causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo,
i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere
sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere
nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di
ipoclorito di sodio 0.1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere
danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia
con un detergente neutro. Durante le operazioni di pulizia con prodotti
chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte
le operazioni di
pulizia devono essere condotte da personale provvisto di DPI (filtrante
respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso
impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in
sicurezza dei DPI). Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale
potenzialmente infetto; quelli riutilizzabili vanno invece sanificati. Vanno
pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente,
quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e
sanitari”.
Gli scenari plausibili correlati al
COVID-19
Nel
documento si riportano poi alcuni scenari plausibili, “corredati dalle
indicazioni operative ritenute appropriate per una loro corretta gestione:
Si precisa
“che il lavoratore che rientra al lavoro dopo un periodo di assenza per
malattia non necessita di alcuna specifica certificazione, ad eccezione dei
periodi superiori a 60 giorni continuativi, come già previsto dal decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
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