Logo di PrevenzioneSicurezza.com
Domenica, 24 Novembre 2024
Articoli

"Il decreto per l'indennità ai professionisti iscritti alle Casse di previdenza private"

di Ministero del Lavoro - Ministero dell'Economia e delle Finanze / Normativa

30/03/2020 -
Dopo il tanto parlare delle ultime ore, mettiamo a disposizione (in allegato) il testo del decreto interministeriale (Ministero del Lavoro-Ministero dell'Economia e delle Finanze) che prevede un'indennità per lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria a valere sul “Fondo per il reddito di ultima istanza”.

Il testo del decreto per i professionisti

Il decreto si compone di 5 articoli:

  • Articolo 1 - Indennità per lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria a valere sul “Fondo per il reddito di ultima istanza”
  • Articolo 2 - Definizione di cessazione, riduzione e sospensione dell’attività
  • Articolo 3 - Modalità di attribuzione dell’indennità e obbligo di comunicazione degli elenchi dei beneficiari
  • Articolo 4 - Monitoraggio dell’utilizzo delle risorse disponibili
  • Articolo 5 - Copertura finanziaria
600 euro per i professionisti iscritti alle Casse private

Il nuovo decreto prevede che quota parte (pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020) del "Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19" prevista dall'art. 44, comma 1 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d.  #CuraItalia) sia destinata al sostegno del reddito dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria

Nel dettaglio, è previsto un indennizzo di 600 euro per il mese di marzo riconosciuto ai seguenti soggetti:

a) ai lavoratori che abbiamo percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dell'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, non superiore a 35.000 euro la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

b) ai lavoratori che abbiano percepito nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dell'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro e abbiano cessato o ridotto o sospeso, ai sensi dell’articolo 2, la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Condizioni di accesso all'indennizzo

L’indennità non concorre alla formazione del reddito e non è cumulabile con i benefici di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 nonché con il reddito di cittadinanza ed è corrisposta a condizione che il soggetto richiedente abbia adempiuto agli obblighi contributivi previsti con riferimento all’anno 2019.

Definizione di cessazione, riduzione e sospensione dell’attività

Il decreto stabilisce che:

  • per cessazione dell’attività: la chiusura della partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;
  • per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa: una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività.
Richiesta dell'indennizzo: domande dall'1 aprile 2020

Le domande per l’ottenimento dell’indennità sono presentate da professionisti e lavoratori autonomi dall'1 aprile 2020 agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti che ne verificano la regolarità ai fini dell’attribuzione del beneficio, provvedendo ad erogarlo all’interessato.

L’istanza, deve essere presentata secondo lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali e deve essere corredata dalla dichiarazione del lavoratore interessato, rilasciata ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità:

a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;

b) di non essere già percettore delle indennità previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, né del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

c) di non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;

d) di aver percepito nell’anno di imposta 2018 un reddito non superiore agli importi di cui all’articolo 1, comma 2 lettere a) e b);

e) di aver chiuso la partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020 ovvero di aver subito una riduzione di almeno il 33 per cento del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019, ovvero per i titolari di redditi inferiori a 35.000 euro, di essere nelle condizioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a).

All’istanza deve essere allegata copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale nonché le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’importo relativo al beneficio. Al fine di consentire la tempestiva erogazione dell’indennità sono considerate inammissibili le istanze prive delle indicazioni di cui ai commi 3 e 4 o presentate dopo il 30 aprile 2020.

Segnala questo articolo ad un amico

Questo articolo è stato letto 624 volte.

Pubblicità

© 2005-2024 PrevenzioneSicurezza.com. Tutti i diritti sono riservati.

Realizzato da Michele Filannino