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"D.Lgs. 81/2008: gli obblighi e le responsabilità dei lavoratori"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
28/04/2015 - Se nelle aziende
il
lavoratore è il soggetto da
tutelare, ed è dunque titolare delle posizioni giuridiche attive correlate
all’obbligo di sicurezza del datore di
lavoro, “la rilevanza super-individuale del diritto alla salute come
diritto fondamentale della persona, e dunque l’interesse pubblico-generale alla
protezione del bene-salute, rendono il lavoratore allo stesso tempo anche
soggetto passivo di specifici doveri,
penalmente sanzionati, doveri di cui, correlativamente, il datore di lavoro ha
il diritto (ma allo stesso tempo il dovere,
in
vigilando) di pretendere l’osservanza”.
A esprimersi in questi termini e
a ragionare sull’intreccio di atti e comportamenti nel quale si “sovrappongono
posizioni attive e passive” è un Working Paper dell’ Osservatorio
per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla
sicurezza del lavoro ( Olympus)
dal titolo “ Il
quadro normativo dal Codice civile al Codice della sicurezza sul lavoro. Dalla
Massima sicurezza (astrattamente) possibile alla Massima sicurezza
ragionevolmente (concretamente) applicata?”. Si tratta di un breve saggio inserito
sul sito di Olympus il 22 dicembre 2014 e a cura di Gaetano Natullo, professore
associato di Diritto del lavoro nell’ Università degli Studi del Sannio.
PuntoSicuro si è già soffermato
in passato su questo interessante saggio che tratteggia l’evoluzione delle
norme regolative della tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di
lavoro con riferimento al principio della Massima Sicurezza Tecnologicamente
Possibile e alla
ripartizione e
individuazione dell’obbligo di sicurezza.
E dopo aver parlato degli obblighi
di datore
di lavoro, dirigente e preposto non potevamo non soffermarci
sull’evoluzione normativa degli obblighi, dei diritti e dei doveri di un’altra
figura centrale: il
lavoratore.
Il Prof. Natullo si sofferma in
particolare sugli esiti dell’evoluzione normativa ed applicativa sotto un
duplice versante:
a) “l’ambito soggettivo ed
oggettivo (contenuti) delle tutele legislativamente consacrate;
b) l’incidenza dell’area
‘passiva’ della posizione soggettiva del lavoratore in relazione alla
permanenza della posizione debitoria (obbligo di sicurezza) del datore di
lavoro (e degli altri co-responsabili)”.
E si indica che la stessa
nozione di “lavoratore” ai fini della
sicurezza sul lavoro ha avuto una significativa evoluzione. Specialmente con
l’emanazione del d.lgs. 81/2008 “si è esplicitata anche legislativamente
l’esigenza che destinatario delle tutele (della salute) garantite dalle norme
di prevenzione siano, oltre ai lavoratori subordinati in senso stretto (di cui
alla nozione codicistica dell’art. 2094 c.c.) anche, in generale, tutti coloro
che prestano la propria opera nell’ambiente di lavoro, a prescindere dalla
natura giuridica del rapporto di lavoro, e finanche coloro che si trovino
esposti ai rischi nell’ambiente di lavoro, pur in assenza di un vincolo
lavorativo, ma comunque inseriti funzionalmente nell’ambito organizzativo
aziendale”.
Ed infatti il D.Lgs. 81/2008
qualifica come “lavoratore” la ‘
persona
che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività
lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o
privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un
mestiere, un’arte o un professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari’,
inoltre equiparando ai lavoratori, come destinatari delle tutele, anche altre
categorie” (ad esempio: socio lavoratore, associato in partecipazione, tirocinante
ex l. n. 196/1997, studenti ed allievi di corsi di formazione professionale,
ecc.).
Inoltre l’evoluzione del quadro
normativo ha “significativamente
modificato
i termini formali della posizione soggettiva del lavoratore”.
Già nel d.lgs. n. 626/1994, ed
ulteriormente nel d.lgs. 81/2008, è stata consacrata normativamente la diretta
responsabilizzazione dei lavoratori mediante la previsione di specifici
obblighi, cui “è correlata una responsabilità (oltre che disciplinare sul piano
del contratto di lavoro) anche penale.
Il
prestatore di lavoro (subordinato) è pertanto esplicitamente ritenuto
(co)responsabile della tutela della salute sua e dei propri colleghi
conformemente alla sua formazione, alle
istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro” (art. 20, comma 1,
D.Lgs. 81/2008). Ed è destinatario di specifici obblighi, “funzionali a
garantire la corretta collaborazione del lavoratore, necessaria per il buon
esito dell’apparato di prevenzione predisposto dal datore di lavoro: nel senso
che, se è quest’ultimo a dover apprestare le misure di prevenzione, fornire ai
lavoratori i necessari dispositivi di protezione, formare i lavoratori sui
rischi presenti e le misure per evitarli, ecc., il lavoratore da parte sua ha,
tra gli altri, l’obbligo di eseguire correttamente e in maniera non pericolosa
i compiti al lui assegnati, di utilizzare correttamente dispositivi e misure di
prevenzione predisposte dal datore, di seguire i corsi di
formazione specifici
sulla sicurezza, di sottoporsi alle visite mediche di sorveglianza
sanitaria, ecc”.
Il saggio indica tuttavia che,
riguardo a questi aspetti innovativi, “la
giurisprudenza
è parsa piuttosto cauta, pur dando precisi segnali di sensibilità rispetto al
nuovo dato normativo. Se infatti pare ancora intangibile il dogma della non
escludibilità della responsabilità datoriale anche in caso di condotta del
lavoratore non rispettosa dei doveri di legge, la nuova sensibilità del diritto
vivente si avverte almeno sotto un duplice profilo:
a) L’accentuazione della
responsabilità civile-contrattuale del lavoratore, più precisamente in termini
di responsabilità disciplinare (anche se pure in questo caso con ripercussioni
sulla posizione debitoria del datore di lavoro, a carico del quale il tradizionale
‘potere’ disciplinare si converte in ‘dovere’ disciplinare, quale ulteriore
forma/dimostrazione di attuazione dell’obbligo di sicurezza);
b) La rilevanza della condotta
negligente del lavoratore almeno in termini di attenuazione della ‘colpa’
datoriale (concorso di colpa) e di parallela riduzione della sua responsabilità
anche risarcitoria”.
E, conclude il Prof. Natullo, che
per il futuro “non sono da escludere, tutto considerato, ulteriori sviluppi
anche degli orientamenti giurisprudenziali, nel senso di una più accentuata
valutazione del rapporto di proporzionalità inversa che può sussistere tra
l’area dell’obbligo di prevenzione del datore di lavoro (e dei
suoi collaboratori) e quella del lavoratore”.
Olympus - Osservatorio per il
monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del
lavoro, “ Il quadro normativo dal Codice civile al Codice della
sicurezza sul lavoro. Dalla Massima sicurezza (astrattamente) possibile alla
Massima sicurezza ragionevolmente (concretamente) applicata?”, a cura di
Gaetano Natullo, professore associato di Diritto del lavoro nell’Università
degli Studi del Sannio, Working Paper di Olympus 39/2014 inserito nel sito di
Olympus il 22 dicembre 2014 (formato PDF, 305 kB).
Tiziano Menduto
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