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"COVID-19: la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari"

di REGIONE VENETO / Salute

05/03/2020 -

Considerando non solo l’evoluzione dello scenario epidemiologico legato al nuovo coronavirus, ma anche le difficoltà che le aziende hanno nell’affrontare questo nuovo rischio biologico, finalmente si comincia a sentire, come da noi richiesto più volte nei nostri articoli, anche qualche indicazione istituzionale, in questo caso dalla Regione Veneto.

 

Regione Veneto che ravvisata la necessità di “fornire indicazioni operative per l’adozione, negli ambienti di lavoro, di misure appropriate e uniformi sull’intero territorio regionale finalizzate al contrasto e al contenimento di casi di COVID-19” e nella consapevolezza che “la tutela della salute pubblica richiede un orientamento unico e non differenziato tra i diversi ambiti locali”.

 

E considerato che l’ambiente di lavoro “rappresenta un contesto nel quale coesistono molteplici esigenze di tutela” – “tutela della salute della popolazione generale, tutela della salute dei lavoratori” e “tutela della salute degli operatori sanitari” - la Regione Veneto ha pubblicato il documento “ COVID-19: indicazioni per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari”, curato dall’Area Sanità e Sociale - Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria.

 

L’ obiettivo del documento, “destinato prioritariamente a tutti soggetti aventi ruoli e responsabilità in tema di tutela della salute nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, è quello di “fornire indicazioni operative, da attuare nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità, finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19”. Il documento, che riporta informazioni coerenti con le indicazioni dell’ Organizzazione Mondiale della Sanità, affronta anche temi delicati come quello relativo all’aggiornamento della valutazione dei rischi aziendali che PuntoSicuro ha affrontato in vari articoli.

 

E chiaramente nel documento si segnala che “eventuali valutazioni in merito al mantenimento, all’integrazione o alla modifica delle presenti indicazioni saranno valutate in considerazione dell’evoluzione dello scenario epidemiologico e di eventuali ulteriori indirizzi di carattere tecnico-scientifico di livello nazionale o internazionale”.

L’aggiornamento della valutazione dei rischi

Come indicato a inizio articolo il documento della Regione Veneto entra si sofferma anche sulla necessità o meno di aggiornare la valutazione dei rischi aziendali.

Il documento indica che in tale scenario, infine, “in cui prevalgono esigenze di tutela della salute pubblica, non si ritiene giustificato l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al rischio associato all’infezione da SARS-CoV-2 (se non in ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario, esclusi dal campo di applicazione del presente documento, o comunque qualora il rischio biologico sia un rischio di natura professionale, già presente nel contesto espositivo dell’azienda)”.

Diversamente – continua il documento – “ può essere utile, per esigenze di natura organizzativa/gestionale, redigere, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente, un piano di intervento o una procedura per la gestione delle eventualità sopra esemplificate, adottando un approccio graduale nell’individuazione e nell’attuazione delle misure di prevenzione, basato sia sul profilo del lavoratore (o soggetto a questi equiparato), sia sul contesto di esposizione”.

Le indicazioni per i datori di lavoro e i collaboratori

Rimandiamo alla lettura integrale del documento che riporta a proposito del virus SARS-CoV-2 utili definizioni e criteri (ad esempio la definizione di “contatto stretto ad alto rischio di esposizione”) e veniamo alle tante informazioni per il datore di lavoro e per i suoi collaboratori.

 

Il documento riporta indicazioni di natura operativa, “eventualmente adattabili in considerazione del contesto specifico e delle esigenze delle singole realtà produttive, da mettere in atto anche se l’infezione da SARS-CoV-2 non si è ancora manifestata nelle aree geografiche in cui l’azienda è operativa”.

 

Si indica, ad esempio, che la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 “rappresenta una questione di salute pubblica, pertanto la gestione delle misure preventive e protettive deve necessariamente seguire i provvedimenti speciali adottati dalle istituzioni competenti in conformità all’evoluzione dello scenario epidemiologico. In ragione di tale esigenza di tutela della salute pubblica, il Datore di Lavoro deve collaborare facendo rispettare i provvedimenti delle istituzioni competenti al fine di favorire il contenimento della diffusione del SARS-CoV-2; in tal senso, anche la semplice diffusione interna delle informazioni e delle raccomandazioni prodotte esclusivamente da soggetti istituzionali costituisce uno strumento utile al contrasto dell’epidemia”.

 

Inoltre al fine di limitare i contatti tra le persone, riducendo le occasioni di aggregazione, “si riportano alcune misure ritenute appropriate, da adottare qualora possibile anche dal punto di vista organizzativo ed economico (sono altresì possibili soluzioni alternative di pari efficacia):

  • favorire la modalità del lavoro a distanza (cosiddetto ‘lavoro agile’ o ‘ smart working’);
  • evitare incontri collettivi in situazioni di affollamento in ambienti chiusi (es. congressi, convegni), privilegiando soluzioni di comunicazione a distanza;
  • privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto, o in alternativa dare disposizioni di rispettare il ‘criterio di distanza droplet’ (almeno 1 metro di separazione tra i presenti);
  • regolamentare l’accesso agli spazi destinati alla ristorazione (es. mense), allo svago o simili (es. aree relax, sala caffè, aree fumatori), programmando il numero di accessi contemporanei o dando disposizioni di rispettare il ‘criterio di distanza droplet’ (almeno 1 metro di separazione tra i presenti)”.

 

Si ritiene poi necessario che il Datore di Lavoro, “in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente, disponga misure rafforzative delle ordinarie norme di comportamento e corretta prassi igienica, sia a tutela dei lavoratori, sia degli utenti esterni (anche occasionali), quali:

  • evitare contatti stretti3 con soggetti che presentano sintomi respiratori senza adottare opportune precauzioni;
  • sensibilizzare al rispetto delle corrette indicazioni per l’ igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie, mettendo altresì a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;
  • disporre una adeguata pulizia dei locali e delle postazioni di lavoro più facilmente toccate da lavoratori e utenti esterni”.

 

Riguardo alla pulizia di ambienti non sanitari (es. postazioni di lavoro, uffici, mezzi di trasporto) dove abbiano soggiornato casi di COVID-19, si indica che “a causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0.1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale provvisto di DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI). Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto; quelli riutilizzabili vanno invece sanificati. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari”.

 

Gli scenari plausibili correlati al COVID-19

Nel documento si riportano poi alcuni scenari plausibili, “corredati dalle indicazioni operative ritenute appropriate per una loro corretta gestione:

  • Lavoratore, anche asintomatico, che non rispettando il divieto di allontanamento da uno dei Comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio si presenta al lavoro : non adibire ad attività lavorativa; deve essere fornita e fatta indossare tempestivamente una mascherina chirurgica e deve essere data indicazione di tornare e rimanere a casa, dandone contestuale informazione alle autorità competenti.
  • Lavoratore con sintomatologia respiratoria, anche lieve, o lavoratore asintomatico che riferisce di essere stato nei 14 giorni precedenti a contatto stretto con un caso di COVID-19 che si presenta al lavoro : non adibire ad attività lavorativa; deve essere fornita e fatta indossare tempestivamente una mascherina chirurgica e deve essere data indicazione di tornare e rimanere a casa (evitando l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici) e di contattare il proprio Medico di Medicina Generale o il Servizio di Continuità Assistenziale, anche ai fini della certificazione dello stato di malattia; finché il soggetto permane all’interno dell’azienda, si deve assicurare che rimanga il più possibile lontano e isolato dagli altri soggetti presenti (lavoratori, visitatori).
  • Lavoratore che, inizialmente asintomatico, durante l’attività lavorativa sviluppa febbre e sintomi respiratori (tosse e difficoltà respiratoria) : gli addetti al primo soccorso aziendale, ad integrazione di quanto già stabilito nei piani di emergenza aziendali, dovranno indossare e far indossare al soggetto che ha manifestato i sintomi una mascherina chirurgica, far allontanare dai locali eventuali altri lavoratori o utenti presenti e contattare il 118.
  • Lavoratore asintomatico durante l’attività lavorativa che successivamente sviluppa febbre e sintomi respiratori (tosse e difficoltà respiratoria) : non è previsto alcun adempimento a carico del Datore di lavoro (o suoi collaboratori), se non collaborare con l’azienda sanitaria territorialmente competente mettendo a disposizioni le informazioni in proprio possesso al fine della ricostruzione di eventuali contatti.
  • Lavoratore in procinto di recarsi all’estero in trasferta lavorativa : disporre che il Servizio di Prevenzione e Protezione acquisisca le informazioni più aggiornate sulle aree di diffusione del SARS-CoV-2 disponibili attraverso i canali istituzionali” – il documento riporta un link di esempio - al fine di “valutare, in collaborazione con il Medico Competente, il rischio associato alla trasferta prevista. Inoltre, si ritiene importante che prima della partenza il lavoratore sia informato in merito alle disposizioni delle autorità sanitarie del paese di destinazione”.
  • Lavoratore in procinto di rientrare dall’estero da trasferta lavorativa : disporre che il lavoratore rientrante in Italia da aree a rischio epidemiologico informi tempestivamente il Dipartimento di Prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente, per l’adozione di ogni misura necessaria, compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

 

Si precisa “che il lavoratore che rientra al lavoro dopo un periodo di assenza per malattia non necessita di alcuna specifica certificazione, ad eccezione dei periodi superiori a 60 giorni continuativi, come già previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

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