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"Domande e risposte sulla verifica delle attrezzature speciali"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza Macchine ed Attrezzature
28/08/2015 -
Pubblichiamo la risposta ad
alcuni quesiti emersi in occasione del convegno sulle indicazioni
interpretative sulla disciplina delle verifiche delle
attrezzature
di lavoro, organizzato dal
Comitato Paritetico Territoriale della Provincia di Padova a
luglio 2014
.
ATTREZZATURE SPECIALI
13. Quali sono gli adempimenti per un
carrello elevatore dotato di attrezzatura per sollevamento persone (ceste)?
Deve
essere chiaro che le attrezzature per il sollevamento delle persone devono
avere requisiti di sicurezza di livello superiore a quelle per il sollevamento
cose; quindi, dobbiamo distinguere fra attrezzature
per il sollevamento di sole cose, e quelle per il sollevamento di persone
(e eventualmente cose).
Queste
ultime devono rispondere a requisiti superiori, di conseguenza si trattano alla
stregua di piattaforme PLE; quindi il carrello oggetto del quesito deve
rispondere a tutti i requisiti delle macchine per il sollevamento persone,
oltre a quelli per il sollevamento di cose.
14. Quali sono gli adempimenti per un
escavatore, dotato di gancio per sollevamento oggetti?
Su
questo importante e delicato argomento è necessario un approfondimento tecnico;
la norma di riferimento è la UNI EN 474-5, la quale prevede che vi sia un
dispositivo di segnalazione del carico, un punto di aggancio identificato e
calcolato per lo scopo, la tabella con i carichi massimi sollevabili calcolati
secondo UNI EN ISO 10567.
La
peculiarità dell’escavatore, rispetto ad altre macchine più specifiche per il
sollevamento oggetti come, ad esempio, le gru da cantiere è che non è
prescritto che il sistema impedisca all’operatore di effettuare movimenti al di
fuori della curva delle portate; questo perché l’escavatore è una macchina molto
veloce e, quindi, potrebbe essere pericoloso bloccarne il funzionamento.
Come
noto anche il carrello elevatore non ha obbligo di cella di carico, per lo
stesso motivo che un brusco arresto provoca rischi forse superiori al beneficio
dovuto all’introduzione del dispositivo di sicurezza.
Il
problema più diffuso che si riscontra è che il dispositivo di segnalazione del
carico non tiene conto del limite di stabilità globale della macchina (che
cambia a seconda della posizione della torretta), ma solo del limite idraulico
di funzionamento degli organi in moto; infatti molti sistemi si affidano
solamente ad un pressostato montato sui cilindri di sollevamento, che però non
tiene in alcun conto la posizione della torretta.
Alla
luce di ciò si può ritenere, quindi, che tali sistemi semplificati non siano
idonei allo scopo, poiché se vengono tarati sul caso peggiore (come deve
essere) l’operatore spesso è costretto a disattivarli per poter sfruttare tutto
il campo di lavoro della macchina, mentre se viene fatta una taratura con
torretta in posizione frontale, ci si scontra con la pratica che impone che
alcuni tipi di sollevamenti debbano essere fatti in posizione laterale e che
quindi risulterebbero pericolosi.
Essendo
quindi tale macchina, utilizzata per il sollevamento di cose, è senz’altro
assoggettata al regime delle verifiche
periodiche di cui all’allegato VII del D.Lgs. n.81/2008; ne segue che
l’incertezza applicativa di cui sopra determina valutazioni diverse e spesso
contradditorie fra diversi tecnici verificatori.
Sarebbe,
quindi, auspicabile che venissero redatte delle guide tecniche che risolvessero
le incertezze applicative di cui sopra, in modo tale che i giudizi e le
relative prescrizioni divenissero uniformi.
15. Quali sono gli adempimenti per macchine
per perforazione, micropali, etc, dotate di sistema per sollevamento materiali?
Un
argomento particolarmente rilevante affrontato dalla nuova normativa europea EN
16228:2014 relativa alle macchine perforatrici è l’esclusione dai controlli
periodici di cui al D.Lgs. 81/08, articolo 71 e Allegato 7, delle macchine da
perforazione dotate di elementi e accessori di sollevamento quali gli argani di
servizio.
Al fine
di eliminare il dubbio che l’utilizzo degli argani rappresenti un sollevamento,
nella norma EN 16228:2014 è stato ampliato l’elenco di riferimento delle
applicazioni consentite che non sono da considerare sollevamento generico ma
sono finalizzate al ciclo di lavoro della macchina.
In
particolare, sono state aggiunte le movimentazioni di vibratori, pali,
palancole, elementi di rinforzo, gabbie etc. che in alcuni casi sono
attualmente oggetto di contestazione da parte degli enti di controllo italiani
che considerano queste movimentazioni come operazioni di sollevamento generico,
quindi rientranti nei relativi obblighi previsti.
Più
precisamente, la norma EN 16228 non dice espressamente che le macchine da
perforazione dotate di argano di servizio non sono gru, indica però che
nell’uso previsto propedeutico alla perforazione, e solo per una lista di
accessori, si può parlare di movimentazione (“handling”) e quindi discriminarlo
dal sollevamento
vero e proprio (“lifting”).
La
norma EN 16228 dovrà essere recepita da ciascun paese membro nei prossimi mesi.
Fonte: CPT
Padova - Indicazioni interpretative sulla disciplina delle verifiche
obbligatorie delle attrezzature di lavoro - Documento n. 2 dell’11 marzo 2015.
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