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"Rifiuti senza Tarsu"

fonte Italia Oggi, E. Piscino / Ambiente

26/06/2009 - Sono escluse dalla Tarsu le porzioni di aree dove, per le specifiche caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, si formano rifiuti speciali,tossici e nocivi, al cui smaltimento è tenuto a provvedere il produttore dei rifiuti stessi, a proprie spose. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 12161 del 26 maggio 2009. L’argomento dell’assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani è ampiamente trattato in dottrina e giurisprudenza. Si tratta di stabilire se i rifiuti speciali possano essere trattati come urbani, determinando l’applicazione della tassa a chi li ha prodotti, permettendo all’ente locale di ampliare la base imponibile della Tarsu estendendola ad aree e locali che altrimenti sarebbero escluse. Inizialmente era stata considerata ammissibile l’assimilazione implicita che veniva determinata con l’inserimento dei locali, nei quali si producevano i rifiuti speciali, fra le categorie di tariffa previste dal regolamento comunale. Successivamente, con la legge n. 146/1994 si era fissato il principio dell’assimilazione ope legis laddove si prevedeva che i rifiuti delle attività economiche, compresi o suscettibili di essere compresi per similarità nell’elenco di cui al punto 1.1.1 della delibera del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984, dovessero essere ritenuti, ad ogni effetto, assimilati ai rifiuti urbani. senza la necessità di un esplicito intervento regolamentare da parte del Comune. Tale assimilazione comportava l’applicazione della tassa anche per le aree in cui si producevano rifiiuti. Dopo l’abrogazione di tale norma avvenuta per effetto della Legge comunitaria del 1995, tutti i rifiuti delle attività economiche sono considerati speciali e pertanto esclusi dal campo di applicazione della Tarsu, fatta comunque salva la possibilità del comune di esercitare il potere di assimilazione. In mancanza di una deliberazione e di assimilazione manca il presupposto impositivo per assoggettare i rifiuti speciali alla Tarsu principio questo confermato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 10362/2007, che ha affermato che i rifiuti non sono più assimilabili ope legis ma vi è la necessità di una specifica deliberazione.

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