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"In arrivo il nuovo codice di prevenzione incendi?"
fonte www.puntosicuro.it / Rischio incendio
17/06/2015 - Da più di un
anno il nostro giornale sta cercando di seguire, attraverso articoli,
approfondimenti e interviste, l’iter del futuro cosiddetto Testo
Unico Prevenzione Incendi che è stato presentato in versione non definitiva
ufficialmente nell’aprile del 2014 con una conferenza stampa alla presenza del
Ministro degli Interni e dei massimi vertici del Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco.
Ricordiamo che il futuro Testo Unico ha lo scopo di
semplificare e razionalizzare il corpo normativo vigente relativo alla
prevenzione degli incendi attraverso l’introduzione di un “unico testo organico
e sistematico di disposizioni di prevenzione incendi applicabili ad attività
soggette ai controlli di prevenzione incendi e mediante l’utilizzo di un nuovo
approccio metodologico più aderente al progresso tecnologico e agli standard
internazionali” [1].
Innanzitutto il testo, come ha confermato ai nostri
microfoni il Comandante dei Vigili
del Fuoco di Milano, l’ Ing. Silvano
Barberi, ha avuto nuove versioni che non hanno tuttavia modificato
l’impostazione di base, già presente nella bozza
di aprile 2014.
Successivamente il testo, ora raccolto nello
schema di decreto ministeriale recante “Approvazione di norme tecniche
di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139” è stato inviato con notifica del 18 dicembre 2014 (Notification
Number: 2014/641/I) alla Commissione Europea che ha emesso un
“parere circostanziato” in attesa di chiarimenti/integrazioni.
Infatti la
direttiva 98/34/CE
definisce nell’Unione Europea una procedura che impone agli Stati membri
l'obbligo di notificare alla Commissione tutti i progetti di regolamentazioni
tecniche riguardanti prodotti e servizi della società dell'informazione, prima
che siano adottati nella legislazione nazionale. E tale regolamentazione
tecnica (regola tecnica) deve essere notificata alla Commissione già in fase di
progetto, prima dell'adozione e con la possibilità di apportare ancora emendamenti
sostanziali.
In relazione alla richiesta di chiarimenti e in accordo con la
procedura di informazione è scattata automaticamente una ulteriore proroga
dello "
standstill period"
di 3 mesi (inizialmente con scadenza 19 marzo 2015 e ora con scadenza
19 giugno 2015).
Il
periodo di status quo (
stanstill
period) – come ricordato nei documenti in rete dell’Unione Europea - è un
periodo durante il quale il progetto di regola tecnica non può essere adottato
dallo Stato membro interessato. E se la notifica di un progetto di regola
tecnica ha generalmente come effetto l'apertura di un periodo di status quo di
tre mesi,
questo periodo è prorogabile
a seconda del tipo di reazione emessa dalla Commissione o dagli altri Stati
membri. Durante tale periodo la Commissione e gli altri Stati membri esaminano
il progetto di regola tecnica notificato per accertarne la compatibilità con il
diritto dell'Unione europea e i principi della libera circolazione di beni e
servizi.
Dunque tra pochi giorni, dopo il
19
giugno 2015, il nuovo codice di
prevenzione incendi potrebbe arrivare ad una nuova versione e specialmente
potrebbe essere definitivamente adottato.
Nella
notifica alla Commissione
Europea si indica che il testo di progetto
di decreto del Ministro dell'interno è costituito da
cinque articoli ed un
allegato.
In particolare gli articoli della
parte
dispositiva stabiliscono:
– art. 1: approvazione delle norme tecniche;
– art. 2: il campo di applicazione;
– art. 3: i requisiti e le condizioni per l’impiego dei prodotti
antincendio;
– art. 4: lo svolgimento e le modalità del monitoraggio
sull’applicazione delle norme tecniche da parte del Dipartimento dei vigili del
fuoco;
– art. 5: le disposizioni transitorie e finali;
Mentre l’Allegato, individua le “
Norme
tecniche di prevenzione incendi“, suddivise in quattro Sezioni:
–
Generalità (termini,
definizioni; progettazione antincendio; determinazione profili di rischio);
–
Strategia antincendio (da
reazione al fuoco fino a sicurezza impianti tecnologici);
–
Regole tecniche verticali
(Aree a rischio specifico, per atmosfere esplosive; Vani ascensori, attività
scolastiche);
–
Metodi (sicurezza
antincendio, scenari per progettazione prestazionale, salvaguardia della vita).
Riprendiamo, per concludere l’aggiornamento sull’iter della nuova
normativa relativa alla prevenzione incendi, alcune delle indicazioni tratte
dalla parte dispositiva dello
schema di
decreto nella versione del 18 dicembre 2014 (decreto che, ricordiamo, non è
stato ancora emanato).
L’
articolo 1 indica che le norme
tecniche di prevenzione incendi di cui all’allegato del decreto, “sono
alternative alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi di cui
all’articolo 15, comma 3, del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Le medesime norme tecniche sono altresì
alternative alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui ai decreti
del ministero dell’interno di seguito indicati:
a) decreto 15 marzo 2005 recante ‘requisiti di reazione al fuoco dei
prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche
disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di
classificazione europeo’;
b) decreto del 9 marzo 2007, ‘recante le prestazioni di resistenza al
fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco’;
c) decreto del 16 febbraio 2007, ‘recante la classificazione di
resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione’;
d) decreto del 20 dicembre 2012 ‘recante la regola tecnica di
prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio
installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi’;
e) decreto del 15 settembre 2005 recante l’approvazione della regola
tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento
ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi;
f) decreto del 26 agosto 1992 recante norme di prevenzione incendi
nell’edilizia scolastica”.
Inoltre si indica, all’
articolo
2, che “le norme tecniche di cui all’articolo 1 si possono applicare alle
attività nuove e a quelle esistenti in caso siano oggetto di interventi
comportanti la loro completa ristrutturazione. Le stesse, inoltre, si possono
applicare alle attività esistenti in caso di interventi di ristrutturazione
parziale ovvero di ampliamento, a condizione che le parti dell’attività
interessate dall’intervento siano dotate di indipendenza funzionale. Tale
indipendenza funzionale deve assicurare, per le parti interessate dall’intervento,
l’applicazione integrale delle medesime norme tecniche e che le misure di
sicurezza antincendio esistenti della restante parte di attività, non
interessato dall’intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare”.
Tiziano Menduto
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