"Raccolta e trasporto di rifiuti: via libera per le categorie 4 e 2 bis dal 1 gennaio 2021"
di Comitato nazionale Gestori - Delibera n.4/ 2020 / RIFIUTI
Per l' attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi individuati dai codici EER e dalle descrizioni contenute nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies, allegati alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 Testo Unico ambientale (TUA), i soggetti iscritti
- nella categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) e
- nella categoria l2-bis (produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno)
possono
effettuare la raccolta e il trasporto di detti rifiuti ove divenuti urbani
in data successiva al 31 Dicembre 2020
fino alla definizione delle modalità di adeguamento dei rispettivi
provvedimenti d'iscrizione.Lo riporta il Comitato nazionale Gestori
nella
Delibera n.4/ 2020 pubblicata sul sito istituzionale.
Definizione di rifiuti urbani: le novità introdotte dal D.Lgs. n.116/2020
Il Comitato ricorda che il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 del "Pacchetto economia circolare" "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851, la quale modifica la direttiva 2008/98/CE, relativa ai rifiuti, e attuazione della direttiva (UE) 2018/852, la quale modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio" con l'articolo 1, comma 9 ha modificato la definizione di rifiuti urbani introducendo nell'articolo 183, comma 1, del TUA, la lettera b-ter), che ricomprende, nell'ambito dei rifiuti urbani anche i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti, diverse dalla domestica, che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies, allegati introdotti nella parte IV del Testo Unico ambiente, dall'articolo 8 del decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 116.
L'art. 6, comma 5, del D.Lgs.116/2020 dispone che, al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e agli allegati L-quater e L-quinquies, del TUA, si applicano a partire dal 1° gennaio 2021.
Obiettivi della Delibera 4/2020 del Comitato Gestori
A partire dal 1° gennaio 2021, tali imprese, dunque, sebbene in possesso dei previsti requisiti, si sarebbero trovate impossibilitate a proseguire nella loro attività di raccolta e trasporto dei rifiuti in esame. Pertanto, la Delibera intende garantire la continuità del servizio nell'attesa dei tempi necessari per l'adeguamento dei singoli provvedimenti d'iscrizione, consentire ai soggetti attualmente iscritti nelle categorie 4 e 2-bis dell'Albo per i codici dell'Elenco Europeo dei Rifiuti indicati nell'allegato L-quater la possibilità di raccogliere e trasportare i rifiuti identificati da detti codici provenienti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquiesSegnala questo articolo ad un amico
Questo articolo è stato letto 356 volte.