"Il testo del nuovo accordo sulla formazione"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
Sappiamo, ad esempio, che il nuovo accordo modifica il modo di intendere gli accreditamenti, amplia la valenza del D.I. del 6 marzo 2013 sulla qualificazione dei docenti, allarga e precisa la possibilità di utilizzare la metodologia e-learning,...
Sono tanti gli aspetti rilevanti del nuovo accordo approvato. E sicuramente questi aspetti non potranno essere analizzati seriamente finché non sarà pubblicato il documento approvato dalla Conferenza Stato Regioni, che ad oggi (8 luglio) non è ancora disponibile.
Tuttavia PuntoSicuro è in possesso del testo che è entrato fisicamente il 7 luglio in Conferenza, che è stato appoggiato sugli scranni della sede della Conferenza, che è servito alle Regioni e alle Province autonome per approvare l’Accordo. Testo che, quasi certamente, non ha avuto modifiche di contenuto rispetto a quanto approvato e che, per questo motivo, abbiamo deciso di rendere pubblico permettendo ai nostri lettori di conoscere meglio le prossime novità in materia formativa.
Ricordiamo che il testo non è ancora in vigore, ma lo sarà dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e dopo una breve “ vacatio legis”, il tempo che intercorre tra la pubblicazione e l’entrata in vigore.
Contestualmente alla pubblicazione del “testo non definitivo”, abbiamo poi scelto di dare rilevanza a qualcosa che nei primi commenti spesso sfugge. Commenti che si soffermano sui nuovi percorsi formativi, sul sistema dei crediti e dell’accreditamento... Che non danno sufficiente rilievo ad un aspetto rilevante: il tentativo (riuscito o meno, questo è da vedere) di migliorare la qualità della formazione in Italia.
E sappiamo, proprio perché da questo giornale ne abbiamo parlato più volte pubblicando interviste a esponenti della Consulta CIIP e proposte delle parti sociali, quanto sia importante il tema della qualità della formazione, qualità che, purtroppo, a volte è carente con le conseguenze comprensibili sulla tutela della salute e sicurezza.
Diamo dunque rilevanza, pubblicandone qualche stralcio, all’interessante Allegato IV degli accordi, allegato che contiene le “ Indicazioni metodologiche per la progettazione ed erogazione dei corsi”. Un allegato pensato per i corsi RSPP/ASPP ma che può ben dare spunti per la progettazione di corsi a tutti i lavoratori, dando indicazioni per una idonea analisi dei bisogni formativi.
Nelle “ Indicazioni metodologiche per la progettazione ed erogazione dei corsi” sono affrontati inizialmente i profili di competenza degli ASPP/RSPP e sono poi riportate indicazioni sui bisogni formativi.
Riguardo a questi ultimi si indica che le competenze professionali del ASPP/RSPP “si incentrano in sintesi su tre aree di competenza: una gestionale/organizzativa, una tecnico-specifica, e una relazionale strettamente integrate tra loro, per le quali si possono in sintesi indentificare i seguenti bisogni formativi:
- conoscenza della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e dell'organizzazione della prevenzione (ruoli, responsabilità, processi);
- capacità di individuare e valutare adeguatamente i rischi e di collaborare a definire e a programmare adeguate misure di prevenzione e protezione in relazione ai diversi contesti lavorativi sia dal punto di vista tecnico, organizzativo e procedurale;
- capacità relazionali, comunicative, per adempiere al meglio alla promozione della salute e sicurezza anche in situazioni potenzialmente conflittuali e nel rispetto delle esigenze di tutte le parti in gioco”.
In particolare il modulo B del nuovo percorso formativo per RSPP/ASPP “dovrà essere progettato al fine di:
- sviluppare nel concreto conoscenze, comportamenti e abilità tecnico-professionali improntati alle norme e ai principi di sicurezza e di igiene;
- evidenziare le peculiarità delle diverse realtà aziendali comprese nei vari settore produttivi al fine di stimolare una corretta individuazione dei pericoli e delle possibili misure di prevenzione e protezione adeguate;
- sviluppare capacità di problem-solving e adeguati metodi di approccio ai problemi dell'igiene e della sicurezza;
- fornire strumenti operativi per la valutazione e la gestione delle diverse tipologie di rischi
- evidenziare il ruolo dei comportamenti aziendali in relazione alla sicurezza
- sviluppare relazioni orientate a sostenere la prevenzione dei rischi”.
Rimandando ad una lettura integrale del testo, parliamo ora di progetto formativo.
Si indica che “declinati i profili di competenza e i bisogni formativi generali degli RSPP e ASPP e considerando le competenze di base acquisite con la frequenza del Modulo A propedeutico, è necessario strutturare il percorso formativo mediante la progettazione, che traduce il bisogno formativo in una coerente e pertinente risposta formativa, tenendo presente l'ambito dell'obiettivo generale, riportato nel d.lgs. 81/2008, di ‘ trasferimento di conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all'identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi’”.
In particolare il progetto formativo deve rispondere ad una “ serie di requisiti quali:
- conformità, intesa come rispondenza ai vincoli normativi e legislativi, alle specifiche e ad eventuali standard di riferimento;
- coerenza, intesa come adeguatezza dal punto di vista metodologico, tecnico, e delle scelte progettuali, organizzative e gestionali in rapporto agli obiettivi formativi;
- pertinenza, intesa come adeguatezza di risposta alle finalità della formazione nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- efficacia, intesa come capacità dei progetto di realizzare i risultati attesi dal punto di vista didattico e delle competenze professionali, con particolare riferimento al ruolo che il soggetto destinatario della formazione riveste nel contesto dell'organizzazione aziendale”.
E seguendo un approccio modulare “nella progettazione dovranno essere definiti con dettaglio, per ciascuna unità didattica:
- gli obiettivi specifici e i risultati attesi;
- i contenuti e la durata;
- la strategia formativa e le metodologia didattica;
- gli strumenti didattici di supporto e il materiale didattico;
- le modalità e i criteri di verifica dell'apprendimento;
- le modalità di verifica della qualità formativa (mediante questionari di gradimento)”.
Rimandando ad altri approfondimenti il tema della strategia formativa, del documento progettuale e delle verifiche, concludiamo questa presentazione dell’allegato IV dei nuovi accordi sottolineando che è necessario, in merito al progetto formativo, “identificare gli obiettivi specifici relativi alla singola unità didattica; tipicamente gli obiettivi vengono declinati mediante parole chiave come trasferire, illustrare, far conoscere, far acquisire, fornire, favorire, definire, delineare etc”.
E strettamente correlati agli obiettivi sono i ‘risultati attesi’ dall'azione formativa “che dovranno essere coerenti con tali obiettivi, conseguibili con la partecipazione al percorso formativo. Il raggiungimento dei risultati attesi dipende in buona misura dalla coerenza e adeguatezza progettuale, in termini di contenuti didattici e strategia formativa. I risultati attesi non dovranno limitarsi alla semplice acquisizione di nozioni, ma dovranno riflettere gli aspetti relativi al sapere agire, alla soluzione dei problemi e agli aspetti relazionali durante le attività che si è chiamati a svolgere”.
“ Schema di Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni”, versione 7 luglio 2016 (formato PDF, 3.54 MB).
Ricordiamo che questa non è la versione ufficiale dell’accordo, che sarà disponibile nei prossimi giorni, ma è il testo dell’accordo arrivato in Conferenza Stato-Regioni per l’approvazione.
Tiziano Menduto
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