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"Sicurezza lavoro blindata"
fonte Italia Oggi, D. Alberici / Sicurezza sul lavoro
07/05/2009 - Stretta sulla sicurezza del lavoro. In azienda ai lavoratori autonomi spettano le stesse garanzie dei dipendenti su informazione, protezioni, controlli e direttive dei superiori. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 18998 di ieri. In particolare, ecco il passaggio chiave delle sentenza:"«In relazione alla specifica doglianza sulla paternità dell'ordine di eseguire il lavoro sul tetto del capannone va rilevato che i giudici di secondo grado hanno spiegato in modo convincente che l'infortunio mortale non sarebbe avvenuto se non fossero state approntate le opere idonee ad evitare le cadute dalfalto, le quali erano doverosamente imposte dalla legge anche al direttore responsabile della sicurezza dello stabilimento, nel caso in cui, come in quello di specie, si fosse avvalso, come quotidianamente avveniva da circa un anno prima dell'incidente, dell'opera di un lavoratore autonomo, per svolgere attività lavorativa retribuita mensilmente, per conto e alle dipendenze della società, di natura anche diversa da quella specificamente prevista nel contratto di appalto di manutenzione dei macchinari d'azienda». Ma non basta. La quarta sezione penale ha escluso ogni responsabilità dell'operaio nonostante lui fosse stato imprudente ribadendo che «il responsabile della sicurezza del lavoro deve avere sensibilità tale da rendersi interprete, in via di prevedibilità, del comportamento altrui». In altri termini non è invocabile l'errore «sulla legittima aspettativa che non si verifichino condotte imprudenti». Non a caso, inoltre, «la normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l'incolumità del lavoratore non solo dai rischi derivanti da incidenti o fatalità ma anche da quelli nascenti dalle disattenzioni e disubbidienze del dipendente». Ora il direttore dei lavori sconterà la. pena per omicidio colposo e l'azienda pagherà parte dei danni.
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