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"Le novità per la valutazione del rischio rumore"
fonte www.puntosicuro.it / Rischio Rumore
25/01/2016 - Il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 – recante “
Disposizioni
di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli
adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in
materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della
legge 10 dicembre 2014, n. 183” – ha modificato il D.Lgs. 81/2008
anche in relazione alla stima dell’emissione sonora di attrezzature di
lavoro, macchine e impianti per la
valutazione del rischio rumore.
Modifica contenuta nell’articolo 20, comma 1, lettera p) del D.Lgs. 151/2015:
Modifica contenuta nell’articolo 20, comma 1, lettera p) del D.Lgs. 151/2015:
Art. 20 - Modificazioni al decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81
1. Al decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
(...)
p) all’articolo 190, il comma
5-bis è sostituito dal seguente: «L’emissione sonora di attrezzature di
lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo
riferimento alle banche dati sul rumore approvate dalla Commissione
consultiva permanente di cui all’articolo 6, riportando la fonte documentale
cui si è fatto riferimento.».
(...)
Possiamo anche riportare quanto
indicato dalla
relazione illustrativa
del D.Lgs.
151/2015. La relazione indica che “il comma 1, lett. p) modifica l’articolo
190, sostituendo il comma 5-bis, introducendo la possibilità di stimare in fase
preventiva l’emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti
facendo riferimento alle banche dati sul rumore approvate dalla Commissione
consultiva permanente”.
Dunque con il D.Lgs. 151/2015 si
riscrive totalmente il comma 5-bis dell’articolo 190 - Titolo VIII (Agenti
fisici), Capo II (Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al
rumore durante il lavoro) - andando a ufficializzare e permettere l’
utilizzo delle banche dati sul rumore. Utilizzo
che può avvenire se queste banche dati sono state approvate dalla Commissione
Consultiva Permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro.
Riportiamo integralmente l’articolo
190 con le modifiche introdotte dal D.Lgs.
151/2015 (in corsivo):
Articolo 190 - Valutazione del
rischio
1. Nell’ambito di quanto
previsto dall’articolo 181, il datore di lavoro valuta l’esposizione dei
lavoratori al rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in
particolare:
a) il livello, il tipo e la
durata dell’esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;
b) i valori limite di
esposizione e i valori di azione di cui all’articolo 189;
c) tutti gli effetti sulla
salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore,
con particolare riferimento alle donne in gravidanza e i minori;
d) per quanto possibile a
livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori
derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l’attività
svolta e fra rumore e vibrazioni;
e) tutti gli effetti indiretti
sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra
rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di
ridurre il rischio di infortuni;
f) le informazioni
sull’emissione di rumore fornite dai costruttori dell’attrezzatura di lavoro
in conformità alle vigenti disposizioni in materia;
g) l’esistenza di attrezzature
di lavoro alternative progettate per ridurre l’emissione di rumore;
h) il prolungamento del periodo
di esposizione al rumore oltre l’orario di lavoro normale, in locali di cui è
responsabile;
i) le informazioni raccolte
dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle
reperibili nella letteratura scientifica;
l) la disponibilità di
dispositivi di protezione dell’udito con adeguate caratteristiche di
attenuazione.
2. Se, a seguito della
valutazione di cui al comma 1, può fondatamente ritenersi che i valori
inferiori di azione possono essere superati, il datore di lavoro misura i
livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati
nel documento di valutazione.
3. I metodi e le strumentazioni
utilizzati devono essere adeguati alle caratteristiche del rumore da
misurare, alla durata dell’esposizione e ai fattori ambientali secondo le
indicazioni delle norme tecniche. I metodi utilizzati possono includere la
campionatura, purché sia rappresentativa dell’esposizione del lavoratore.
4. Nell’applicare quanto
previsto nel presente articolo, il datore di lavoro tiene conto
dell’incertezza delle misure determinate secondo la prassi metrologica.
5. La valutazione di cui al
comma 1 individua le misure di prevenzione e protezione necessarie ai sensi
degli articoli 192, 193, 194, 195 e 196 ed è documentata in conformità
all’articolo 28, comma 2.
5-bis.
L’emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può
essere stimata in fase preventiva facendo riferimento alle banche dati sul
rumore approvate dalla Commissione consultiva permanente di cui all’articolo
6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento.
Ricordiamo anche la versione
precedente, non più valida, del comma 5-bis: “
L’emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può
essere stimata in fase preventiva facendo riferimento a livelli di rumore
standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta
dalla Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, riportando la
fonte documentale cui si è fatto riferimento”.
Ricordiamo, infine, che ad oggi
l’unica banca dati del rischio rumore validata
è quella realizzata dal CPT Torino e relativa ai cantieri edili.
A questo proposito segnaliamo,
per concludere, la Lettera
circolare del 30 giugno 2011 prot. 15/VI/00148781 relativa all’aggiornamento
della Banca Dati del CPT Torino, dove si indica che la banca dati nasce per “garantire
disponibilità di valori di emissione acustica per quei casi nei quali risulti
impossibile disporre di valori misurati sul campo. In questo contesto il caso
più proprio di corretto utilizzo di questa banca dati è in fase di
redazione del PSC, durante la progettazione dell’opera, con l’obiettivo
primario di permettere la pianificazione delle misure di prevenzione e
protezione già in fase preventiva rispetto all’inizio dell’attività, in quanto,
non essendo sempre note le aziende che interverranno nel cantiere, non è
possibile utilizzare i livelli di rumore delle specifiche valutazioni del rischio
rumore”.
Tiziano Menduto
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