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"Professionisti iscritti agli albi: stop all’ingerenza delle Regioni"
fonte www.edilportale.com / Professioni e Professionisti
22/06/2015 - Le Regioni
non possono richiedere requisiti aggiuntivi per
attività professionali riservate agli iscritti negli Albi, in quanto
gli albi professionali già garantiscono un elevato grado di
professionalità.
A stabilirlo il Consiglio di Stato che, con la sentenza 2944/2015, si è pronunciato sul congiunto ricorso degli Albi professionali degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati e dei Veterinari che mettevano in discussione la possibilità delle Regioni di intervenire nelle competenze professionali dei liberi professionisti con particolare riferimento ad una delibera dell’Emilia.
Incarichi professionali: il caso dell’Emilia-Romagna
Gli Agrotecnici contestavano che dall’applicazione della Misura 114 “Consulenza Aziendale” del Piano Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013, “diverse regioni hanno preteso di dettare regole loro proprie, anche irragionevoli, spesso senza distinguere fra gli iscritti negli Albi ed i non iscritti”.
Gli Agrotecnici e i Veterinari fanno notare che “fra queste Regioni l’Emilia-Romagna nel 2007 aveva approvato una delibera con la quale si obbligavano i liberi professionisti, per poter operare nell’ambito della Consulenza Aziendale, a dimostrare requisiti ulteriori all’iscrizione nell’Albo professionale (pregressa esperienza nel settore, aggiornamento specifico, ecc.), al pari dei soggetti non iscritti negli Albi, con una evidente discriminazione in danno dei liberi professionisti, considerati alla stregua di ‘quisque de popolo’, come se l’avere svolto un tirocinio professionale e superato un esame di Stato abilitante alla professione non avesse valore alcuno”.
Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati e la FNOVI-Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani, impugnò al TAR Bologna la Delibera regionale sulla Misura 114, ottenendo la sentenza 3474/2008 che accoglieva il ricorso ed annullava la deliberazione regionale in materia di consulenza aziendale; la Regione impugnava quindi la sentenza del TAR al Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso della Regione, dando definitivamente ragione ai professionisti.
Perciò confermando la precedente sentenza del TAR Bologna, favorevole alle tesi sostenute dagli Albi professionali ricorrenti, tale pronuncia può essere una pietra miliare in controversie di questo di questo tipo e sancisce dei principi di valore generale.
Professionisti abilitati: gli albi professionali garantiscono la professionalità
In particolare sul requisito di “dimostrata esperienza e formazione” imposto dalla Regione il Consiglio di Stato si è pronunciato così: “Si configura quindi discriminatoria, indipendentemente dalla tipologia delle prestazioni da rendere, l’imposizione, anche al professionista abilitato, del biennio di esperienza professionale, unitamente ad un ulteriore percorso formativo, al pari di chi non versa in situazione differenziata perchè in possesso del solo titolo di studio per svolgere l’attività di consulenza”.
La sentenza aggiunge: “Va osservato che proprio l’istituzione degli albi professionali è finalizzata a garantire il grado di professionalità e di corredo di cognizioni per l’espletamento di prestazioni e di servizi nelle materie di competenza. L’introduzione di ulteriori condizioni e requisiti viene, quindi, a sovrapporsi e sostituirsi, con scelta a livello di provvedimento amministrativo, al valore abilitante dell’iscrizione”.
Quindi per il Consiglio di Stato la Regione “non può, con proprie valutazioni di merito volte a dequotare i criteri e le modalità di iscrizione all’albo professionale, sostituirsi al valore abilitante dell’iscrizione stessa agli effetti del titolo allo svolgimento delle attività riservate ai soli soggetti inseriti nell’albo professionale”.
Per i professionisti iscritti agli albi questa sentenza sarà dunque utilissima nell’orientare le Regioni nella definizione delle regole sulla nuova Consulenza aziendale del PSR 2014-2020 ed in tutti quei contenziosi che vedono le Regioni imporre ai liberi professionisti iscritti negli Albi, per svolgere determinate attività previste negli ordinamenti professionali, l’illegittimo possesso di ulteriori requisiti formativi e/o esponenziali.
A stabilirlo il Consiglio di Stato che, con la sentenza 2944/2015, si è pronunciato sul congiunto ricorso degli Albi professionali degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati e dei Veterinari che mettevano in discussione la possibilità delle Regioni di intervenire nelle competenze professionali dei liberi professionisti con particolare riferimento ad una delibera dell’Emilia.
Incarichi professionali: il caso dell’Emilia-Romagna
Gli Agrotecnici contestavano che dall’applicazione della Misura 114 “Consulenza Aziendale” del Piano Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013, “diverse regioni hanno preteso di dettare regole loro proprie, anche irragionevoli, spesso senza distinguere fra gli iscritti negli Albi ed i non iscritti”.
Gli Agrotecnici e i Veterinari fanno notare che “fra queste Regioni l’Emilia-Romagna nel 2007 aveva approvato una delibera con la quale si obbligavano i liberi professionisti, per poter operare nell’ambito della Consulenza Aziendale, a dimostrare requisiti ulteriori all’iscrizione nell’Albo professionale (pregressa esperienza nel settore, aggiornamento specifico, ecc.), al pari dei soggetti non iscritti negli Albi, con una evidente discriminazione in danno dei liberi professionisti, considerati alla stregua di ‘quisque de popolo’, come se l’avere svolto un tirocinio professionale e superato un esame di Stato abilitante alla professione non avesse valore alcuno”.
Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati e la FNOVI-Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani, impugnò al TAR Bologna la Delibera regionale sulla Misura 114, ottenendo la sentenza 3474/2008 che accoglieva il ricorso ed annullava la deliberazione regionale in materia di consulenza aziendale; la Regione impugnava quindi la sentenza del TAR al Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso della Regione, dando definitivamente ragione ai professionisti.
Perciò confermando la precedente sentenza del TAR Bologna, favorevole alle tesi sostenute dagli Albi professionali ricorrenti, tale pronuncia può essere una pietra miliare in controversie di questo di questo tipo e sancisce dei principi di valore generale.
Professionisti abilitati: gli albi professionali garantiscono la professionalità
In particolare sul requisito di “dimostrata esperienza e formazione” imposto dalla Regione il Consiglio di Stato si è pronunciato così: “Si configura quindi discriminatoria, indipendentemente dalla tipologia delle prestazioni da rendere, l’imposizione, anche al professionista abilitato, del biennio di esperienza professionale, unitamente ad un ulteriore percorso formativo, al pari di chi non versa in situazione differenziata perchè in possesso del solo titolo di studio per svolgere l’attività di consulenza”.
La sentenza aggiunge: “Va osservato che proprio l’istituzione degli albi professionali è finalizzata a garantire il grado di professionalità e di corredo di cognizioni per l’espletamento di prestazioni e di servizi nelle materie di competenza. L’introduzione di ulteriori condizioni e requisiti viene, quindi, a sovrapporsi e sostituirsi, con scelta a livello di provvedimento amministrativo, al valore abilitante dell’iscrizione”.
Quindi per il Consiglio di Stato la Regione “non può, con proprie valutazioni di merito volte a dequotare i criteri e le modalità di iscrizione all’albo professionale, sostituirsi al valore abilitante dell’iscrizione stessa agli effetti del titolo allo svolgimento delle attività riservate ai soli soggetti inseriti nell’albo professionale”.
Per i professionisti iscritti agli albi questa sentenza sarà dunque utilissima nell’orientare le Regioni nella definizione delle regole sulla nuova Consulenza aziendale del PSR 2014-2020 ed in tutti quei contenziosi che vedono le Regioni imporre ai liberi professionisti iscritti negli Albi, per svolgere determinate attività previste negli ordinamenti professionali, l’illegittimo possesso di ulteriori requisiti formativi e/o esponenziali.
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