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"Sale di alberghi: chiarimenti sulle autorizzazioni VV.F. "
fonte www.insic.it / Rischio incendio
08/06/2015 - La Direzione centrale per la Prevenzione Incendi del Dipartimento VV.F.
ha prodotto una Nota Protocollo n 5915 del 19-05-2015 con alcuni
chiarimenti in materia di prevenzione incendi per Sale di alberghi
destinate a riunioni varie, ma anche per Alberghi, pensioni, motel,
villaggi albergo, simili, con oltre 25 posti-letto e Campeggi di
superficie > 3.000 m2.
Secondo la Direzione Centrale per gli spazi per riunioni, trattenimento e simili, di cui al p.to 8.4 del D.M. 9 aprile 1994 e s.m.i., non è necessario presentare una specifica S.C.I.A, qualora, gli stessi siano già stati valutati e ricompresi nella precedente autorizzazione antincendio relativa all'intera attività alberghiera.
In riscontro alla richiesta pervenuta con la nota a margine indicata, in analogia a quanto già rappresentato in casi analoghi (vedi, attività scolastiche con annesse palestre), si ritiene che per gli spazi per riunioni, trattenimento e simili, di cui al p.to 8.4 del D.M. 9 aprile 1994 e s.m.i., non sia necessario presentare una specifica S.C.I.A, qualora, gli stessi siano già stati valutati e ricompresi nella precedente autorizzazione antincendio relativa all'intera attività alberghiera.
Quando alla possibilità o meno dell'intervento della locale Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, secondo i VV.F. , non essendo mutato in materia il quadro normativo di riferimento, né relative prassi o indirizzi operativi, eventuali casi ambigui o comunque di difficile inquadramento devono essere valutati a livello locale in sede di Ufficio della Prefettura o comunale.
Riferimenti normativi:
Nota Protocollo n. 5915 19-05-2015
Sale di alberghi destinate a riunioni varie Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, simili, con oltre 25 posti-letto; Campeggi di superficie > 3.000 m2.
Secondo la Direzione Centrale per gli spazi per riunioni, trattenimento e simili, di cui al p.to 8.4 del D.M. 9 aprile 1994 e s.m.i., non è necessario presentare una specifica S.C.I.A, qualora, gli stessi siano già stati valutati e ricompresi nella precedente autorizzazione antincendio relativa all'intera attività alberghiera.
In riscontro alla richiesta pervenuta con la nota a margine indicata, in analogia a quanto già rappresentato in casi analoghi (vedi, attività scolastiche con annesse palestre), si ritiene che per gli spazi per riunioni, trattenimento e simili, di cui al p.to 8.4 del D.M. 9 aprile 1994 e s.m.i., non sia necessario presentare una specifica S.C.I.A, qualora, gli stessi siano già stati valutati e ricompresi nella precedente autorizzazione antincendio relativa all'intera attività alberghiera.
Quando alla possibilità o meno dell'intervento della locale Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, secondo i VV.F. , non essendo mutato in materia il quadro normativo di riferimento, né relative prassi o indirizzi operativi, eventuali casi ambigui o comunque di difficile inquadramento devono essere valutati a livello locale in sede di Ufficio della Prefettura o comunale.
Riferimenti normativi:
Nota Protocollo n. 5915 19-05-2015
Sale di alberghi destinate a riunioni varie Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, simili, con oltre 25 posti-letto; Campeggi di superficie > 3.000 m2.
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