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"La consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
17/06/2015 -
Tra i vari obblighi che il Decreto legislativo 81/2008 richiede a
datori di lavoro e dirigenti (art. 18) c’è anche quello relativo alla
consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in merito a diversi aspetti, a volte anche molto delicati come quelli inerenti alla valutazione dei rischi.
A norma degli artt. 18, comma 1, let. s) e art. 50, comma 1, let. b), del D.Lgs. 81/2008 il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve essere consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva.
Per offrire alle aziende una utile chiave di lettura di questi
obblighi, riprendiamo la presentazione della guida prodotta dall’ Ente Bilaterale Nazionale del settore Terziario (EBINTER), dal titolo “ Datori di lavoro e lavoratori. Guida pratica agli adempimenti di sicurezza e all’apparato sanzionatorio”,
una guida che fa riferimento non solo al Testo Unico in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ma anche al
contenuto di diversi accordi/intese (Confindustria, settore artigiano,
pubblica amministrazione, commercio, ...).
A norma degli artt. 18, comma 1, let. s) e art. 50, comma 1, let. b), del D.Lgs. 81/2008 il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve essere consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva.
In questo caso la maggior parte
delle intese collettive citate dal documento, ribadiscono il “diritto del RLS
di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale inerente tra l’altro
la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle
concernenti l’organizzazione del lavoro, precisando inoltre che il datore di
lavoro deve fornire, anche su richiesta del RLS, tali dati”. Ed il RLS è
“comunque tenuto a fare un uso strettamente connesso alla sua funzione delle
notizie e documentazione ricevuta”.
Altro aspetto su sui soffermarsi
è l’obbligo di datore di lavoro e dirigente di
consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sulle
nomine e sulle designazioni dei soggetti responsabili della sicurezza.
Infatti secondo gli artt. 18,
comma 1, let. s) e art. 50, comma 1, let. c), del D.Lgs. 81/2008 è necessario consultare
l’RLS sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di
prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla
evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente”.
Il documento ricorda che se la consultazione
del RLS da parte del datore di lavoro è prevista nel decreto 81/2008 in
relazione agli aspetti maggiormente significativi per la sicurezza (valutazione
dei rischi, designazione degli addetti al servizio di prevenzione e alla
gestione delle emergenze; organizzazione della formazione),
la consultazione “si esprime nella
obbligatoria richiesta di un parere che tuttavia non è vincolante per il
datore di lavoro”.
Ed un aspetto rilevante della
consultazione è il “procedimento da seguire per compierla”,
procedimento articolato in due fasi:
-
prima fase “relativa all’informazione, che deve essere data al RLS
su tutti gli aspetti oggetto di consultazione”;
-
seconda fase “caratterizzata dalla disponibilità di un tempo
congruo, da parte del RLS, per poter esprimere il proprio parere”.
Dunque la consultazione “non può
dunque scadere nella semplice informativa bensì implica l’attivazione di una
particolare procedura”.
Secondo alcune delle intese,
degli accordi citati dal documento di EBINTER, si dispone che il RLS “confermi
l’avvenuta consultazione apponendo la propria firma sul verbale della stessa.
In tale documento, dovranno inoltre essere riportate
le osservazioni e le proposte che il RLS può formulare sulle
tematiche oggetto di consultazione, le quali comunque non hanno carattere
vincolante per il datore di lavoro”.
Un altro obbligo è quello (artt.
18 e 50 del D.Lgs. 81/2008) di
consultare
il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in merito all’organizzazione
della formazione di cui all'articolo 37.
In particolare il documento di
Ebinter si sofferma sul fatto che il RLS ha diritto di ricevere una formazione
adeguata non inferiore a quella prevista dal testo dell’art. 37 (art. 50, comma
1, lett. g). Deve ricevere una “formazione
particolare,
concernente la normativa in materia di salute e sicurezza e i rischi specifici
esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate
nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi”.
E i corsi per Rappresentanti
dei Lavoratori per la Sicurezza devono avere una durata minima di 32 ore,
di cui 12 ore incentrate sui rischi specifici presenti in azienda e le misure
di prevenzione e protezione adottate.
Il documento ricorda che “un’ampia
trattazione relativa alla formazione dei rappresentanti per la sicurezza è
prevista dagli accordi interconfederali. Nella maggiore parte di essi si
precisa che la formazione
del RLS deve svolgersi mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a
quelli previsti per la sua attività e che deve comportare oneri solo a carico
del datore di lavoro”.
Arriviamo al’obbligo del datore
di lavoro di
fornire al rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza le informazioni e la documentazione aziendale
inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché inerente
le sostanze ed i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l’organizzazione
e gli ambienti di lavoro, gli infortuni ed le malattie professionali (Artt. 18,
comma 1, let. s) e art. 50, comma 1, let. e), del D.Lgs. 81/2008).
A questo proposito il documento
di Ebinter ribadisce che uno degli aspetti più significativi del D.Lgs. 81/2008
risiede proprio nel “radicale mutamento culturale da una logica di semplice
riparazione del danno a quella della prevenzione, rafforzando e privilegiando
così quel potere d’iniziativa proveniente anche dal ‘basso’ voluto
espressamente dal legislatore”. E in questa cornice si collocano le attribuzioni
del RLS, previste dall’art. 50, anche in merito all’
attività propositiva dell’RLS stesso (art. 50, comma 1, lett. h, i,
m).
Ma questo ruolo richiede “l’acquisizione
di conoscenze sui modi di produzione e sull’intera organizzazione aziendale. Da
qui l’importanza di una adeguata preparazione, anche tecnica, del RLS. Il
potere di formulare proposte da parte del RLS non rappresenta una totale novità
nel panorama normativo italiano. Già la seconda parte dell’art. 9 dello Statuto
dei lavoratori riconosce ai lavoratori, mediante loro rappresentanze, un potere
di iniziativa circa la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione delle misure di
sicurezza”.
Concludiamo con l’obbligo di
consentire al rappresentante dei lavoratori
l’accesso ai luoghi di lavoro, da esercitarsi nel rispetto delle esigenze
produttive con le limitazioni previste dalla legge.
Tale diritto dell’RLS non fa
parte di disposizioni ‘nuove’ che il decreto 81/2008 ha introdotto in materia
di salute e sicurezza: “tale diritto, anche se non in forma esplicita, era già
contenuto nell’art. 9, dello Statuto dei lavoratori, ove si precisa che ‘i
lavoratori, mediante loro rappresentanze,
hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione
degli infortuni e delle malattie professionali’. La determinazione delle
modalità per l’esercizio del diritto di accesso ai luoghi di lavoro è demandata
dalla legge alla contrattazione collettiva nazionale”.
Senza dimenticare, infine, che il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al
rispetto del segreto industriale, come sancito dall’art. 50, comma
6, del D.Lgs. 81/2008:
Articolo 50 - Attribuzioni del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
(...)
6. Il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale
relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei
rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26,
comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a
conoscenza nell’esercizio delle funzioni.
(...) |
Ente Bilaterale Nazionale del
settore Terziario, “ Datori di lavoro e lavoratori. Guida pratica agli adempimenti
di sicurezza e all’apparato sanzionatorio”, Supplemento 1 al N. 1/2011 Anno
I del semestrale “EBINTER NEWS - BILATERALITÀ NEL TERZIARIO” (formato PDF,
12.51 MB).
RTM
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