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"Formazione RSPP e lavoratori: il futuro della formazione alla sicurezza"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
07/10/2015 - Sono più di due anni che si lavora attorno alla tanto attesa revisione degli Accordi sulla formazione degli RSPP e ASPP del 26 gennaio 2006 e
tuttavia questi accordi, che comporteranno anche rilevanti modifiche
nella formazione di vari altri attori della sicurezza aziendale, a
partire dagli stessi lavoratori, non sono ancora arrivati in Conferenza
Stato-Regioni. Come è stato, ad esempio, nel 2011 per gli altri accordi
sulla formazione con riferimento all’articolo 34 (Svolgimento diretto da
parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai
rischi) e all’articolo 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro
rappresentanti) del D.Lgs. 81/2008.
Per preparare i nostri lettori a quello che potrebbe essere il
futuro della formazione alla sicurezza in Italia, PuntoSicuro ha
pubblicato in questi due anni le bozze degli accordi e realizzato diverse interviste che
hanno permesso di conoscere nel dettaglio le difficoltà del gruppo di
lavoro e l’evoluzione dei contenuti trattati nel documento di revisione.
Sottolineando che stiamo parlando
di un
accordo ancora da approvare, per
continuare questo lavoro di informazione intervistiamo Donato
Lombardi
(Provincia Autonoma di
Trento), coordinatore, assieme ad una collega dell’Emilia Romagna, del
Gruppo di Lavoro del Coordinamento tecnico
delle Regioni che ha lavorato in questi due anni alla revisione
dell’Accordo del 26 gennaio 2006.
Quali sono le modifiche nei contenuti rispetto alla bozza della
revisione che PuntoSicuro ha presentato nel mese di marzo? Che influenza
hanno avuto su questi contenuti le altre novità legislative, ad esempio i nuovi decreti
attuativi del Jobs Act, o le osservazioni da parte delle parti sociali?
È rimasta invariata la struttura della formazione per RSPP e ASPP? C’è
qualche variazione, rispetto a quanto riportato qualche mese fa, nel modulo A
(il corso base di 28 ore), nel modulo B (48 ore per tutti più un integrazione
di 4 moduli di specializzazione) e nel modulo C (per le funzioni di RSPP)?
È poi confermata, nel testo attuale, l’estensione della modalità
e-learning che potrebbe essere utilizzata – se il testo sarà approvato in
Conferenza Stato-Regioni –
anche nella
formazione specifica dei lavoratori nelle aziende a rischio basso? E per
l’utilizzo della modalità
e-learning a quale lista di rischi bassi si farà riferimento, mancando
ancora il “decreto rischi bassi” previsto dal cosiddetto “ Decreto
del fare”?
Donato Lombardi ci informa
inoltre sul percorso che ha portato ad un testo condiviso dal Ministero del
Lavoro e dalle Regioni, sui rallentamenti dovuti agli aggiornamenti normativi,
sugli esiti di alcune osservazioni e sul
tentativo
di razionalizzare e semplificare gli adempimenti anche in ambito
formativo...
Viene poi riproposto dall’intervistato,
in relazione ad alcune criticità rilevate dalle parti sociali, il tema della
rappresentatività degli enti paritetici
con riferimento ad un “ Avviso
comune” firmato da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil; avviso che sottolinea l’urgenza
di formalizzare, in un testo legislativo, i criteri vincolanti per
l’identificazione degli organismi
paritetici, arrivando alla costituzione di un
repertorio ufficiale istituito, regolato e implementato dal
Ministero del Lavoro.
Ricordiamo brevemente alcuni dei
criteri vincolanti per l’identificazione dell’organismo
paritetico su cui concordano i firmatari nell’Avviso. Ad esempio
l’organismo deve “essere costituito ad iniziativa di una o più associazioni
datoriali e sindacali tutte comparativamente più rappresentative a livello
nazionale oppure essere costituito tra associazioni datoriali e sindacali
nazionali, territoriali o di settore firmatarie, purché non per mera adesione,
di un contratto collettivo nazionale di lavoro aderenti alle organizzazioni
comparativamente più rappresentative”. Inoltre deve svolgere nei confronti
degli RLS e RLST, “funzioni di supporto per l’esercizio delle loro attività,
nell’ambito del settore e del territorio di riferimento” e svolgere anche “attività
di supporto alle imprese e ai lavoratori in materia di salute e sicurezza sul
lavoro per le aziende e nel settore in cui opera l'azienda”.
Infine abbiamo chiesto a Lombardi
una previsione non solo sui tempi per arrivare alla Conferenza Stato-Regioni,
ma anche sulla possibile influenza dei
cambiamenti
al vertice del Coordinamento Tecnico Interregionale della prevenzione nei
luoghi di lavoro.
Insomma un’intervista completa
che ci permette di intuire e immaginare tempi e contenuti della futura
formazione alla sicurezza nel nostro paese...
Come sempre diamo ai nostri
lettori la possibilità di ascoltare integralmente l’intervista e/o di leggerne
una parziale trascrizione.
Articolo e intervista a cura di Tiziano Menduto
Immagino che ormai il suo gruppo di lavoro, una volta arrivati ad un
testo condiviso con il Ministero del Lavoro, abbia completato il lavoro di revisione
dell’Accordo del 26 gennaio 2006. Vi aspettavate un percorso più breve e meno
accidentato di questi accordi? Quali sono le cause che li hanno rallentati?
Avete avuto altri incontri per eventualmente perfezionare il testo?
Donato Lombardi: Diciamo che l’accordo ha subito dei rallentamenti
per il fatto che nel tempo si è anche
evoluto
il quadro normativo. Quindi siamo passati da un accordo che doveva essere
solo di revisione dell’accordo RSPP ad un accordo che contenesse alcune
indicazioni che, ad esempio, sono emerse dal decreto
del fare di due anni fa, ovvero quella parte che nell’accordo disciplina i
crediti relativi alla formazione (...). Quindi c’è stato anche un naturale
rallentamento per implementare l’accordo su esigenze che al momento iniziale
non erano prevedibili e che comunque produrranno, spero a breve, un testo che
sia più ampio della previsione iniziale.
Quindi è chiaro sono stati
necessari degli
ulteriori incontri,
prima fra i coordinamenti delle Regioni, per capire come attuare queste parti
in più.
Nel contempo – come voluto dalla
Regioni - abbiamo fatto una riflessione – poi condivisa con il Ministero – se
nell’accordo stesso ci potessero stare anche delle ulteriori
semplificazioni.
Si è creato insomma una terza
parte dell’accordo che riguarda alcune interpretazioni della norma. Ad esempio
interventi sui requisiti dei formatori
che – come anticipato in altre interviste – non riguarderanno più solo
l’articolo 34 e 37, ma tutta la formazione non diversamente regolamentata... O
per esempio, su una questione, che ha trovato diverse posizioni, relativa all’
allargamento dell’e-learning... Diciamo
che l’accordo ha subito dei rallentamenti anche perché si è autoalimentato di
ulteriori argomenti (...)
In questo momento riteniamo però
che - anche a seguito del confronto con le proposte delle parti sociali che è
avvenuto tra il mese di maggio e il mese di giugno –
il testo sia ampiamente definito.
Nei mesi di maggio e giugno
abbiamo recepito questi emendamenti, abbiamo visto quelli che potevano essere
accettabili e quali no. Quindi ora c’è un testo definitivo che a questo punto dovrebbe
andare al confronto formale in Conferenza Stato Regioni.
Sollecitazioni non ci sono state,
al momento. Ma c’è stato un continuo scambio di informazioni nelle riunioni, di
contatti, per produrre un testo che a questo punto riteniamo, da un punto di
vista tecnico,
ampiamente condiviso...
Diciamo qualcosa in più sulle differenze nel nuovo testo che arriverà
in Conferenza Stato Regioni rispetto a quanto detto nelle passate interviste...
Ad esempio ci saranno variazioni rispetto a quanto prospettato in
relazione ai moduli A, B e C per la formazione RSPP/ASPP?
DL: Se intendiamo il
modulo
A e il
modulo C, questi sono ormai
stabili nel tempo. Non hanno subito, già dall’anno scorso, grosse modifiche, se
non aggiustamenti in qualche argomento, in qualche titolo.
Il
modulo B invece, rispetto alla presentazione iniziale che però
risale ancora al 2014, è passato da un modulo comune a diverse
specializzazioni, ad un diverso modello che comunque non altera il senso
dell’accordo. Ovvero il creare un modulo B comune a tutti i settori produttivi fatti
salvi alcuni per i quali sono richieste delle specializzazioni.
Ma credo che il modulo non
differisca da quanto già anticipato in precedenti interviste. Un modulo B (...)
più quattro specializzazioni che sono necessarie solo per coloro che andranno a
ricoprire ruoli, incarichi in settori particolarmente a rischio come
l’agricoltura, l’edilizia, la sanità e il chimico, inteso come petrolchimico
(...)
Lei ha accennato ad un lavoro ulteriore sulle semplificazioni in
materia formativa. C’è qualche altra cosa che ci può dire su questo aspetto?
DL: (...) Si è cercato di capire se fosse possibile razionalizzare
o comunque produrre delle indicazioni nell’accordo stesso - fermo restando che
poi andavano verificate le compatibilità tra le varie norme: non si può pensare
di modificare con un accordo una norma di un Decreto legislativo – per riuscire
a dare alcune indicazioni per
semplificare
e razionalizzare la formazione. (...)
Molto dibattuta era poi la
questione di dove fosse possibile fare l’
e-learning.
Con l’accordo si è cercato di stabile che laddove l’e-learning è previsto
espressamente è possibile farlo, laddove le norme non indicano questa
possibilità, l’e-learning non sarà possibile.
Quindi nell’accordo troveremo
questa sezione che cercherà di uniformare i vari adempimenti legati alla
formazione dei vari soggetti...
Riguardo poi alle eventuali critiche, proposte di modifica che possono
essere arrivati dalla parti sociali, quali sono i punti più discussi e qual è
la sua opinione e l’opinione come gruppo e come coordinamento interregionale?
DL: Come anticipavo, gli emendamenti delle parti sociali sono
giunti al Ministero (...) nel mese di maggio e giugno. E li abbiamo condivisi
con il Ministero nel mese di giugno.
Alcuni aspetti principali di
queste sollecitazioni erano legate all’ambito di utilizzo dell’e-learning che,
come già anticipato, ha comunque un allargamento. Un allargamento voluto dalle
Regioni e dal Ministero.
Un altro aspetto riguardava il
peso specifico dei
crediti (...).
Su queste due posizioni le
Regioni e il Ministero sono rimasti fermi.
Ad esempio sul fatto di prevedere
che l’e-learning possa essere applicato in tutte quelle attività che non
prevedono rischi elevati, una sorta di
rischio
basso. Anche se sappiamo che il decreto sui rischi bassi ancora non c’è.
Si è parlato anche del peso tra i
vari tipi di formazione. Ad esempio c’è una tabella nell’accordo che disciplina
il fatto che l’RSPP – se formato – non debba fare la formazione per dirigenti,
per preposto, per lavoratore,... Aspetti che erano già stati anticipati da
circolari e interpelli...
Queste sono state le due parti
che hanno avuto maggiori criticità.
Un altro aspetto riguardava il
criterio di rappresentatività degli enti
paritetici. Nell’accordo c’era un passaggio specifico al riguardo. So che
successivamente alla presentazione dell’accordo al Ministero le parti sociali
hanno prodotto un avviso
comune sempre sui criteri di rappresentatività. Avendolo letto credo che
non comporti problemi dal punto di vista tecnico (...).
Principalmente erano questi tre
gli aspetti critici. Tutti recepiti laddove possibile.
Dove c’erano posizioni che
contrastavano tra le varie parti, abbiamo dovuto mediare... (...)
Dunque l’estensione dell’e-learning, almeno sul testo odierno, è
confermata...
DL: (...) L’aspetto principale dell’accordo sarà quello di consentire,
fatto salvo una serie di situazioni in cui emergano situazioni di pericolo, la
formazione in e-learning a tutte quelle
attività che presentano rischi bassi. Con l’indicazione che sapendo che il
decreto rischi bassi, previsto dal decreto del fare, ancora non c’è, faremo
riferimento al rischio basso degli accordi 2011, articolo 34 e 37.
Non ci sarà un elenco nuovo dei rischi bassi?
DL: In questo momento non era possibile
introdurre un nuovo elenco che potesse essere potenzialmente differente dal
decreto rischi bassi (...).
Sappiamo che sta cambiando o è già cambiato il vertice del Coordinamento
tecnico interregionale. Questa modifica potrà influire in qualche modo sul percorso e sui contenuti del testo?
DL: Non credo. (...) Abbiamo avuto notizia che il vertice del
coordinamento cambierà e passerà alla Regione Emilia Romagna. Ma nell’ultima
riunione tecnica abbiamo condiviso il testo (era un argomento all’ordine del
giorno) come concluso, come percorso e confronto chiuso con il Ministero del
Lavoro, fatto salvo ancora questa questione legata all’avviso comune, al tema
della rappresentatività che sarà il Ministero a portare avanti nella prossima
riunione in Commissione Consultiva.
E quindi le Regioni hanno
concordato che quello è un
testo
condiviso da tutte le Regioni (una decisione presa all’unanimità), con
anche l’indicazione che a questo punto sono maturi i tempi per inviare una nota
al Ministero per avere indicazioni sui tempi di approvazione e quanto meno di
passaggio al confronto formale in Conferenza Stato-Regioni...
E per i tempi?
DL: È confermato che il giorno 7 di ottobre ci sarà un passaggio in
Commissione Consultiva dove sarà dato un riscontro, un feedback alle parti
sociali sul percorso di recepimento delle loro osservazioni. Immaginare i tempi
successivi francamente diventa difficile... (...)
Credo che tuttavia se a seguito
di un’eventuale lettura congiunta del documento non c’è bisogno di incontri tecnici
per fare ulteriori controlli (...)il testo è pronto per andare in Conferenza
Stato-Regioni. Io auspico che questo passaggio possa avvenire tra i mesi di
ottobre e novembre...
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