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"Coordinatore sicurezza: come svolgere le attività?"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
22/04/2015 - Periodicamente,
con articoli di commento, presentazioni di documenti e interviste, PuntoSicuro
torna a parlare di uno dei ruoli più importanti per la prevenzione degli
incidenti nel comparto edile: il ruolo del
coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (CSE).
Ci soffermiamo di nuovo sugli
obblighi, sui compiti del coordinatore per
l’esecuzione dei lavori attraverso un documento pubblicato dall’ Ordine degli Ingegneri della provincia di Modena relativo a
un corso organizzato a Mirandola (MO) sul ruolo del CSE che si è tenuto il 12 dicembre
2014. Il corso si intitolava “
Il ruolo
del CSE. Come svolgere le attività a carico del CSE e dare attuazione a quanto
richiesto del D.Lgs. 81/08, alla luce delle principali indicazioni
giurisprudenziali”.
Presentiamo in particolare l’intervento,
a cura dell’Ing. Giorgio Fiocchi, dal titolo “
Un metodo per svolgere correttamente i compiti affidati al CSE dal D.
Lgs. 81/08. Casi pratici e documenti utilizzati”, cercando di mettere a
fuoco alcuni degli obblighi del CSE presentati nel documento.
L’intervento parte, e non
potrebbe essere diversamente, proprio dall’articolo 92 (Obblighi del
coordinatore per l’esecuzione dei lavori) del D.Lgs. 81/2008; articolo che
indica che durante la realizzazione dell’opera il coordinatore
per l’esecuzione dei lavori:
a) verifica, con opportune
azioni di coordinamento e controllo,
l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi,
delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di
coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro
(comma 1, lettera a).
Dunque operativamente il CSE
deve:
-
effettuare delle riunioni di coordinamento:
preliminare (prima dell’inizio dei lavori);
periodiche (durante il cantiere);
-
effettuare dei sopralluoghi in cantiere.
In particolare la
riunione di coordinamento preliminare è
indetta dal CSE prima dell’inizio dei lavori e alla riunione partecipano:
- “il committente / Responsabile
dei Lavori (facoltativo);
- la direzione lavori
(facoltativo);
- l’impresa affidataria
(obbligatorio) con il Datore di lavoro, il RLS, il Preposto”.
E al termine della riunione il
CSE “redigerà apposito verbale sottoscritto da tutti i partecipanti”.
Mentre la
riunione di coordinamento periodica è indetta dal CSE durante il
cantiere:
- prima dell’ingresso in cantiere
di ogni nuova impresa esecutrice;
- in funzione dello sviluppo e
della complessità dei lavori.
Alle riunioni di coordinamento
partecipano:
- “la direzione lavori
(facoltativo);
- l’impresa affidataria
(obbligatorio) con DL, il RLS, il Preposto;
- le imprese esecutrici
(obbligatorio) con DL, il RLS, il Preposto.
Al termine della riunione il CSE
redigerà apposito verbale sottoscritto da tutti i partecipanti”.
Veniamo invece al tema dei
sopralluoghi in cantiere.
Durante il cantiere il CSE deve infatti
effettuare dei sopralluoghi e la frequenza dipende “dalla complessità del
cantiere, delle fasi di lavoro e dalle loro interferenze”. Tuttavia “è necessaria
comunque una frequenza minima che può essere indicativamente di due
sopralluoghi a settimana”. Anche al termine del sopralluogo il CSE redigerà
apposito verbale.
Un altro degli obblighi
del CSE indicati dall’art. 92 del Testo Unico è quello di
verificare l’idoneità del piano operativo
di sicurezza (POS), da considerare come piano complementare di dettaglio
del piano di sicurezza e
coordinamento (PSC) assicurandone la coerenza con quest’ultimo (comma 1,
lettera b).
Dunque il CSE “deve verificare
l’idoneità del POS dell’impresa affidataria e di tutte le imprese esecutrici,
prima dell’inizio dei lavori in cantiere, in base ai contenuti minimi riportati
nell’allegato XV e eventuali contenuti supplementari indicati nel PSC”. E “per la
verifica del POS il CSE potrà utilizzare apposita check-list”.
Si ricorda inoltre che il POS
delle imprese esecutrici “deve essere inviato al CSE dall’impresa affidataria
previa verifica da parte di quest’ultima della congruenza rispetto al proprio
POS. Il CSE deve quindi richiedere all’impresa affidataria evidenza
dell’avvenuta verifica del POS delle imprese esecutrici sub affidatarie”.
Concludiamo questa breve
presentazione di obblighi del coordinatore per
l’esecuzione dei lavori tornando all’articolo 92 che sempre alla lettera b)
del comma 1 indica che il coordinatore per l’esecuzione dei lavori
adegua il piano di sicurezza e
coordinamento (PSC) ed il
fascicolo
in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute,
valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la
sicurezza in cantiere.
Dunque il CSE, se necessario, “deve
adeguare il PSC con elaborati grafici, e documenti scritti. Per aggiornare il
PSC il CSE può avvalersi anche dei verbali di sopralluogo e di riunione di
coordinamento”.
Inoltre il CSE “deve aggiornare
il Fascicolo con elaborati grafici, fotografie parti scritte, ecc. Il fascicolo
deve essere obbligatoriamente aggiornato dal CSE al termine del cantiere”.
Ricordiamo infine che il
documento, che vi invitiamo a leggere integralmente, riporta oltre agli altri
obblighi del CSE, anche le indicazioni relativi a vari modelli utilizzati
nell’attività lavorativa. E segnala in conclusione le “ Linee
guida per il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori”,
un lavoro realizzato congiuntamente dalla Federazione Regionale Ordini
Ingegneri dell'Emilia Romagna e dalla Federazione Regionale degli Ordini degli
Ingegneri della Toscana.
“ Un metodo per svolgere correttamente i compiti affidati al CSE
dal D. Lgs. 81/08. Casi pratici e documenti utilizzati”, a cura dell’Ing.
Giorgio Fiocchi, intervento al corso “Il ruolo del CSE. Come svolgere le
attività a carico del CSE e dare attuazione a quanto richiesto del D.Lgs.
81/08, alla luce delle principali indicazioni giurisprudenziali” (formato PDF,
74 kB).
Tiziano Menduto
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