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"“Articolo 19” n. 2/2015: consultazione dei Rls"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
18/05/2015 -
Pubblichiamo un articolo tratto da “Articolo 19”
n.
02/2015, bollettino di informazione e comunicazione per la rete
di RLS delle aziende della Provincia di Bologna realizzato dal SIRS (Servizio
Informativo per i Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza) con la
collaborazione di vari soggetti istituzionali provinciali (Provincia di
Bologna, AUSL, INAIL, DPL, organizzazioni sindacali, ...).
Consultazione dei Rls: una parola apparentemente semplice per un
processo complesso!
di Leopoldo Magelli
Nel D.Lgs 81/2008 e successive
modifiche ed integrazioni viene spesso riproposto il tema della consultazione,
ovvero di quel processo con cui il datore di lavoro deve acquisire il parere
dei RLS nel merito di alcune delle sue attività e scelte. Vedremo a breve in
dettaglio quali sono i principali casi e i momenti in cui è prevista la
consultazione, con indicazione dei rispettivi articoli e commi della legge.
Prima però vediamo come “Il Nuovo Zingarelli” definisce la parola
consultazione: “richiesta o scambio di consigli, pareri o informazioni,
specialmente su problemi importanti”. Analogamente, al verbo “consultare” viene
attribuito il significato di “interrogare per avere un consiglio o
un’informazione, specialmente con riferimento a questioni importanti o a
problemi complessi”. Nella normativa sulla sicurezza la consultazione dei RLS è
individuata quindi come un processo in cui chi ha il compito di decidere e fare
(ovvero il datore di lavoro) acquisisce il parere di un soggetto interessato e portatore
di interessi in campo di sicurezza (il RLS) come contributo conoscitivo e
informativo utile all’assunzione delle decisioni migliori. Però, attenzione: la
consultazione è obbligatoria, ma non vincolante. Il datore di lavoro è infatti obbligato
a “consultare” i RLS per conoscere il loro parere in merito ad un problema (e
questo è un vincolo preciso e cogente) ma può decidere in piena autonomia e
piena responsabilità. In sostanza, la legge costringe il datore di lavoro ad
acquisire il parere dei RLS (per avere la piena consapevolezza di come i
lavoratori, che il RLS
rappresenta, la pensano su un certo problema), ma parimenti non lo costringe a
tenere conto di quel parere qualora non lo condivida. È molto importante aver
presente questo elemento per meglio comprendere tutto quello che dopo sarà detto.
Quando il D. Lgs 81/2008 prevede la consultazione dei Rls
I casi specifici sono previsti
nel Titolo I (Principi comuni) del D.Lgs stesso, e sono, in ordine di
citazione, i 6 che seguono:
Articolo 15 - Misure generali di tutela
Comma 1 - Le misure generali di
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:
voce “s”: “la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza”.
Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
Comma 1 - Il datore di lavoro,
che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e
dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi
conferite, devono: voce s: consultare il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza nelle ipotesi di cui all’articolo 50.
Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
Comma 2 - Le attività di cui al
comma 1 [n.b. valutazione
dei rischi ed elaborazione del relativo documento] sono realizzate previa
consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Articolo 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza
Comma 1 - Fatto salvo quanto
stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza: voce b: è consultato preventivamente e tempestivamente in
ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione,
realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva; voce
c: è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio
di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla
evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente; voce d: è consultato
in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37.
Come si vede dal breve elenco ora
riportato, il RLS deve essere consultato in ordine a quelli che sono i processi
più importanti del sistema di prevenzione aziendale: la valutazione dei rischi,
l’individuazione, programmazione, realizzazione e verifica delle misure
preventive in azienda, la formazione alla sicurezza dei lavoratori, la scelta, da
parte del datore di lavoro, delle persone cui affidare i fondamentali ruoli per
la sicurezza e tutela della salute in azienda: RSPP e addetti del SPP, medico
competente, addetti alle emergenze. Primo soccorso, prevenzione incendi.
I possibili scenari
Sono fondamentalmente tre:
a) Il datore di lavoro non attiva
i momenti di consultazione.
b) Il datore di lavoro attiva i
momenti di consultazione, ma solo formalmente e burocraticamente.
c) Il datore di lavoro attiva
veri e costruttivi momenti di consultazione.
Ogni scenario comporta azioni
diverse da parte dei RLS:
a) Nel caso il datore di lavoro
non attivi i momenti di consultazione, il RLS deve immediatamente richiedere,
in modo formale di attivarli quanto prima richiamando l’articolo di legge
relativo (vedi sopra). In caso di riscontro negativo, segnalerà immediatamente
la cosa allo SPSAL competente per territorio, per richiedere un intervento
immediato al fine di sanare la situazione e ristabilire corretti rapporti tra
datore di lavoro e RLS (si ricorda, per completezza d’informazione che l’unico
caso di inadempienza dell’obbligo di consultazione sanzionato a carico del
datore di lavoro è quello di cui all’art. 29, comma 2, sulla consultazione in
ordine alla valutazione dei rischi).
b) Nel caso in cui il datore di
lavoro attivi i momenti di consultazione, ma solo formalmente e
burocraticamente, ovvero con impossibilità di gestire seriamente e
concretamente il processo (es. prevedendo tempi di risposta troppo brevi, non
fornendo tutte le informazioni ed elementi conoscitivi necessari, non
rispondendo alle richieste di chiarimenti o approfondimenti da parte del RLS,
adottando metodi di consultazione solo verbali e quindi non riscontrabili e
documentabili, ed altri casi analoghi), al datore di lavoro il RLS deve
immediatamente richiedere, in modo formale, e richiamando l’articolo di legge
relativo (vedi sopra) di modificare il suo approccio, in quanto il
comportamento non corretto adottato rende di fatto inefficace la consultazione,
e quindi disattende la norma di legge; in caso di riscontro negativo, segnalerà
immediatamente la cosa allo SPSAL competente per territorio, per richiedere un
intervento immediato al fine di sanare la situazione e ristabilire corretti
rapporti tra datore di lavoro e RLS.
c) Nel caso, infine, in cui il
datore di lavoro attivi veri e costruttivi momenti di consultazione (prevedendo
tempi congrui, fornendo le proposte articolate da sottoporre a consultazione,
complete delle informazioni e documentazione necessarie, rispondendo ad eventuali
richieste del RLS di chiarimenti o approfondimenti), il RLS deve
confrontarsi con i problemi che gli vengono posti e fornire correttamente, nei
tempi e nei modi stabiliti, il suo parere. A questo punto si pongono due ordini
di problemi , uno strettamente tecnico ed uno comportamentale.
Dal punto di vista tecnico, il
RLS deve costruirsi un parere il più possibile fondato e sostenibile,
utilizzando gli strumenti a sua disposizione: innanzi tutto sentendo il parere
dei lavoratori interessati dal problema posto, poi recuperando materiali e
informazioni da ogni altra fonte (documenti aziendali, DVR, norme di legge,
dati di letteratura tratti da articoli o atti di convegni o testi, richieste di
supporto al SIRS, confronti con RLS di aziende analoghe alla sua, chiarimenti
con RSPP e medico competente, ricerche sul web - sempre con cautela - , ecc.).
Una volta costruito un parere, lo si riporta in sede di incontro col datore di
lavoro, motivandolo con elementi a supporto, per convincere il datore di lavoro
della validità delle proprie osservazioni, soprattutto nel caso in cui il
parere vada in una direzione opposta a quelle che sono le intenzioni e gli
orientamenti dell’azienda ; infatti, se c’è un assenso sulle scelte
dell’azienda, ovviamente non sussiste problema alcuno.
Dal punto di vista
comportamentale, è bene che il parere del RLS sia sempre espresso per iscritto,
sia che si tratti di un assenso alle proposte dell’azienda che, soprattutto, se
si tratta di un motivato dissenso. Se viene redatto un verbale dell’incontro o
della riunione di consultazione, il RLS deve chiedere che il suo parere sia
messo a verbale, a futura memoria. Se non viene redatto un verbale, le
osservazioni devono essere comunque consegnate per iscritto, con documentazione
ufficiale dell’avvenuta consegna (es. timbro e data sulla copia che resta al
RLS quale prova materiale dell’avvenuta consegna).
Alcune situazioni particolari
Se quelle fino ad ora esposte
sono le pratiche più comuni e generali, è bene sottolineare alcuni casi
particolari che si possono verificare, in cui l’espressione del parere in sede
di consultazione è di peculiare delicatezza e/o difficoltà.
1) Consultazione sulla scelta e
nomina del RSPP e del Medico competente: in questo caso, l’azienda deve per
forza rivolgersi a persone in possesso di specifici requisiti previsti dalle
vigenti leggi (e dovrà ovviamente documentarlo nel momento in cui consulta nel
merito il RLS: se non lo avesse fatto, è la prima cosa che il RLS
dovrà richiedere).
Se la persona non è provvista dei
requisiti, la nomina è ovviamente insostenibile, e prima ancora improponibile
(attenzione: per i RSPP la cosiddetta abilitazione conseguita è valida solo per
i settori e comparti produttivi per cui è stata conseguita, in base ai codici
ATECO), e non c’è dubbio sul fatto che il RLS debba assolutamente opporsi. Ma è
sicuramente raro, quasi impossibile, che un caso del genere si verifichi, e
quindi il RLS dovrà pronunciarsi su scelte che riguardano persone “abilitate”
(questo vale anche per addetti al SPP), per cui non ha senso pronunciarsi sulle
loro competenze professionali e sulla loro idoneità (in termini di titoli) per
svolgere la funzione cui sono stati prescelti. È quindi evidente che il parere
si giocherà sull’opportunità di scegliere quella specifica persona, in base
agli incarichi che già svolge e quindi al tempo reale che avrebbe a
disposizione per questo ulteriore compito, in base alla storia pregressa di
rapporti con RLS e lavoratori in questa o in altre aziende (per evitare scelte
che porterebbero molto probabilmente a conflitti in tempi brevi) in base alla
sua collocazione all’interno dell’azienda, ecc.
Si tratta, comunque, del tipo di
consultazione più delicato, come già si è detto, in cui il RLS deve veramente muoversi
con i piedi di piombo, consapevole che le sue valutazioni in sede di
consultazione potrebbero in futuro, anche se non necessariamente, riflettersi
sui suoi rapporti con quelle persone su cui ha espresso un parere: se per un RLS
la cautela è sempre un valore importante, in questi casi lo è ancora di più.
2) Sulla nomina dei lavoratori
addetti ad antincendio, emergenze, primo soccorso, il compito che attende il RLS
è più facile, perché conosce direttamente (o li conoscono i lavoratori che
rappresenta) i personaggi potenzialmente designati. I criteri da seguire per
dare il parere sono quindi due: da un lato sulle caratteristiche personali del
singolo lavoratore prescelto (un lavoratore che va facilmente in panico o si
agita a dismisura per criticità lievi potrà mai essere un buon addetto alle
emergenze ? un lavoratore che impallidisce o sviene alla vista del sangue potrà
mai essere un buon addetto al primo soccorso ?) , dall’altro sull’opportunità
della scelta rispetto ad aspetti organizzativi: ha senso scegliere un
lavoratore che è fuori sede per metà del suo tempio? ha senso scegliere un lavoratore
che è alle soglie della pensione e quindi non “ammortizzerà” mai il tempo e le
energie spese nella formazione ad hoc?
3) Infine sulla formazione: i
programmi di formazione vanno valutati alla luce della valutazione dei rischi,
dei contenuti del noto accordo Stato-Regioni, di una ricognizione effettuata
con gli stessi lavoratori interessati. È importante che, al di là della
consultazione preliminare, il RLS si tenga informato su come vanno le cose, in
modo da poter essere più incisivo, preciso e documentato in caso di ulteriori
momenti di consultazione. È bene anche che presidi, in sede di consultazione,
non solo i contenuti, ma anche le modalità, come ad esempio:
- la numerosità delle persone in
aula
- le tecniche didattiche adottate
(solo lezioni ?)
- le modalità previste per il
recupero delle assenze
- la tempestività
dell’attivazione della formazione per i nuovi assunti e in caso di cambio
mansione
- le modalità di verifica di
apprendimento e la previsione di eventuali percorsi di recupero
- l’attenzione ai problemi dalla
lingua, in caso siano presenti lavoratori stranieri.
Conclusioni
Abbiamo cercato di fornire le
informazioni e indicazioni essenziali affinché un processo così utile, in
termini partecipativi, come la consultazione dei RLS, acquisti una reale
efficacia e non sia ridotto, come purtroppo oggi spesso avviene, ad un memento
formale e burocratico (un po’ come ancora in troppi casi avviene per la
riunione annuale di prevenzione, aspetto di cui in questo articolo non si è
parlato, non perché non sia importante - al contrario, è uno dei momenti di
consultazione e partecipazione più importanti- , ma perché vorremmo dedicarle
un approfondimento ad hoc nei prossimi numeri. È stata posticipata al 1 gennaio
2016 la classificazione della formaldeide come “cancerogeno di categoria 1b”.
La consultazione, se fatta come si dovrebbe, rispettando quindi pienamente lo
spirito del D.Lgs 81/2008, può diventare uno degli elementi portanti del clima partecipativo
che la legge appena citata prevede, o forse dovremmo dire prevedeva, viste le
modalità certo non entusiasmanti con cui in ancora troppi casi è stata
applicata. Però, siamo ancora tra i pochi che si ostinano a pensare che la
battaglia non sia ancora perduta.
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