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"Expo 2015: la sicurezza delle macchine e degli impianti"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza Macchine ed Attrezzature
08/06/2015 - Più volte in questi mesi abbiamo espresso l’auspicio che l’ Esposizione Universale 2015 di Milano possa
diventare anche un elemento di crescita della cultura della sicurezza
sul lavoro in Italia. Ne abbiamo parlato ad esempio con riferimento
all’inaugurazione del “ Centro per la Cultura della Prevenzione nei luoghi di lavoro e di vita”
e alla possibilità che possa essere un luogo di contaminazione di una
rinnovata sensibilità verso i temi della tutela della salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro.
Tuttavia l’Expo, con riferimento ai cantieri che l’hanno
realizzata, in questi mesi è stata anche un luogo di informazione sulla
sicurezza attraverso la pubblicazione ed elaborazione, da parte dell’ Azienda Sanitaria Locale di Milano, di una serie di opuscoli informativi per lavoratori e di
opuscoli/quaderni tecnici per datori di lavoro.
Ci soffermiamo oggi in
particolare sul quaderno tecnico “
La
sicurezza delle macchine e degli impianti” che si rivolge ai soggetti che
hanno responsabilità in materia di sicurezza per le persone nell’uso di
attrezzature ed impianti (datori di lavoro, dirigenti, preposti, RSPP, ecc.) e che
vuole porre l’attenzione su alcune regole fondamentali.
Il documento, a cura di M.
Baldissin, L. Leccardi, F. Corti, N. Delussu, C. Librici (Servizio Prevenzione e Sicurezza negli
Ambienti di Lavoro - ASL Milano), ricorda che per garantire la sicurezza
delle macchine e degli impianti è indispensabile innanzitutto “
pianificare la scelta delle attrezzature
anche dal punto di vista della sicurezza”.
Ad esempio
prima dell’acquisto di una determinata attrezzatura, è quindi bene
porsi alcune domande:
- “l’attrezzatura da acquistare è
adatta all’uso previsto?
- è conforme alle norme di
sicurezza?
- il suo utilizzo potrebbe
influire sul ciclo produttivo e sull’ambiente di lavoro in cui dovrà essere
installata?
- può essere utilizzata nel
rispetto dei criteri ergonomici?
- richiede una particolare
formazione e/o addestramento”?
E in modo analogo prima di commissionare l’installazione di
impianti tecnologici “si deve considerare:
- la necessità di preventiva
progettazione dell’impianto da parte di un professionista;
- il possesso di specifica
abilitazione di legge da parte dell’impresa installatrice”.
L’opuscolo si sofferma poi sulle
direttive dell’Unione Europea finalizzate a garantire standard minimi di sicurezza
in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento
alle direttive di prodotto, alla marcatura CE e alla dichiarazione CE del
fabbricante.
Si segnala tuttavia che la
dichiarazione CE di conformità (ai
requisiti essenziali di sicurezza delle direttive applicabili al prodotto) “non
esime il datore di lavoro utilizzatore che acquista un’attrezzatura marcata CE,
dall’obbligo di accertarsi che la stessa sia effettivamente conforme ai
requisiti di sicurezza, in funzione dello specifico lavoro da svolgere, prima
di metterla a disposizione dei lavoratori”. E per alcune tipologie di macchine
la dichiarazione di conformità può avere come riferimento non i requisiti
essenziali di sicurezza (RES) ma la norma armonizzata specifica: “in questo
caso il datore di lavoro può contare sulla presunzione di conformità per i
rischi presi in considerazione dalla Norma”.
E dunque per la sicurezza
delle attrezzature è opportuno
verificare:
- “l’apposizione della marcatura
CE;
- la presenza della dichiarazione
CE di conformità (ad esclusione del materiale elettrico);
- la presenza delle istruzioni
per l’uso nella lingua del paese di utilizzazione;
- l’adeguatezza al lavoro da
svolgere;
- l’assenza di carenze evidenti,
prima della messa in servizio”.
Un altro tema trattato
dall’opuscolo sono gli
impianti tecnologici
e la
manutenzione necessaria, con
particolare riferimento al D.M.
del 22 gennaio 2008 n. 37, che regola le attività di installazione degli
impianti all’interno di tutti gli edifici, e le varie normative tecniche.
Si segnala, ad esempio che il committente
è tenuto ad “affidare lavori di installazione, trasformazione, ampliamento e
manutenzione straordinaria di impianti all’interno degli edifici ad imprese il
cui responsabile tecnico è in possesso dei previsti requisiti
tecnico-professionali. L’abilitazione dell’impresa a svolgere i suddetti lavori
è rilevabile dal certificato d’iscrizione alla Camera di commercio, industria e
artigianato”.
Inoltre si indica che per
manutenzione di un impianto tecnologico
s’intende “l’insieme delle attività tecnico-gestionali e dei lavori necessari
per conservarlo in buono stato di efficienza, e soprattutto di sicurezza”.
Infatti uno degli errori più frequenti consiste nel considerare la manutenzione
di un impianto o di una macchina coincidente con la sola attività di riparazione
di un guasto.
Dopo aver ricordato che il sistema
della manutenzione aziendale deve articolarsi principalmente in tre momenti (preventiva/ordinaria;
straordinaria; su guasto), si sottolinea che un’attività costante di
manutenzione “è indispensabile per conservare gli impianti in conformità alla
regola d’arte, per fare cioè in modo che forniscano in sicurezza le prestazioni
richieste”. E la
regola d’arte “discende
da una corretta progettazione, scelta e installazione di componenti idonei. Non
è però sufficiente avere progettato e costruito un impianto a regola d’arte,
poiché qualsiasi componente, anche se utilizzato correttamente, non può
mantenere invariate nel tempo le proprie prestazioni e caratteristiche di
sicurezza”.
Questi dunque i principali
obiettivi della manutenzione:
- “conservare le prestazioni e il
livello di sicurezza iniziale dell’impianto contenendo il normale degrado ed
invecchiamento dei componenti;
- ridurre i costi di gestione
dell’impianto, evitando perdite per mancanza di produzione a causa del
deterioramento precoce dell’impianto stesso;
- rispettare le disposizioni di
legge”.
L’opuscolo, che vi invitiamo a
leggere integralmente, si sofferma in particolare sulla manutenzione relativa
a:
- impianti elettrici;
- impianti a gas;
- attrezzature a pressione;
L’opuscolo si conclude riportando
la
documentazione necessaria per l’uso
dei mezzi di sollevamento, con particolare riferimento a:
- attrezzature già collaudate;
- attrezzature marcate CE;
- noleggio di attrezzature di
sollevamento.
Riportiamo in conclusione le
indicazioni relative al
noleggio di
attrezzature di lavoro, ricordando che la natura del “nolo“può essere di due tipi :
- “
a caldo quando il noleggiatore dell’attrezzatura mette a
disposizione dell’utilizzatore anche l’operatore abilitato a condurre la
stessa;
-
a freddo quando viene noleggiata la sola attrezzatura ed è
l’utilizzatore a provvedere alla sua conduzione”.
Si segnala che nel caso di nolo a
caldo, il noleggiatore dovrà “assicurarsi che l’uso dell’attrezzatura sia
consentita solo a lavoratori che abbiano ricevuto una informazione, formazione addestramento
adeguati a consentire l’utilizzo dell’attrezzatura in modo idoneo e sicuro,
anche in relazione ai rischi che possono essere causati ad altre persone”. E
l’utilizzatore dovrà: “acquisire e valutare la documentazione
dell’attrezzatura; verificare la manutenzione dell’attrezzatura; verificare
informazione/formazione/ addestramento degli operatori; valutare il rischio di
interferenze”.
Asl Milano, “ La sicurezza delle macchine e degli impianti”, a cura di M.
Baldissin, L. Leccardi, F. Corti, N. Delussu, C. Librici (Servizio Prevenzione e Sicurezza negli
Ambienti di Lavoro - ASL Milano), quaderno tecnico per datori di lavoro Cantieri
Expo Milano 2015 (formato PDF, 1.13 MB).
Tiziano Menduto
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