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"Risposte a quesiti sulla sicurezza nei cantieri"
fonte www.puntosicuro.it / Edilizia
13/05/2015 -
Pubblichiamo alcune risposte a quesiti sui CANTIERI – TITOLO IV (DLGS
81/08, ARTT. 88-160),
elaborati dal gruppo di lavoro
info.sicuri e tratti dalla raccolta della Direzione Sanità, Prevenzione
Sanitaria ambienti di vita e di lavoro della Regione Piemonte, aggiornata al
2014.
Ricordiamo che Info.Sicuri è un servizio della Regione Piemonte che si pone l’obiettivo di fornire a tutti i soggetti portatori di obblighi e responsabilità (datori di lavoro, responsabili e addetti alla sicurezza, dirigenti, preposti, professionisti, lavoratori e loro rappresentanti) informazioni utili sulla normativa a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Ricordiamo che Info.Sicuri è un servizio della Regione Piemonte che si pone l’obiettivo di fornire a tutti i soggetti portatori di obblighi e responsabilità (datori di lavoro, responsabili e addetti alla sicurezza, dirigenti, preposti, professionisti, lavoratori e loro rappresentanti) informazioni utili sulla normativa a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
A quale normativa
risultano soggetti i ponteggi a piani auto sollevanti?
Con circolare del Ministero del Lavoro n. 39 del 15 maggio
1980, su conforme parere della Commissione consultiva permanente per la
prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro - i ponteggi a piani auto
sollevanti (non i ponti sviluppabili) sono stati considerati soggetti alla
disciplina autorizzativa di cui all’art. 30 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164.
In passato quindi sono stati nel tempo autorizzati dal Ministero del Lavoro
come ponteggi e ad essi sono state applicate le norme previste per i ponteggi
metallici fissi. Non vi è dubbio invece che si tratti di macchine soggette alla
Direttiva Macchine (oggi recepita con il D.lgs. 17/10) e al titolo III del DLgs
81/08.
Il Ministero è nuovamente intervenuto sulla questione con la
circolare 30 del 3/ 11/2006 nella quale si legge “Per ciò che riguarda altre
attrezzature, quali ponti su cavalletti di altezza non superiore a metri 2,
ponti sospesi, ponteggi a piani di lavoro auto sollevanti e ponti a sbalzo,
questo Ministero è dell’avviso che non trovano attuazione né le norme relative
al Pi.M.U.S. né quelle relative
alla formazione di cui al citato Accordo del 26 gennaio 2006”. D’altra parte la
disciplina richiamata contenuta nel D.lgs. 81/08 si riferisce oggi ai c.d.
ponteggi fissi.
In conclusione, si ritiene che i c.d. ponteggi a piani
sollevati siano da considerare attrezzature di lavoro disciplinate dal Titolo
III del D.lgs.81/08, soggette alla Direttiva macchine, devono essere installati
conformemente alle istruzioni d’uso del fabbricante, da parte di lavoratori per
i quali è richiesta una specifica informazione, formazione e addestramento (art. 73), e tali
attrezzature devono essere sottoposte a verifiche periodiche (art. 71, comma 11
e allegato VII).
In un cantiere di
opera pubblica, con lavorazioni affidate ad un'unica impresa, è stato redatto
il piano di sicurezza sostitutivo.
Successivamente, è
stato autorizzato un subappalto e le imprese sono diventate 2. L’ente quindi
nomina il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. A questo punto,
il coordinatore deve:
- verificare la
completezza del pss e aggiungere la stima degli oneri della sicurezza;
- fare un PSC ex
novo?
La ditta che aveva
preparato il PSS, deve trasmettere anche il POS?
Deve redigere il PSC di cui è responsabile. Nel fare ciò può
evidentemente tenere conto del PSS già redatto (e quindi assumerlo in tutto o
in parte a secondo del giudizio che ne dà). L’impresa deve comunque redigere il
proprio POS che dovrebbe avere, ex Allegato XV, contenuti diversi rispetto al
PSS.
Nelle
organizzazioni mediamente complesse il Datore di Lavoro delega (seguendo l’art.
6) le attività, tra cui i compiti dell’art. 97, al Delegato (normalmente il
Direttore di Cantiere). In cantieri di una certa dimensione o quando si hanno
più cantieri da seguire il Delegato si fa “aiutare” dal “preposto” per il
controllo delle ditte terze art. 97: verifica delle condizioni di sicurezza dei
lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del
piano di sicurezza e coordinamento, nonché il coordinamento degli interventi di
cui agli art. 95-96. Il “preposto” nella ns. organizzazione esegue, oltre ai
compiti disciplinati dagli art. 19-96, i controlli sulle ditte terze esecutrici
“in nome e per conto ” del Delegato senza la formalizzazione scritta di tale
incarico. È necessario formalizzare il ruolo di controllo da parte dei
“preposti” sulle ditte terze (compito del DL da noi delegato al Dirigente con
procura notarile)?
Gli obblighi di cui all’art. 97 sono posti a carico di
datore di lavoro e del dirigente. Gli obblighi del Datore di lavoro possono
essere trasferiti con delega (ed eventuale subdelega) a persona competente
nelle forme dell’art. 16. Il soggetto delegato risponde nel suo ruolo di datore
di lavoro delegato. Il preposto, ancorché menzionato nel comma 3 ter dell’art.
97, non è destinatario dell’obbligo specifico, ma può essere investito,
nell’ambito aziendale, con semplice ordine di servizio, di compiti operativi a
supporto dell’azione del dirigente e del datore di lavoro che rimangono
responsabili dell’obbligo.
Porgo una domanda
in merito alla trasmissione della notifica preliminare all’amministrazione
concedente ex art. 90 comma 9 lettera c del D.lgs. 81/08: il
Committente/Responsabile dei lavori ha l’obbligo di inoltrare all’ufficio
tecnico comunale sia la notifica effettuata prima dell’inizio dei lavori sia
tutti gli aggiornamenti della notifica effettuati in corso d’opera? oppure è
sufficiente protocollare solamente la prima notifica, prima dell’inizio delle
opere?
L’art. 90, comma 9 stabilisce che il committente
o il RdL “trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei
lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività,
copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99”.
L’articolo 99 invece stabilisce che «Il committente o il
responsabile dei lavori, prima
dell’inizio dei lavori, trasmette all’Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione
Provinciale del Lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata
conformemente all’ALLEGATO XII, nonché gli eventuali aggiornamenti ...» Quindi
letteralmente di aggiornamenti si parla solo nell’art. 99 in relazione
all’invio della notifica e per l’appunto dei suoi aggiornamenti all’Azienda
Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente
competenti. Tuttavia, si ritiene opportuno trasmettere anche
all’amministrazione concedente copia delle modifiche alla notifica.
In un’opera
pubblica di sistemazione urbana (pavimentazioni stradali, illuminazione
pubblica e arredo urbano) in cui sono professionista esterno nominato Direttore
dei Lavori e CSE, la Stazione Appaltante mi ha richiesto la redazione del DUVRI
da affiancare al già redatto PSC, per far fronte a quanto previsto dall’art. 26
comma 3 del D.lgs. 81/08. A tal proposito avrei una serie di quesiti da porre.
Il DUVRI non è un
documento che eventualmente dovrebbe essere consegnato al CSE e non da lui
redatto?
Anche se fosse
effettivamente il CSE a dover/poter redigere il DUVRI, che tipo di interferenze
esso dovrebbe contemplare?
Le interferenze derivanti
dall’ingresso in cantiere delle ditte addette alla manutenzione ordinaria? Tali
interferenze sono attualmente gestite nel cantiere in oggetto con specifiche
riunioni di coordinamento e relativi verbali che sanciscono di volta in volta
le regole e le procedure da seguire nel corso dell’esecuzione.
Le interferenze
derivanti dall’ingresso in cantiere del RUP per eventuali sopralluoghi? Ma
essendo la supervisione dei cantieri una delle mansioni ordinarie proprie dei
RUP, tali rischi non dovrebbero già essere contemplati all’interno del DUVRI
già redatto dall’Amministrazione Pubblica?
Un’ultima
considerazione mi porta a pensare che se si dovesse effettivamente redigere un
DUVRI per ogni cantiere di opere stradali, ci si troverebbe in presenza di una
molteplicità di DUVRI relativi alla medesima Amministrazione Pubblica facendo
così venire meno il requisito
di unicità che
tale documento dovrebbe avere.
Vi chiedo pertanto
cortesemente un chiarimento relativamente alla necessità di DUVRI all’interno
dei cantieri temporanei di opere stradali e in merito all’obbligo di redazione
del medesimo da parte del CSE.
La redazione del
DUVRI non è compito del CSP/CSE, ma del datore di lavoro committente. Se le
attività del cantiere interferiscono con altre attività in appalto il DUVRI
dell’amministrazione deve essere aggiornato anche con la collaborazione del
CSE, ma sempre da parte del datore di lavoro committente per la parte di sua competenza.
Eventualmente il CSE potrebbe dover aggiornare il PSC in ragione dell’attività
di coordinamento con le attività extracantieristiche interferenti.
Dobbiamo eseguire
dei lavori di impermeabilizzazione di un fabbricato per civile abitazione, il
cui tetto è piano senza parapetti con accesso da cassa di scale, al quinto
piano. La impresa aggiudicataria del lavoro, come abbiamo scoperto è una ditta
individuale senza iscrizione alla cassa edile. Ci risulta che provvede ad
assumere persone solo per gli appalti che si aggiudica, senza averne di fissi.
Come possiamo
tutelarci? Quali documenti dobbiamo richiedere?
Per gli aspetti di iscrizione alla cassa edile può
rivolgersi direttamente a loro. Per i lavori edili dovrà essere effettuata la
verifica dell’idoneità tecnico professionale secondo i contenuti dell’art. 90
comma 9 e dell’allegato XVII del D.lgs. 81/08, che riportano una guida
dettagliata degli adempimenti a carico del committente. Nel caso specifico, in
relazione all’entità dei lavori occorre innanzitutto verificare se l’intervento
sarà eseguito dal solo titolare o anche da lavoratori terzi, nel primo caso il
soggetto sarebbe un lavoratore autonomo, nel secondo si configurerebbe
un’impresa con relativi obblighi.
In un cantiere
edile un’impresa può far lavorare delle persone con contratto di prestazione
occasionale per lavori di manovalanza senza attestati di formazione?
Fatta salva la regolarità del rapporto di lavoro per la
quale si rimanda alla direzione territoriale del lavoro, i lavoratori in
questione rientrano nella definizione di cui all’art. 2 del decreto 81/08,
pertanto, nei confronti degli stessi devono essere assicurate dal datore di
lavoro tutte le tutele previste, compresa una adeguata informazione, formazione
e, quando previsto, addestramento in materia, nonché la sorveglianza sanitaria.
Chi ha
regolarmente svolto un corso per addetti al montaggio,
smontaggio, trasformazione ponteggi, può essere esonerato alla formazione e
addestramento per l’utilizzo dei DPI di III categoria contro le cadute
dall’alto (Art. 77 c. 5 D.lgs. 81/08)?
Si ritiene che il corso per ponteggisti non esoneri il
datore di lavoro dall’obbligo di far fare addestramento sull’uso dei DPI
anticaduta. I soggetti sono diversi, le procedure, le attrezzature e le
circostanze possono essere diverse. Ciononostante il datore di lavoro potrà
considerare il possesso del requisito formativo quale elemento di base per
definire il programma dell’addestramento.
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