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"Le novità per la valutazione del rischio rumore"

fonte www.puntosicuro.it / Rischio Rumore

25/01/2016 - Il  Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 – recante “ Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” – ha modificato il D.Lgs. 81/2008 anche in relazione alla stima dell’emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti per la  valutazione del rischio rumore.

Modifica contenuta nell’articolo 20, comma 1, lettera p) del D.Lgs. 151/2015:

Art. 20 - Modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81  
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
(...)
p) all’articolo 190, il comma 5-bis è sostituito dal seguente: «L’emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento alle banche dati sul rumore approvate dalla Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento.».
(...)

Possiamo anche riportare quanto indicato dalla relazione illustrativa del D.Lgs. 151/2015. La relazione indica che “il comma 1, lett. p) modifica l’articolo 190, sostituendo il comma 5-bis, introducendo la possibilità di stimare in fase preventiva l’emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti facendo riferimento alle banche dati sul rumore approvate dalla Commissione consultiva permanente”.
 
Dunque con il D.Lgs. 151/2015 si riscrive totalmente il comma 5-bis dell’articolo 190 - Titolo VIII (Agenti fisici), Capo II (Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro) - andando a ufficializzare e permettere l’ utilizzo delle banche dati sul rumore. Utilizzo che può avvenire se queste banche dati sono state approvate dalla Commissione Consultiva Permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro.
 
Riportiamo integralmente l’articolo 190 con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 151/2015 (in corsivo):

Articolo 190 - Valutazione del rischio
1. Nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 181, il datore di lavoro valuta l’esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare:
a) il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;
b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all’articolo 189;
c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento alle donne in gravidanza e i minori;
d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l’attività svolta e fra rumore e vibrazioni;
e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;
f) le informazioni sull’emissione di rumore fornite dai costruttori dell’attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia;
g) l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l’emissione di rumore;
h) il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l’orario di lavoro normale, in locali di cui è responsabile;
i) le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica;
l) la disponibilità di dispositivi di protezione dell’udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.
2. Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1, può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati nel documento di valutazione.
3. I metodi e le strumentazioni utilizzati devono essere adeguati alle caratteristiche del rumore da misurare, alla durata dell’esposizione e ai fattori ambientali secondo le indicazioni delle norme tecniche. I metodi utilizzati possono includere la campionatura, purché sia rappresentativa dell’esposizione del lavoratore.
4. Nell’applicare quanto previsto nel presente articolo, il datore di lavoro tiene conto dell’incertezza delle misure determinate secondo la prassi metrologica.
5. La valutazione di cui al comma 1 individua le misure di prevenzione e protezione necessarie ai sensi degli articoli 192, 193, 194, 195 e 196 ed è documentata in conformità all’articolo 28, comma 2.
5-bis. L’emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento alle banche dati sul rumore approvate dalla Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento.

Ricordiamo anche la versione precedente, non più valida, del comma 5-bis: “ L’emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento”.
 
Ricordiamo, infine, che ad oggi l’unica banca dati del rischio rumore validata è quella realizzata dal CPT Torino e relativa ai cantieri edili.
A questo proposito segnaliamo, per concludere, la Lettera circolare del 30 giugno 2011 prot. 15/VI/00148781 relativa all’aggiornamento della Banca Dati del CPT Torino, dove si indica che la banca dati nasce per “garantire disponibilità di valori di emissione acustica per quei casi nei quali risulti impossibile disporre di valori misurati sul campo. In questo contesto il caso più proprio di corretto utilizzo di questa banca dati è in fase di redazione del PSC, durante la progettazione dell’opera, con l’obiettivo primario di permettere la pianificazione delle misure di prevenzione e protezione già in fase preventiva rispetto all’inizio dell’attività, in quanto, non essendo sempre note le aziende che interverranno nel cantiere, non è possibile utilizzare i livelli di rumore delle specifiche valutazioni del rischio rumore”.
 
 
 
 
 
 
Tiziano Menduto
 




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