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"Ultime novità per rischio chimico, cancerogeno e mutageno"

di puntosicuro.it / Sicurezza

04/07/2011 -
Le prime indicazione della Commissione Consultiva circa la ricaduta dei Regolamenti Europei REACH, CLP e SDS nell'ambito del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.: aggiornamento della valutazione dei rischi, formazione e sorveglianza sanitaria.
La Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha approvato il documento con cui ha provveduto a fornire le prime indicazioni esplicative in ordine alla ricaduta sul D.Lgs. n.81/2008 delle disposizioni contenute nei regolamenti dell’Unione Europea REACH e CLP.
Nel Titolo IX del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ai Capi I (Protezione da Agenti Chimici) e II (Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni), che rappresenta l'attuale normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dall'esposizione ad agenti chimici pericolosi, cancerogeni e mutageni, vengono più volte citati i D.Lgs. n. 52/1997 e s.m.i. e D.Lgs. n. 65/2003 e s.m.i. come normative di riferimento.
A tali riferimenti normativi si è affiancato, per andare gradualmente a sostituirli, il Regolamento (CE) n. 1272/2008 ( CLP) entrato in vigore il 20 gennaio 2009, che ha l'obiettivo di armonizzare a livello mondiale i criteri per la classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose.
Cosa di fatto già regolamentata dal Reach nel 2006, con il quale era stata effettuata una ricognizione sulle sostanze chimiche circolanti in Europa associando a ciascuna sostanza non solo le informazioni chimico-fisiche, tossicologiche ed eco-tossicologiche, ma anche le informazioni correlate agli usi.
Questi due Regolamenti definiscono i soggetti coinvolti: fabbricante, importatore, utilizzatore a valle, distributore, fabbricante.
Il datore di lavoro, così come definito dall'Art. 2 comma 1, lettera b, del D.Lgs n. 81/2008, può coincidere, nello stesso tempo con il fabbricante, l'importatore, il distributore o l'utilizzatore a valle e "ha il compito di mettere in atto tutte le azioni finalizzate a garantire il trasferimento delle nuove informazioni, previste dall'applicazione dei Regolamenti utili alla prevenzione dei rischi e alla sicurezza dei lavoratori, ai diversi soggetti della catena di approvvigionamento. " Lo strumento privilegiato e più completo per trasferire e ricavare le informazioni di pericolosità di sostanze e di miscele, nonché per la valutazione e la gestione del rischio chimico e cancerogeno negli ambienti di lavoro, resta la Scheda di Dati di Sicurezza che deve essere redatta in modo da permettere ai datori di lavoro di determinare se agenti chimici, cancerogeni o mutageni sono presenti sul luogo di lavoro e di valutare gli eventuali rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori che derivano dal loro uso. Inoltre importanti informazioni per i lavoratori sono presenti sull' etichettatura di pericolo riportata sui contenitori (agenti chimici pericolosi, cancerogeni e mutageni) e sugli impianti (agenti cancerogeni e mutageni).
Il documento della Commissione spiega quali sono gli elementi e gli obblighi che meritano una particolare attenzione ai fini del D.Lgs. n. 81/2008 a seguito dei Regolamenti REACH e CLP:
1. definizione e individuazione delle figure coinvolte;
2. terminologia;
3. nuove prescrizioni per la stesura della SDS e nuovi criteri di classificazione delle sostanze e delle miscele pericolose;
4. nuovo sistema di etichettatura;
5. coesistenza di etichettatura su imballaggi diversi dello stesso prodotto;
6. eventuale aggiornamento della valutazione del rischio chimico da agenti chimici pericolosi, cancerogeni e mutageni negli ambienti di lavoro;
7. aggiornamento, da parte del Datore di Lavoro, della formazione e dell'informazione;
8. classificazione di agenti chimici pericolosi e cancerogeni e/o mutageni ai fini della sorveglianza sanitaria;
9. aggiornamento della segnaletica di sicurezza in base ai nuovi pittogrammi introdotti dal Regolamento CLP” (entro il 2015).
Ricordiamo quindi che è essenziale:
- provvedere all’aggiornamento della valutazione dei rischi nel caso vengano individuati nuovi pericoli (ad esempio nel caso di variazione di classificazione di sostanze a seguito di revisioni delle stesse) o scenari di esposizione previsti nella eSDS diversi dalle modalità di impiego degli agenti chimici presenti nelle condizioni operative di lavoro in essere;
- aggiornare la formazione e l'informazione per lavoratori, dirigenti, preposti e RLS relativamente ai nuovi criteri di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose ed alle nuove misure di prevenzione e protezione eventualmente da adottare;
- sottoporre a sorveglianza sanitaria secondo i dettati dell'Art. 229 del D.Lgs. 81/2008 i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri del regolamento CLP per la classificazione

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