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"Gli orientamenti della Corte di Cassazione sull’obbligo di formazione"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
03/06/2015 - Anche su un tema
così importante come quello della
formazione,
elemento portante di ogni politica di prevenzione nei luoghi di lavoro, la
normativa vigente è soggetta non solo a continue evoluzioni e modifiche – come
quelle correlate all’attesa revisione
degli accordi Stato/Regioni sulla formazione di RSPP e ASPP – ma anche a interpretazioni.
Così per approfondire completamente un obbligo/diritto, in questo caso quello
relativo alla formazione, è bene soffermarsi anche sulle
sentenze della Corte suprema di Cassazione che, nell'ordinamento
giuridico vigente, costituiscono un importante “criterio orientatore della
giurisprudenza nazionale”.
Per trarre spunto da qualche
sentenza significativa sul tema della formazione, concludiamo la presentazione
del documento “ Formazione dei
lavoratori in materia di igiene e sicurezza sul lavoro - Guida per le imprese”
correlato ad un Piano Mirato di Prevenzione dell’ Azienda
sanitaria locale della provincia di Monza e Brianza ed elaborato dal gruppo
“Formazione e Lavoro” costituito nell’ambito del Comitato di Coordinamento
Provinciale di Monza e Brianza ex art.7 DLgs 81/08.
Dopo aver sfogliato e presentato
quanto riportato dal documento in materia di piani di
formazione aziendale, di organizzazione dell’evento formativo e di metodologie
didattiche, riprendiamo il contenuto di uno dei quattordici allegati al
documento: l’
allegato XII “Alcune
sentenze in materia di formazione dei lavoratori”.
La
prima sentenza che presentiamo è la Sentenza della
Cassazione penale sez. 4, 25 giugno 2013,
n. 27779 e riguarda operazioni di disarmo delle casseformi e la
mancata formazione di un lavoratore.
Infortunio sul lavoro
“S.S. stava eseguendo operazioni
di disarmo delle casseformi della parete della costruenda galleria artificiale
e precisamente era intento a tagliare con un frullino elettrico la testa del
perno a farfalla che ancorava le casseformi. La cassaforme non era stata
ancorata con catene collegate alla gru e pertanto, una volta effettuato il
taglio del perno, la stessa si staccava dalla parete, roteava su se stessa e,
cadendo, trascinava con sé il frullino e l’operaio che lo stava utilizzando
procurandogli gravi lesioni. Il datore di lavoro è ritenuto responsabile della
mancata formazione del dipendente e della mancanza del preposto”.
Il
ricorso in Cassazione è avvenuto in quanto – secondo quanto
indicato dal ricorrente – “il lavoratore pur sapendo che nel cantiere era
presente la gru si decise a non utilizzarla per accelerare i tempi visto che la
stessa era al momento utilizzata da parte di un collega di lavoro”. Il
ricorrente “ritiene si tratti di contegno imprevedibile e comportamento
abnorme da parte del lavoratore e pertanto interruttivo del nesso di
causalità”.
Il ricorso è dichiarato inammissibile. “L’infortunato, assunto da
pochi giorni, come testimoniato dalla visita medica – ma la situazione non
sarebbe stata diversa anche ove il lavoratore fosse stato occupato da più
giorni –
non aveva ricevuto alcuna formazione da parte del datore di lavoro,
come dimostrato dalla mancata frequenza di appositi corsi di formazione, né
aveva ricevuto istruzioni circa le modalità di svolgimento del lavoro di
disarmo delle casseformi ed in particolare circa l’impiego del frullino,
essendo i dipendenti semplicemente lasciati a se stessi, tanto che, poiché
l’unica gru presente nel cantiere era in quel momento utilizzata da un collega,
S.S aveva deciso di farne a meno e procedeva a tagliare il perno con il
frullino senza avere imbragato la casseratura e senza essersi assicurato con dispositivi
di sicurezza. La sentenza di primo grado ha opportunamente messo in luce che si
trattava di un’operazione assolutamente usuale, di routine, e che il
lavoratore,
proprio perché privo di una specifica informazione e formazione ha
sottovalutato il rischio della sua pericolosità e, per accelerare i tempi
di lavorazione, ha proceduto senza le dovute cautele. Un tale comportamento del
lavoratore non può ritenersi abnorme e pertanto interruttivo del nesso di
causalità ma è frutto della scarsa attenzione del datore di lavoro alla materia
della sicurezza ed in particolare alla inosservanza del dovere di formazione del
dipendente e vigilanza sul rispetto delle prescrizioni”.
Invece la Sentenza della
Cassazione
Penale sez 4, 01 ottobre 2013, n. 40605 e riguarda la responsabilità di
un datore di lavoro per incontri
formativi troppo brevi
e per la mancata
verifica della comprensione da parte di lavoratori stranieri.
Infortunio sul lavoro
Infortunio “relativo a violazione
di elementari norme di prudenza: lancio di materiale all’interno di una fossa
da parte di un lavoratore”. Condannato il datore di lavoro (DL) “in quanto
ometteva di assicurare informazioni sulla sicurezza, osservando in particolare
che la formazione fornita al lavoratore (impartita mediante due incontri di
quindici minuti ciascuno) non fosse adeguata”.
Il
ricorso in Cassazione è avvenuto in quanto:
- “le attività di informazione e
formazione erano state delegate all’ing. B. responsabile per la sicurezza;
- si rilevava che gli incontri
formativi svolti apparivano sufficienti in relazione al tipo di infortunio
verificatosi, relativo a violazione di elementari norme di prudenza;
- si rimproverava al giudice
l’errore nell’interpretazione delle modalità di formazione che deve avvenire in
determinate circostanze previste dalle norma (assunzione, cambio mansioni,
utilizzo di nuove attrezzature etc.)”.
Il ricorso è dichiarato inammissibile. Il ricorrente “si limitava
ad indicare che la delega di funzioni all’ing B. risultava dalla documentazione
in atti e dalle dichiarazioni rese dallo stesso in sede di testimonianza, senza
allegare il relativo documento o quanto meno riportarne nel corpo del ricorso
gli estremi e sintetizzarne il relativo contenuto, né ha riportato il contenuto
delle dichiarazioni dell’ing. demandando in tal modo alla Corte di Cassazione
di andare alla ricerca di atti richiamati a sostegno della tesi difensiva.
Per quanto riguarda i precisi
doveri che incombono sul DL in tema di formazione sulla sicurezza dei propri
dipendenti, il giudice di merito ha considerato che
due soli incontri di quindici
minuti ciascuno sono insufficienti tenuto conto degli argomenti trattati
sulla scorta di quanto riferito dal lavoratore stesso. Inoltre viene rilevato
che sarebbe stato onere del datore di lavoro accertare se le
‘
procedure
scritte’
di movimentazione consegnate
ai lavoratori fossero state comprese e recepite dagli stessi e in particolare
da quelli stranieri.
Rimandando ad una lettura
completa dell’allegato, concludiamo con la presentazione di una
terza sentenza, la Sentenza della
Cassazione Penale sez 4, 22 gennaio 2013,
n. 3283 relativa all’infortunio mortale di un “palista”, di un operatore di pala
meccanica, con riferimento alla mancanza di formazione e alla
presenza di verbali di incontri di
formazione “generici” e non comprovanti, pertanto, l’adempimento all’obbligo
formativo.
In questa sentenza si tratta
della responsabilità del DL di una Cooperativa “per aver consentito ad un
lavoratore che questi lavorasse come ‘palista’ all’interno di una miniera di
sale, senza avere ricevuto una adeguata formazione e informazione rispetto alle
mansioni da svolgere, sicché questi si poneva al lavoro con la pala all’interno
della traversa, non ancora in sicurezza. In tale frangente una lastra di roccia
si distaccava dalla soletta di sale travolgendolo, provocandogli lesioni
mortali. Dall’istruttoria svolta, era emerso come all’origine le mansioni del
lavoratore fossero quelle di camionista come risulta dalle annotazioni sul
certificato di idoneità al lavoro e dalle analisi delle buste paga. Sebbene nel
libro matricola emergesse che presso la miniera di (omissis) avesse svolto
mansioni di autista palista, il passaggio alla nuova miniera di (omissis) aveva
determinato un mutamento concreto delle mansioni del (omissis), adibito
esclusivamente alle funzioni di palista. A fronte di ciò, il DL non aveva
fornito al dipendente un’adeguata informazione sui rischi e formazione sulle
mansioni da espletare”.
Il ricorso in Cassazione è
avvenuto in quanto:
- “il lavoratore avrebbe sempre
svolto la mansione di palista autista;
- la Cooperativa si limitava a
fornire manodopera senza alcun potere organizzativo e gestionale. La stessa
pala telecomandata era di proprietà della azienda presso cui si svolgeva
l’attività la quale quindi gestiva la modalità di lavoro e di utilizzo dei due
tipi da pale;
- il lavoratore era consapevole
dei rischi che correva andando alla traversa, ma a ciò era stato indotto dalla
prospettiva del guadagno”.
Anche in questo terzo caso
il ricorso è dichiarato inammissibile.
In relazione all’omissione da
parte del DL dell’obbligo formativo, “il giudice di merito ha evidenziato che
il debito non poteva dirsi adempiuto per le riunioni svoltesi in quanto
nei
verbali vi era solo un generico riferimento all’argomento ‘sicurezza’
e pertanto non era provato che dette
riunioni fossero proprio quelle previste e volute dal dlgs 626/94 art 22 c 6
(all’epoca vigente).
Inoltre i testi (omissis) “avevano
escluso che detti incontri fossero destinati ad attività formativa sulla
sicurezza e che il lavoratore avesse partecipato a corsi destinati alla
formazione. L’omissione risulta particolarmente grave tenuto conto che i
palisti venivano remunerati con parziale cottimo e, quindi, erano stimolati al
prelievo e trasporto di sale nella maggiore quantità possibile”.
Inoltre, così conclude la presentazione
della sentenza, “in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di prevenzione
degli infortuni, i soci delle cooperative sono equiparati a lavoratori subordinati
e la definizione di ‘datore di lavoro’ riferendosi a chi ha la responsabilità
dell’impresa o dell’unità produttiva, comprende il legale rappresentante di
un’impresa cooperativa”.
Azienda sanitaria locale della
provincia di Monza e Brianza, Comitato Provinciale ex art. 7 DLgs 81/08
dell’ASL Monza Brianza, “ Formazione dei lavoratori in materia di igiene e sicurezza sul
lavoro - Guida per le imprese”, documento correlato al Piano Mirato di
Prevenzione “Formazione dei lavoratori in materia di igiene e sicurezza sul
lavoro” dell’ASL Monza Brianza, versione maggio 2014 (formato PDF, 1.74 MB).
Scheda di autovalutazione (Allegato XIV) (Formato PDF, 822
kB).
Allegati (Formato ZIP, 4.79 MB).
Tiziano Menduto
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