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"Regolamento europeo DPI: requisiti supplementari di salute e sicurezza"

fonte www.puntosicuro.it / D.P.I.

22/07/2016 - Come più volte ricordato su PuntoSicuro, un fabbricante all'atto dell'immissione sul mercato di un  dispositivo di protezione individuale deve garantire che tale DPI sia stato progettato e fabbricato conformemente ai  requisiti essenziali di salute e di sicurezza. Qualora la conformità di un DPI ai requisiti essenziali applicabili sia dimostrata con procedura appropriata, il fabbricante redige la dichiarazione di conformità UE e appone la marcatura CE.
 
E in questi mesi, in relazione all’emanazione del nuovo  Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale, che abroga la Direttiva 89/686/CEE  del 21 dicembre 1989, il nostro giornale si è soffermato proprio sull’allegato II del regolamento che contiene i  requisiti essenziali di salute e di sicurezza dei dispositivi di protezione individuale.
 
Ricordiamo tuttavia che il  nuovo regolamento, benché sia già entrato in vigore, si applicherà – con alcune eccezioni - dal  21 aprile 2018 (è in questa data che sarà abrogata la Direttiva 89/686/CEE). E segnaliamo che in Italia è in vigore l'allegato II (Requisiti essenziali di salute e di sicurezza) del  D.Lgs. n. 475 del 4 dicembre 1992  “Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale”.

Dopo aver presentato, sempre con riferimento all’Allegato II del Regolamento 2016/425, i requisiti generali e alcuni requisiti supplementari (per DPI dotati di sistemi di regolazione, DPI per occhi/viso/apparato respiratorio, DPI soggetti a invecchiamento, ...), presentiamo oggi i requisiti supplementari comuni ad altre tipologie di DPI.
 
Questi sono, ad esempio, i requisiti per i DPI per interventi in situazioni estremamente pericolose:
- le istruzioni fornite dal fabbricante con questi dispositivi di protezione individuale “devono comprendere in particolare informazioni destinate a persone competenti, addestrate e qualificate per interpretarle e farle applicare dall'utilizzatore;
- le istruzioni devono inoltre descrivere la procedura da seguire per verificare sull'utilizzatore che indossa il DPI che quest'ultimo sia debitamente regolato e pronto per l'impiego;
- se il DPI è dotato di un dispositivo di allarme che scatta in assenza del livello di protezione normalmente assicurato, tale dispositivo di allarme deve essere progettato e posizionato in modo da essere avvertito dall'utilizzatore nelle condizioni prevedibili di impiego”.
 
L’allegato si sofferma poi sui “ DPI muniti di componenti regolabili o amovibili da parte dell'utilizzatore”.
Se dunque i dispositivi di protezione individuale sono muniti di componenti che l'utilizzatore può montare, regolare o rimuovere ai fini della sostituzione, “tali componenti devono essere progettati e fabbricati in modo da poter essere agevolmente montati, regolati e rimossi senza l'uso di utensili”.
 
Veniamo ai DPI da collegare a dispositivi esterni complementari.
L’allegato indica che se i DPI sono “dotati di un sistema di collegamento raccordabile ad un altro dispositivo complementare, tale elemento di raccordo deve essere progettato e fabbricato in modo da poter essere montato solamente su un dispositivo adatto”.
 
Sono presenti requisiti anche per i DPI con un sistema di circolazione di fluido.
Se infatti un DPI è dotato di un sistema di circolazione di fluido, “quest'ultimo deve essere scelto o progettato e posizionato in modo tale da garantire un adeguato rinnovo del fluido nelle vicinanze dell'insieme della parte del corpo da proteggere, indipendentemente dai gesti, dalle posizioni o dai movimenti dell'utilizzatore, nelle condizioni prevedibili di impiego”.
 
Se poi i DPI recano una o più marcature o indicazioni di identificazione riguardanti direttamente o indirettamente la salute e la sicurezza, “tali marcature o indicazioni di identificazione devono essere, se possibile, pittogrammi o ideogrammi armonizzati. Devono essere perfettamente visibili e leggibili e rimanere tali per tutta la vita utile prevedibile del DPI.
 
Altre indicazioni per questa tipologia di dispositivi di protezione individuale:
- queste marcature devono “essere complete, precise e comprensibili per evitare qualsiasi interpretazione erronea;
- in particolare, se comprendono parole o frasi, queste ultime devono essere in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori e gli altri utilizzatori finali, stabilita dallo Stato membro nel quale il DPI è messo a disposizione sul mercato;
- se a causa delle dimensioni ridotte di un DPI non è possibile apporre interamente o in parte la marcatura necessaria, le informazioni pertinenti devono figurare sull'imballaggio e nelle istruzioni del fabbricante”.
 
Chiudiamo questa rassegna di requisiti supplementari con due ultime tipologie di DPI.
 
Ad esempio per i DPI destinati ad essere utilizzati in condizioni in cui si prevede sia necessario segnalare visivamente e individualmente la presenza dell'utilizzatore, si indica che “devono essere dotati di uno o più dispositivi o mezzi di segnalazione opportunamente collocati, che emettano una radiazione visibile, diretta o riflessa, con un'intensità luminosa e caratteristiche fotometriche e colorimetriche adeguate”.
 
Infine i requisiti per i cosiddetti DPI multirischio.
Si segnala che i DPI destinati a proteggere l'utilizzatore da diversi rischi suscettibili di verificarsi simultaneamente “devono essere progettati e fabbricati in modo tale da soddisfare in particolare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza specifici per ciascuno di questi rischi”.
 
Segnaliamo, in conclusione, che l’allegato II si sofferma anche sui requisiti supplementari specifici per rischi particolari, requisiti che presenteremo nei prossimi articoli.
 
 
 
 
 
 
RTM
 

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