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"Introduzione alla sicurezza chimica per le piccole e medie imprese"
fonte www.puntosicuro.it / Rischio Chimico
14/09/2015 - Da alcuni indagini e ispezioni condotte nei paesi aderenti all'Unione Europea e allo Spazio economico europeo (SEE) emerge che
quasi
il 70% delle piccole e medie imprese (PMI) che non operano nel settore
chimico non è a conoscenza dell'impatto diretto che i regolamenti REACH e
CLP possono avere sulle loro attività. E considerando il loro
fatturato molte imprese piccole non pensano di doversi conformare al
Regolamento REACH, con il rischio di immettere sul mercato europeo
prodotti chimici non conformi e non sicuri.
Proprio per migliorare la
conoscenza tra le
piccole e medie
imprese dei vari regolamenti europei e migliorare la sicurezza chimica in
Europa, l' Agenzia europea
per le sostanze chimiche (ECHA) – un’agenzia dell’Unione Europea con sede a
Helsinki – ha prodotto nel 2015 la pubblicazione “
La sicurezza chimica nelle imprese. Introduzione per le PMI”, un
documento che contiene informazioni pratiche tese a chiarire i ruoli e gli
obblighi delle imprese a norma dei regolamenti REACH, CLP e BPR.
Il documento – i cui si
sottolinea che al di là di quanto contenuto nella pubblicazione, “i testi dei
regolamenti REACH, CLP e BPR sono gli unici veri riferimenti giuridici” - si
basa sugli orientamenti per i consulenti delle PMI (Guide for SME Advisers)
redatti dall'ECHA e dall'Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese
(EASME) per l'Enterprise Europe Network, la rete europea al servizio delle PMI.
L’ECHA ricorda innanzitutto che
il Regolamento UE concernente la registrazione, la valutazione,
l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche ( Regolamento
REACH), il Regolamento UE relativo alla classificazione, all’etichettatura
e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele ( Regolamento
CLP) e il regolamento sui biocidi (Regolamento BPR) “incidono sulle
attività commerciali della maggior parte delle imprese con sede nell'UE e in
Islanda, Liechtenstein e Norvegia, che aderiscono allo Spazio economico europeo
(SEE)”.
E si indica che se ancora “molte piccole e medie
imprese ritengono che questi regolamenti non si applichino alla loro
attività”, le piccole aziende informate dell'esistenza dei suddetti regolamenti
e del relativo impatto sulle loro attività commerciali “sono quelle più attive
nel riprogettare i processi di fabbricazione”.
Si sottolinea poi che
le PMI hanno le stesse responsabilità delle
grandi imprese “e non possono essere esentate da nessuna delle prescrizioni
in materia di sicurezza chimica. Le uniche disposizioni specifiche previste per
le PMI riguardano la riduzione delle tariffe e degli oneri da pagare”.
Non solo la sicurezza chimica è
una risorsa per le aziende, ma la
conformità
ai regolamenti REACH, CLP e BPR può permettere ai clienti di soddisfare le
seguenti
esigenze:
- “operare legalmente sul mercato
dell'UE;
- garantire la fornitura, l'uso e
la gestione sicuri delle sostanze chimiche;
- rendere più sicuro l'ambiente
di lavoro;
- risparmiare sui costi riducendo
l'impatto sulla salute nei luoghi di lavoro e sull'ambiente;
- migliorare la loro reputazione
agli occhi dei clienti, dei consumatori, degli investitori e della comunità,
che sono sempre più attenti alla gestione responsabile delle sostanze chimiche
e alla sostenibilità;
- trovare nuovi mercati qualora
abbiano sviluppato alternative più sicure per le sostanze chimiche molto
pericolose, per esempio quelle destinate a essere gradualmente eliminate perché
estremamente preoccupanti per la salute dell'uomo e per l'ambiente;
- diventare più competitivi sui
mercati internazionali”.
Facciamo un breve e preliminare
riassunto delle principali norme relative
alla fabbricazione, alla commercializzazione e all'uso delle sostanze chimiche
nell'UE.
Il
REACH è il regolamento
(CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione,
l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche.
È la principale normativa UE
relativa alle sostanze chimiche e “prende in considerazione, in linea di
principio, tutte le sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele o
contenute in articoli per uso industriale, professionale o al consumo.
Pertanto, il regolamento REACH ha ripercussioni sulla maggior parte dei settori
industriali e si applica alla maggior parte delle imprese nell'UE. Il REACH
stabilisce le norme più ambiziose al mondo in materia di sicurezza chimica. I
fabbricanti e gli importatori sono tenuti a dimostrare come la sostanza che
immettono sul mercato possa essere utilizzata in modo sicuro e a comunicare ai
propri clienti le misure di gestione dei rischi. Al fine di garantire l'uso
sicuro delle sostanze chimiche, tutti gli attori sono tenuti ad assicurare la
comunicazione lungo l'intera catena di approvvigionamento. Se non è possibile
gestire opportunamente i rischi, le autorità competenti possono limitare l'uso
di una sostanza o assoggettarlo ad autorizzazione preventiva”. Si segnala poi
che le prescrizioni del REACH per la gestione delle sostanze chimiche “incentivano
le imprese a riesaminare il portafoglio delle loro sostanze chimiche e a
sostituire quelle più pericolose con alternative più sicure”. E uno degli scopi
del regolamento è proprio quello di “promuovere l'innovazione e migliorare la
competitività dei marchi europei sui mercati internazionali”.
Il
CLP è il regolamento
(CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e
all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.
Il CLP “integra il regolamento
REACH e assicura che i pericoli delle sostanze chimiche siano comunicati in
modo chiaro a lavoratori e consumatori attraverso etichette con pittogrammi e
indicazioni standard”. Infatti prima di immettere i prodotti chimici sul
mercato dell'UE, l'industria “ha l'obbligo di classificarli in base ai pericoli
identificati e successivamente di etichettarli e imballarli secondo il sistema
definito dal CLP. Ciò facilita la comprensione delle caratteristiche di
pericolosità del prodotto nell'UE e in tutto il mondo e facilita il commercio
mondiale perché il CLP attua il Sistema mondiale armonizzato di classificazione
ed etichettatura delle sostanze chimiche (Globally Harmonised System of
Classification and Labelling of Chemicals, "GHS") delle Nazioni Unite”.
In particolare il regolamento CLP
sostituisce la direttiva sulle sostanze pericolose (67/548/CEE) e la direttiva
sui preparati pericolosi (1999/45/CE).
Si segnala inoltre che “più di 20
leggi dell'UE fanno riferimento alla classificazione e all'etichettatura delle
sostanze chimiche; pertanto, quando una sostanza è classificata come
pericolosa, si applicano altre prescrizioni di legge al fine di controllarne
l'uso, come ad esempio l'obbligo di condurre una valutazione della sicurezza
chimica sul posto di lavoro. Se le sostanze non possono essere immesse sul
mercato per determinati usi in ragione della loro classificazione, le aziende
devono trovare delle alternative. Per esempio, le sostanze classificate come
cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione non possono essere
utilizzate nei prodotti di consumo in quantitativi superiori a determinati
livelli di concentrazione”.
Infine il
BPR è il regolamento (UE) n. 528/2012 sui
biocidi, che “disciplina l'immissione sul mercato e l'uso di biocidi utilizzati
per la proteggere l’uomo, gli animali, i materiali o gli articoli da organismi
nocivi, quali parassiti o batteri, mediante l'azione dei principi attivi
contenuti nel biocida. Il BPR abroga e sostituisce la direttiva n. 98/8/CE sui
biocidi. Lo scopo del regolamento sui biocidi è migliorare il funzionamento del
mercato dei biocidi all'interno dell'UE, garantendo, al contempo, un elevato
livello di tutela della salute umana e dell'ambiente.
Prima di poter essere immessi sul
mercato tutti i biocidi necessitano di un'autorizzazione e i principi attivi in
essi contenuti devono essere precedentemente approvati, a eccezione di quelli
soggetti a revisione”.
Tutti gli
attori nella catena di approvvigionamento di un prodotto chimico
svolgono un ruolo importante per controllare i rischi e garantire l'uso sicuro
delle sostanze chimiche.
Concludiamo riportando un elenco di
tali attori/ruoli come riportati nei regolamenti REACH e CLP:
-
Fabbricante “indica ogni persona fisica o giuridica stabilita
nell'UE che fabbrica una sostanza all'interno dell'UE;
-
Importatore indica ogni persona fisica o giuridica stabilita
nell'UE responsabile dell'importazione;
-
Distributore indica ogni persona fisica o giuridica stabilita
nell'UE, compreso il rivenditore al dettaglio, che si limita a immagazzinare e
a immettere sul mercato una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di
una miscela, ai fini della sua vendita a terzi;
-
Utilizzatore a valle indica ogni persona fisica o giuridica
stabilita nell'UE diversa dal fabbricante e dall'importatore che utilizza una
sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, nell'esercizio
delle sue attività industriali o professionali”.
In particolare gli utilizzatori
a valle “possono essere presenti in molti settori e in diverse professioni
e per la maggior parte rappresentano le PMI. Tra gli esempi che figurano nei
regolamenti REACH e CLP si possono citare:
-
Formulatori: producono miscele solitamente fornite più a valle, che
comprendono, per esempio, vernici, adesivi, detergenti e kit diagnostici;
-
Utilizzatori finali: utilizzano prodotti chimici, ma non li
forniscono più a valle nella catena di approvvigionamento. Alcuni esempi
comprendono gli utilizzatori di adesivi, vernici, rivestimenti e inchiostri,
lubrificanti, agenti detergenti, solventi e reagenti chimici come i prodotti
sbiancanti;
-
Produttori di articoli: incorporano sostanze o miscele nei o sui
materiali per formare un articolo, tra cui tessuti, apparecchiature
industriali, dispositivi per la casa e veicoli (sia componenti che prodotti);
-
Riempitori: trasferiscono sostanze o miscele da un contenitore a un
altro, generalmente nell'ambito del reimballaggio o del rebranding (attribuzione
di un nuovo marchio);
-
Reimportatori: importano una sostanza, in quanto tale o in quanto
componente di una miscela, che è stata originariamente prodotta nell'UE e
registrata nella stessa catena di approvvigionamento;
-
Importatore con un rappresentante esclusivo: gli importatori sono
utilizzatori a valle quando il loro fornitore stabilito al di fuori dell'UE ha
designato un rappresentante esclusivo per adempiere gli obblighi che spettano
ai dichiaranti stabiliti nell'Unione”.
L’
indice del documento:
Lo sapevate?
1.
Le norme relative alla fabbricazione, alla commercializzazione e
all'uso delle sostanze chimiche nell'UE
1.1 QUALI SOSTANZE CHIMICHE SONO
CONTEMPLATE?
1.2 CHI DEVE CONFORMARSI?
1.3 IL REGOLAMENTO REACH – COME
FUNZIONA?
1.4 IL REGOLAMENTO CLP – COME
FUNZIONA?
1.5 IL REGOLAMENTO SUI BIOCIDI –
COME FUNZIONA?
1.6 QUALI SONO LE SCADENZE?
2.
Come orientarsi nella legislazione dell'UE sulle sostanze chimiche
2.1 TROVARE LE PRESCRIZIONI
APPLICABILI A SECONDA DEI CASI
2.2 ASSISTENZA
2.3 COME RIDURRE I COSTI
2.4 DA OBBLIGHI DI LEGGE AD
OPPORTUNITÀ COMMERCIALI
Allegati
ALLEGATO I - NUOVI PITTOGRAMMI DEL CLP - QUALI SONO I PITTOGRAMMI
PER I DIVERSI PRODOTTI
ALLEGATO II - TIPI DI BIOCIDI
ALLEGATO III - RISORSE UTILI PER LE PMI
ALLEGATO IV - VERIFICA DEI FINANZIAMENTI DELL'UE E NAZIONALI
Agenzia europea per le sostanze
chimiche – ECHA, “ La sicurezza chimica nelle imprese. Introduzione per le PMI”,
traduzione in italiano, versione 2015 (formato PDF, 1.02 MB).
Tiziano Menduto
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