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"Alimentaria"

fonte Italia Oggi / Sicurezza alimentare

18/07/2009 - Una stretta per i baby foodRegole di produzione più severe per garantire maggiore sicurezza ai cibi per bambini. Il decreto del ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 82/2009, che recepisce e attua la direttiva 2006/141/Ce per la parte riguardante gli alimenti per lattanti» (entrata in vigore il 22 luglio), abroga il precedente dm n. 500/1994 e segna alcune importanti novità per il settore baby food. Stringenti, come detto, restano le regole di produzione, con qualche ritocco nell'ottica della sicurezza. In questo senso, il nuovo articolo 5 secondo cui l'idoneità degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento deve essere dimostrata «attraverso un esame sistematico dei dati disponibili relativi ai benefici attesi e agli aspetti della sicurezza e, se del caso, mediante studi adeguati effettuati sulla base di orientamenti scientifici universalmente riconosciuti sulla progettazione e l'effettuazione di tali studi». Confermata quasi per intero la disciplina di produzione e quella sui residui fitosanitari (in quest'ultimo caso, con il solo limite pari al valore minimo tecnicamente misurabile, 0,01 mg/kg). Le principali novità si concentrano sulle norme relative alla comunicazione del prodotto. Gli articoli 10 e seguenti predispongono infatti una nuova rete di divieti, obblighi e controlli che già a prima vista segnano l'attenzione che il ministero intende riservare ai baby foods: pubblicità (art. 10), modalità di commercializzazione (art. 11), campioni e forniture (art. 12), congressi sull'alimentazione della prima infanzia (art. 13), campagna sulla corretta alimentazione e tutela dell'allattamento al seno (art. 14), materiale informativo e didattico (art. 15), materiale informativo e didattico destinato agli operatori sanitari (art. 16), monitoraggio dei prezzi (art. 17). In tal modo, la già complessa disciplina precedente è ulteriormente rinvigorita. Basti pensare all'art. 11, in base al quale l'operatore che intende commercializzare un alimento per lattanti deve trasmettere al dicastero un campione dell'etichetta utilizzata, potendo commercializzare il prodotto solo dopo trenta giorni dalla data di comunicazione. Si osservi che ove un operatore abbia già immesso in commercio alimenti per lattanti alla data di entrata in vigore del dm n. 82/2009, ha tempo novanta giorni per procedere alla notifica. E viene anche data attenzione crescente al monitoraggio dei prezzi: sarà presto attiva una rete di monitoraggio in cui anche le regioni e le associazioni di categorie saranno coinvolte. A fronte di questo indubbio rafforzamento del quadro legislativo, una piccola concessione: mentre la pubblicità degli alimenti per lattanti è vietata in ogni modo, forma e attraverso qualsiasi canale (compresi ospedali, consultori familiari, asili nido, studi medici ecc.), il nuovo decreto consente, con limiti, la pubblicità sulle pubblicazioni scientifiche specializzate in puericultura destinate a professionisti dell'ambito pediatrico e nutrizionale.

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