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"Apparecchi di sollevamento: dall’Inail le istruzioni per mantenerli in sicurezza"

di teknoring.com / Sicurezza Macchine ed Attrezzature

02/07/2020 -

La verifica periodica degli apparecchi di sollevamento di tipo trasferibile, non azionati a mano e con portata superiore a 200 kg. Su questo è incentrato il nuovo volume elaborato dal Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti ed Insediamenti Antropici dell’ Inail.

L’Istituto ha il ruolo di titolare della prima verifica periodica sul  D.M. 11 Aprile 2011. Per armonizzare su scala nazionale l’approccio all’esecuzione di tale verifica e nell’intento di garantire indicazioni e comportamenti coerenti da parte di tutti i soggetti coinvolti (soggetti abilitati e operatori ASL/ARPA), la guida pubblicata dall’Inail contiene:

  • dettagliate istruzioni per la conduzione dei controlli atti accertare la conformità della configurazione dell’attrezzatura a quella/e previste/e dal fabbricante nelle istruzioni ,
  • lo stato di manutenzione e conservazione dell’attrezzatura,
  • l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo;
  • il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell’attrezzatura di lavoro.


Il D.M. 11 Aprile 2011 e l’Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008

Col  D.M. 11 Aprile 2011 recante la Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo (G.U. del 29.4.2011, n. 98, S.O. n. 111) ”, vengono infatti regolate le modalità di effettuazione cui sono sottoposte le attrezzature di lavoro di cui all’ Allegato VII inerente la “Verifica delle Attrezzature” del D.Lgs. n. 81/2008.

Ed individuate le condizioni in presenza delle quali l’Inail (quale Istituto preposto alla gestione, diretta o avvalendosi di soggetti pubblici o privati abilitati, della prima di tali verifiche, attraverso le unità operative territoriali che operano sull’intero territorio nazionale) e le ASL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’Art. 71, comma 11 del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro ed ai sensi dell’ Art. 71, comma 12 del medesimo.

Gli obblighi per il datore di lavoro

Il D.M. 11 Aprile 2011, prevede infatti, che ogni Datore di lavoro in possesso di un apparecchio di sollevamento di tipo trasferibile, provveda a:

  • Dare comunicazione di messa in servizio dell’attrezzatura all’unità operativa territoriale dell’ Inail competente, che procede all’ assegnazione di una matricola (dal 27 Maggio 2019 tale comunicazione deve essere inoltrata esclusivamente utilizzando il servizio telematico CIVA, che consente la gestione informatizzata della rihiesta);
  • Richiedere la prima delle verifiche periodiche all’unità operativa territoriale dell’ Inail competente, ai sensi dell’ 71, comma 11 del D.Lgs. n. 81/2008 e secondo le scadenze indicate dall’allegato VII del medesimo decreto (scadenze variabili in base al settore di impiego delle attrezzature – costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo – ed alla loro vetustà).
Apparecchi di sollevamento: dall’Inail le istruzioni per mantenerli in sicurezza

Estratto dell’Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 – Periodicità verifiche sugli apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg, azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile

La periodicità indicata nel suddetto Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008, come evidente dal punto 3.1.1 dell’Allegato II al D.M. 11 Aprile 2011, rappresenta il termine ultimo entro il quale l’attrezzatura di lavoro deve essere necessariamente sottoposta a verifica. In assenza dell’effettuazione della suddetta verifica periodica entro il termine prescritto, l’attrezzatura non potrà essere utilizzata.

I dati della richiesta

Come previsto dalla Circolare del M.L.P.S. n. 11 del 25 Maggio 2012 punto 1, la richiesta può ritenersi completa se contiene almeno le seguenti informazioni:

  • Indirizzo completo presso cui si trova l’attrezzatura di lavoro;
  • Dati fiscali del Datore di lavoro (sede legale, codice fiscale, partita IVA) e i riferimenti telefonici;
  • Dati identificativi dell’attrezzatura di lavoro (tipologia dell’attrezzatura di lavoro, matricola ENPI/ANCC/Ispesl/Inail/MLPS);
  • Indicazione del soggetto abilitato iscritto nell’elenco di cui all’Art. 2, comma 4, del D.M. 11 Aprile 2011;
  • Data della richiesta.

Dalla data di ricevimento della richiesta completa di tutti gli elementi previsti dalla sopra richiamata Circolare inizia il computo dei quarantacinque giorni entro i quali l’ Inail può intervenire, effettuando direttamente la verifica oppure incaricando la ASL/ARPA, laddove sono stati stipulati accordi ai sensi dell’ Art. 2, comma 3 del D.M. 11 aprile 2011, o affidando il servizio al soggetto abilitato indicato dal Datore di lavoro nella richiesta, scelto negli elenchi regionali Inail, reperibili sul portale dell’Istituto.

Gli apparecchi di sollevamento trasferibili individuati dal D.M. 11 Aprile 2011 e le istruzioni Inail

Gru a torre, paranchi, gru a cavalletto per l’edilizia e gru Derrik. Questi gli apparecchi di sollevamento trasferibili facenti parte delle attrezzature individuate dal D.M. 11 Aprile 2011 e rientranti tra quelle dell’ Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 delle quali il volume elaborato dal Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti ed Insediamenti Antropici dell’ Inail descrive le principali caratteristiche costruttivee basa gli approfondimenti sulle fasi di cui si compone l’attività tecnica di prima verifica periodica su di esse (compilazione della scheda dell’attrezzatura e redazione del verbale di verifica).

Gli step della verifica periodica per gli apparecchi di sollevamento

Per ognuno di essi, specifica l’Inail, la prima verifica periodica prevede:

A) L’ identificazione dell’attrezzatura di lavoro in base alla documentazione eventualmente allegata alla comunicazione di messa in servizio inoltrata all’unità operativa territoriale INAIL competente ovvero alle informazioni riportate nella richiesta di prima verifica, controllandone la rispondenza ai dati ricavabili dalle istruzioni del fabbricante (marcatura CE, nome e indirizzo del fabbricante o dell’importatore autorizzato dell’attrezzatura, designazione della serie o del tipo, numero di serie, anno di fabbricazione, matricola assegnata dall’INAIL in sede di comunicazione di messa in servizio);

B) L’ esame documentale di:

  1. Dichiarazione CE di conformità dell’apparecchio di sollevamento, verificando in particolare la corrispondenza delle informazioni riportate sulla dichiarazione con quelle sulla targhetta identificativa affissa sulla macchina;
  2. Dichiarazione di corretta installazione, ove prevista;
  3. Registro di controllo, verificandone la disponibilità e la regolare tenuta (tale documento può essere cartaceo o in formato elettronico);
  4. Istruzioni dell’apparecchio, verificando la congruenza tra le indicazioni in esse riportate e quanto riscontrato sulla macchina in verifica;
  5. Dichiarazione di idoneità della zona di appoggio, ove prevista;
  6. Relazione relativa all’effettuazione delle prove di idoneità all’uso, ove necessario;

C) L’accertamento della corrispondenza della configurazione di allestimento dell’attrezzatura con una di quelle previste dal fabbricante nelle istruzioni;

D) Il controllo visivo dello stato di conservazione degli elementi strutturali, dei comandi e dei circuiti a vista;

E) L’effettuazione di prove di funzionamento dell’attrezzatura di lavoro e di efficienza dei dispositivi di sicurezza.

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