News
"Come dimostrare la collaborazione alla valutazione dei rischi"
fonte www.puntosicuro.it / Valutazione dei Rischi
11/05/2015 - Il nostro giornale si è già soffermato sulla Deliberazione del 22 dicembre 2014, n. 1721 della Regione Umbria, contenente le linee di indirizzo
relative alle “
modalità di collaborazione alla valutazione e gestione del rischio in azienda”.
Linee di indirizzo che forniscono i criteri per una corretta gestione
dei rapporti tra le figure coinvolte nella valutazione e gestione del
rischio (DL, RSPP, MC e RLS/RLST) e per dimostrare l'avvenuta
collaborazione alla valutazione.
Se nel precedente articolo di presentazione del documento abbiamo riportato solo alcune indicazioni generali sul processo di valutazione del rischio e sulla necessità di una
collaborazione efficace e dimostrabile, ci soffermiamo oggi su alcune specifiche indicazioni per tre diversi soggetti: il
medico competente, il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
La collaborazione del Medico Competente (MC)
Il documento regionale ricorda
che se il MC è chiamato dalla normativa a svolgere una funzione fondamentale
per la tutela della salute dei lavoratori, uno dei punti di forza della sua
attività dovrebbe essere proprio la
collaborazione
alla valutazione del rischio.
Una collaborazione che “comporta
una assunzione di responsabilità professionale e che si sostanzia attraverso un
contributo tecnico che riguarda molteplici aspetti del rapporto salute e
lavoro. Un contributo che può abbracciare, quindi, aspetti di igiene del
lavoro, tossicologici, di ergonomia, per arrivare ad aspetti
organizzativo-relazionali”.
Se con il D.Lgs. 81/2008 si pone
l'accento sull'obbligo di collaborazione (art. 25), in “assenza di linee-guida
o di protocolli operativi espressi da parte di organi istituzionali o società
scientifiche, tale condizione ha portato a comportamenti difformi fra i diversi
professionisti medici e fra gli operatori degli organi di vigilanza”.
E riguardo agli esiti
giurisprudenziali di questa situazione, si segnala la sentenza della Cassazione
penale del 15 gennaio 2013 che “ha rigettato il ricorso di un medico
competente condannato per il reato contravvenzionale previsto dall’art. 25
c. 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08, per non aver collaborato con il datore di
lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei
rischi, anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria,
all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori per la
parte di competenza e alla organizzazione del servizio di primo soccorso”.
Le linee di indirizzo regionali
indicano che “alcune delle attività in obbligo al MC, la relativa modalità di
svolgimento e tenuta documentale, testimoniano una collaborazione
efficace e dimostrabile”.
In particolare:
- “la
programmazione del controllo sanitario dei lavoratori, con le
indicazioni dei lavoratori che devono essere sottoposti allo stesso,
specificando eventuali esami strumentali e/o di laboratorio mirati al rischio;
il protocollo di sorveglianza sanitaria deve essere allegato al DVR;
- l'
elaborazione epidemiologica dei dati derivanti dalla sorveglianza
sanitaria e dal monitoraggio biologico: l'analisi di tali dati consente di
ottenere informazioni anonime collettive assai utili ai fini della
individuazione di elementi di rischio in grado di agire sulla salute dei
lavoratori (questa eventualità è espressamente prevista dall'art. 35 del D.lvo
81/08)”.
Esistono poi “
elementi documentali specifici rispetto
al processo di valutazione dei rischi che possono essere utilizzati per
testimoniare l'avvenuta collaborazione del medico competente.
Alcuni di questi possono essere,
ad esempio:
- DVR in cui è evidenziata una
partecipazione diretta del MC al processo di valutazione dei rischi, in
particolare per gli aspetti legati ai rischi per la salute (datato e firmato);
- documentazione prodotta dal MC
che, partendo dalle informazioni disponibili (indagini di igiene industriale,
analisi dei cicli lavorativi, sorveglianza sanitaria, letteratura scientifica
etc.), proponga al DL eventuali integrazioni alla valutazione dei rischi o la
rivalutazione di determinati rischi, nonché ulteriori misure di prevenzione e
protezione dei lavoratori, datata e firmata;
- documentazione relativa ad
incontri/riunioni con il DL, RSPP, RLS/RLST ed eventuali consulenti esterni,
riguardante aspetti tecnici (metodi, strumenti, criteri, risultati, misure di
prevenzione e protezione etc.) inerenti la valutazione dei rischi per la
salute”.
Si ricorda poi che laddove il medico
competente subentri in aziende che hanno già effettuato la valutazione del
rischio “la collaborazione potrà sostanziarsi attraverso una formale conferma
delle valutazioni già espresse dai precedenti professionisti o attraverso un
nuovo contributo valutativo separato” indirizzato al datore di lavoro (DL).
La collaborazione del
Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione (RSPP)
Il RSPP è una figura strategica
nel sistema di gestione della sicurezza e nell'ambito della valutazione dei
rischi. Infatti “il responsabile e gli eventuali addetti del SSP debbono
provvedere, come indicato dalla norma, all'individuazione dei fattori di
rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la
sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa
vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale.
Questa specifica responsabilità dell'RSPP è ribadita dalle recenti sentenze
della Corte di Cassazione che hanno chiarito la responsabilità per colpa
professionale in caso di danni derivanti da situazioni di pericolo che il RSPP
avrebbe avuto l'obbligo di segnalare al DL” ( Cassazione
IV Penale 15 gennaio 2010 n. 1834; Cassazione
IV Penale, 11 marzo 2013 n. 11492).
Ed esistono poi “
elementi documentali specifici rispetto
al processo di valutazione dei rischi che possono essere utilizzati per
testimoniare l'avvenuta collaborazione del RSPP”, ad esempio:
- DVR in cui è evidenziata una
partecipazione diretta del RSPP alla valutazione dei rischi (datato e firmato);
- documentazione prodotta dal
RSPP/ASPP che, partendo dalle informazioni disponibili (indagini di igiene
industriale, analisi dei cicli lavorativi, esiti dell'elaborazione
epidemiologica dei dati sulla sorveglianza sanitaria, letteratura scientifica
etc.), proponga al DL eventuali integrazioni alla valutazione dei rischi o la
rivalutazione di determinati rischi, nonché ulteriori misure di prevenzione e
protezione dei lavoratori, datata e firmata;
- documentazione relativa ad
incontri/riunioni con il DL, MC, RLS/RLST ed eventuali consulenti esterni,
riguardante aspetti tecnici (metodi, strumenti, criteri, risultati, misure di
prevenzione e protezione etc.) inerenti la valutazione dei rischi per la
salute”.
Come per il medico competente
anche nel caso dell'RSPP che subentri in aziende che già hanno effettuato la
valutazione del rischio, “la collaborazione potrà sostanziarsi o attraverso una
formale conferma delle valutazioni già espresse dai precedenti professionisti o
da nuovo contributo valutativo separato indirizzato al DL”.
La consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
(RLS)
Il documento sottolinea che il rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza (aziendale o territoriale) “svolge, sulla base
dei compiti assegnati dalla legge e sulla base delle regole concordate dalle
parti, un ruolo che si inscrive in un ambito cooperativo-partecipativo, in
particolare nell'ambito della valutazione dei rischi e sul piano delle misure
attuative”.
In particolare la
consultazione del RLS/RLST in tema di
valutazione del rischio e redazione del DVR potrà realizzarsi attraverso una o
più delle seguenti modalità:
- “produzione da parte del
RLS/RLST di un parere scritto in tema di valutazione del rischio (proposte e/o
critiche su metodi, strumenti, criteri, misure di protezione e prevenzione),
che sulla base delle informazioni disponibili anche messe a disposizione dal DL
(indagini di igiene industriale, analisi dei cicli lavorativi, esiti
dell'elaborazione epidemiologica dei dati sulla sorveglianza sanitaria,
letteratura scientifica etc.) proponga al DL modifiche o integrazioni alla
valutazione dei rischi, datato e firmati;
- documentazione relativa a
incontri/riunioni con il DL, MC, RSPP ed eventuali consulenti, finalizzati alla
valutazione del rischio ed alla redazione del DVR”.
Concludiamo ricordando che
laddove l'RLS/RLST subentri in aziende che hanno già effettuato la valutazione
del rischio “la collaborazione potrà sostanziarsi attraverso una formale
conferma delle valutazioni già espresse dai precedenti professionisti e/o dal
precedente RLS/RLST o attraverso un nuovo contributo, anche di giudizio
difforme dal precedente, indirizzato al DL”.
Tiziano Menduto
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 1188 volte.
Pubblicità