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"I quesiti sul decreto 81: laurea e formazione coordinatori"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
06/05/2015 - Risposta al quesito sull’esonero dalla frequenza del
corso di formazione per coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione
e in fase di esecuzione nei cantieri temporanei o mobili in caso di laurea
specifica. Risposta a cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it).
Domanda
Sono laureato in ingegneria e nel corso di laurea ho sostenuto nel
2011 l’esame di organizzazione del cantiere. Sull’attestato di laurea mi hanno
inserito una postilla con la quale è stato certificato che ho sostenuto, tra
gli altri, l’esame di “Organizzazione del cantiere”, corso equipollente di cui
all’art. 10 del D. Lgs. n. 494/1996 sulla sicurezza nei cantieri temporanei o
mobili. Per poter svolgere l’attività di coordinatore devo ora frequentare un
corso di 120 ore o basta quello di aggiornamento di 40 ore? E in quest’ultimo
caso entro quando devo svolgerlo?
Risposta
Prima di rispondere al quesito formulato si ritiene di richiamare in
premessa quali sono i requisiti professionali necessari per poter svolgere
l’attività di coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori
nei cantieri temporanei o mobili. Tali requisiti sono riportati nel comma 1
dell’articolo 98 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i. e consistono in un titolo
di studio, in una attestazione, rilasciata da parte dei datori di lavoro o dei
committenti, comprovante l’espletamento di una attività lavorativa nel settore
delle costruzioni per un periodo dipendente dal titolo di studio stesso, nonché
nel possesso di un attestato di frequenza, con verifica di apprendimento
finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle strutture,
dagli istituti, dalle associazioni, dagli Enti e dagli organismi indicati nel
comma 2 dello stesso articolo 98 e con le modalità, la durata ed i contenuti di
cui al comma 3 ed all’Allegato XIV del D. Lgs. n. 81/2008. Nel comma 4
dell’articolo 98 sono stati invece indicati i soggetti esonerati dalla
frequenza del corso di formazione fra essi sono stati inseriti “
coloro che producano un certificato
universitario attestante il superamento di un esame relativo ad uno specifico
insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti
minimi di cui all'allegato XIV”, allegato quest’ultimo
con il quale sono stati dettagliati i
contenuti minimi della formazione che consistono in una parte teorica della
durata di 96 ore (modulo giuridico per complessive 28 ore, modulo tecnico per
complessive 52 ore e modulo metodologico/organizzativo per complessive 16 ore)
ed in una parte pratica della durata di 24 ore.
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