"Sorveglianza sanitaria eccezionale: proroga al 30 aprile 2021 - Agg. Conversione Milleproroghe 2021 "
di INAIL / Sorveglianza Sanitaria
La conversione in Legge del DL Milleproroghe 2021, per gli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro ha prorogato (art. 19) fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e comunque non oltre il 30 aprile 2021 le disposizioni sulla Sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all'art. 83 DL Rilancio (convertito), n.34 del 19 maggio 2020.
INAIL conferma che i
datori di lavoro pubblici e privati che
non sono tenuti alla nomina del medico competente
possono, pertanto, sino alla data del 30 aprile 2021, nominarne uno o
fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei
lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali
dell'Inail, attraverso l'apposito
servizio online.
Per
"fragili"
si intendono quei lavoratori che, per condizioni derivanti da
immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche con
immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso o da più
co-morbilità, valutate anche in relazione dell'età, ritengano di
rientrare in tale condizione di fragilità (leggi l'approfondimento su InSic).
Le richieste continuano a essere trattate sulla base delle indicazioni operative illustrate nella
circolare Inail n. 44 dell'11 dicembre 2020.
In questa pagina seguiamo tutte le novità in materia di Sorveglianza sanitaria eccezionale e approfondiamo i concetti di sorveglianza sanitaria eccezionale alla luce della normativa applicabile.
la Legge di Bilancio 2021 ha apportato modifiche all'art. 26 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2020, n. 27, in tema di tutele riconosciute ai lavoratori sottoposti a provvedimenti di quarantena con sorveglianza attiva o di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (comma 1) e a quelli ritenuti particolarmente a rischio per specifiche patologie, c.d. lavoratori fragili (comma 2 e 2bis).
Si distingue poi fra
- i lavoratori dipendentidel settore privato posti in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva: ai fini del riconoscimento della prestazione da parte dell'Istituto, la Legge di Bilancio 2021 ha eliminatodal 1° gennaio 2021 l'obbligo per il medico curante di indicare sulla certificazione "gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva", precedentemente previsto per l'anno 2020;
- i lavoratori dipendenti pubblici e privati cosiddetti fragili, oltre che i lavoratori con disabilità grave di cui all'art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992: è stato introdotto un nuovo periodo di tutela decorrente dal 1° gennaio 2021 fino al 28 febbraio 2021. La tutela consistenell'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero nonché nello svolgimento di norma della prestazione lavorativa in smartworking, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
Con la Circolare n. 44 dell'11 dicembre 2020 INAIL fornisce nuove istruzioni operative in merito all'applicazione delle disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria "eccezionale" (regolata all'art. 83 del DL Rilancio - D.L. 19 maggio 2020, n. 34) dei lavoratori maggiormente a rischio in caso di contagio da virus SARS-CoV-2
INAIL richiama l'orientamento espresso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali congiuntamente al Ministero della Salute, e ribadisce che il concetto di fragilità deve essere individuato in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o letale.
Servizi territoriali INAIL
Con riguardo a tale condizione, per effetto della L. n. 126/2020, i datori di lavoro pubblici e privati non tenuti alla nomina di un medico competente - ai sensi dell'art. 18, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 - ferma restando la possibilità di nominarne uno per la durata dello stato di emergenza entro il termine del 31 dicembre 2020, possono fare richiesta di visita medica per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell'INAIL.
Modalità di svolgimento delle visite mediche in sorveglianza sanitaria eccezionale
Le visite mediche sono svolte con le modalità descritte nella circolare interministeriale n. 13 del 4 settembre 2020
e, all'esito, il medico competente esprime il giudizio di idoneità,
fornendo indicazioni per l'adozione di soluzioni maggiormente
cautelative e riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai
casi che non consentono soluzioni alternative. Eventuali richieste già
pervenute alle strutture territoriali Inail, anche nei mesi precedenti,
con modalità diversa da quella telematica, devono essere ritrasmesse
attraverso l'apposito servizio online.
Successivamente all'invio del
giudizio di idoneità, il datore di lavoro riceve una comunicazione con l'avviso di emissione della relativa
fattura in esenzione da iva per il pagamento della prestazione effettuata.
Con decreto interministeriale del 23 luglio 2020 la tariffa dovuta all'Inail per singola prestazione effettuata è stata fissata in € 50,85.
Il servizio telematico "Sorveglianza sanitaria eccezionale"
L'Istituto ricorda che a decorrere dallo scorso 1° luglio 2020, è attivo il nuovo servizio telematico "Sorveglianza sanitaria eccezionale", quale esclusivo strumento per l'inoltro delle richieste di visita medica.
3. Cos'è la Sorveglianza sanitaria eccezionale?
L'art. 83 DL Rilancio (convertito), n.34 del 19 maggio 2020 prevede che i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori inquadrabili come "fragili"ovvero sui lavoratori che, per condizioni derivanti da immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso o da più co-morbilità, valutate anche in relazione dell'età, ritengano di rientrare in tale condizione di fragilità (leggi l'approfondimento su InSic).Sorveglianza sanitaria eccezionale: INAIL chiarisce sulle situazioni di particolare fragilità
INAIL conferma che la Sorveglianza sanitaria eccezionale ha ampliato, nei limiti dell'emergenza sanitaria, le previsioni in materia di sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 d.lgs. 81/2008 (Testo unico di Salute e Sicurezza sul lavoro - qui il testo aggiornato), estendendola a situazioni di particolare fragilità riscontrate nelle fasce di età più elevate in presenza di alcune tipologie di malattie cronico degenerative, che, in caso di infezione da Sars-Cov-2, possono influenzare negativamente la gravità e l'esito della patologia.
In merito alle "situazioni di particolare fragilità" INAIL richiama la circolare n.13/2020 (Min.Lavoro-Salute) del 4 settembre 2020 e sottolinea come: "i dati epidemiologici recenti hanno mostrato chiaramente una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione in presenza di alcune tipologie di malattie cronico degenerative (a es. patologie cardiovascolari, respiratorie, dismetaboliche) che, in caso di comorbilità con l'infezione da SARS-CoV-2 possono influenzare negativamente la gravità e l'esito della patologia".
INAIL: intepretazioni del concetto di fragilità nella Circolare n.44/2020
Pertanto il concetto di fragilità va individuato "in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico che di tipo clinico" e ribadisce altresì rispetto al fattore "età" che "la maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione va intesa congiuntamente alla presenza di comorbilità che possono integrare una condizione di maggior rischio" anche alla luce delle conclusioni del Rapporto Iss COVID-19, del 21 agosto 2020, n. 58.
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