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"Sulla sicurezza scatta il favor rei "
fonte Il sole 24 ore - Luigi Caiazza / Sicurezza sul lavoro
07/08/2009 -
Per le vecchie violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, con verbali ancora aperti, si applica il principio del favor rei, poichè il decreto legislativo 106/2009, il correttivo del Testo unico varato lo scorso anno, stabilisce sanzioni, in generale, più contenute. Il decreto 106, infatti, è stato pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" 180 del 5 agosto, ed entrerà in vigore giovedì 20 agosto. Il principio del favor rei si applica per le violazioni commesse prima del 20 agosto e contestate dopo tale data, per le quali non si intervenuto un provvedimento definitivo. Analogo principio è applicato per la procedura relativa alla definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena dell' arresto (articolo 302 del Testo unico). Per cui dal 20 agosto, anche per i procedimenti in corso sarà applicata la pena pecuniaria sostitutiva non inferiore a 2 mila euro (era prevista da 8 a 24 mila euro). In base al decreto 106 sarà ora possibile applicare al contravventore la procedura della prescrizione obbligatoria anche per i reati puniti con la sola ammenda. Ciò vuol dire che, in caso di adempimento, il contravventore pagherà un quarto della sanzione massima anzichè un terzo. Uno sconto è stato altresì previsto in caso di violazione con applicazione di sanzioni amministrative. E' ora stabilto, in caso di adempimento, il pagamento di una sanzione pari all' importo minimo pena edittale anzichè un terzo del massimo. Il decreto correttivo 106 interviene poi su una serie di punti che sono stati oggetto, in questi mesi, di dibattito per la formulazione contenuta nel Testo unico del 2008. Tra questi, anche la valutazione del rischio con riguardo allo stress lavoro correlato. L'obbligo è stato introdotto dall' articolo 28, comma1 del Testo unico che recepisce i contenuti dell' Accordo Ue dell' 8 ottobre 2004: ora si stabilisce che entro il 31dicembre 2009 dovranno essere emanate le linee guida. Un altro rinvio riguarda le comunicazioni a Inail o Ipsema in materia di infortuni sul lavoro, a fini informativi e statici (prognosi da uno a tre giorni) e assistenziali (prognosi di tre giorni), che dovranno avvenire, solo online, entro 48 ore dalla data di ricevimento del certificato medico. L'obbligo riguardante gli infortuni con oltre tre giorni di prognosi già viene adempiuto dai datori di lavoro (articolo 53 Dpr 1124/1965); viene stabilita, invece, la proroga per le comunicazioni relative agli infortuni da uno a tre giorni. L'obbligo scatterà quando verrà abolito il registro infortuni, per cui si attende un decreto. Sempre in tema di comunicazioni all' Inail e all' Ipsema, si attendono chiarimenti sul termine per notificare i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Per ora è fissata la scadenza del 16 agosto, ma occorrerà vedere se gli istituti opteranno per un atro termine, considerato il periodo estivo e la necessità di dare a tutti i datori di lavoro la possibiltà di fruire dal canale informatico. Dal 20 agosto cade il divieto delle visite mediche preassuntive, per verificare l'idonietà del lavoratore alla mansione. Le visite, su scelta del datore di lavoro, possono esserre effettuate dal medico competente o dal dipartimento di prevenzione della Asl.
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