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"Trasporto rifiuti speciali ed iscrizione all'Albo Gestori ambientali "
fonte www.insic.it / Ambiente
10/06/2015 -
Pertanto, l'impresa che intende trasportare ai centri raccolta disciplinati dal D.M. 8 aprile 2008 i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani prodotti dalla propria attività, ha l'obbligo d'iscrizione nella categoria 2-bis di cui al D.M.120/2014.
IL QUESITO
Secondo il Comitato Gestori
Il Comitato nazionale Gestori ambientali, l'articolo 212, comma 8, del Codice Ambiente, non opera alcuna distinzione tra i rifiuti speciali e i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani e non prevede deroghe all'obbligo d'iscrizione all'Albo per il trasporto di questi ultimi effettuato dal produttore iniziale.Pertanto, l'impresa che intende trasportare ai centri raccolta disciplinati dal D.M. 8 aprile 2008 i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani prodotti dalla propria attività, ha l'obbligo d'iscrizione nella categoria 2-bis di cui al D.M.120/2014.
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