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"Un rating sulla sicurezza"
fonte Italia Oggi, D. Cirioli / Sicurezza sul lavoro
21/08/2009 -
Cartellino rosso al datore di lavoro edile che reiteri violazioni alle norme sulla sicurezza. A ciascuna impresa e lavoratore autonomo del settore dell'edilizia, in particolare, verrà assegnato un punteggio che misura il loro grado d'idoneità con riferimento ai requisiti di sicurezza e alle infrazioni accertate dagli ispettori: una volta azzerato il punteggio, per effetto della ripetizione di violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, scatterà l'impossibilità per l'impresa o per il lavoratore autonomo a svolgere attività nel settore edile. È questo, in sintesi, il meccanismo della «patente a punti» sulla sicurezza previsto per le imprese edili dal nuovo sistema di qualificazione delle imprese, introdotto dal dlgs n. 106/2009 al T.u. sicurezza. Il sistema di qualificazione. Quello della «patente a punti» in edilizia è un format particolare del nuovo sistema di qualificazione delle imprese e lavoratori autonomi, che il correttivo al T.u. sicurezza ha completamente riformato. La finalità è quella di «spingere» le imprese e i lavoratori autonomi a perseguire livelli sempre più alti di sicurezza in azienda, premiandoli con il riconoscimento di una «corsia preferenziale» in caso di partecipazione a gare di appalto. Il nuovo sistema di qualificazione non tocca (fa salvo) l'altro analogo sistema di qualificazione (cosiddetto dei contraenti generali) previsto e disciplinato dal dlgs n. 163/2006 (codice di contratti pubblici), al quale possono accedere, su richiesta, le imprese singole in forma societaria, cooperativa o in consorzi. Come si accennava, il nuovo sistema di qualificazione si rivolge a tutte le imprese e lavoratori autonomi di tutti i settori produttivi; e la norma (articolo 27 del T.u.) precisa la comprensione del settore della sanificazione del tessile e quello dello strumentario chirurgico. L'individuazione dei singoli settori tuttavia, sarà compito della commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (prevista dall'articolo 6 del T.u.), tenendo conto anche delle indicazioni provenienti a tal fine dagli organismi paritetici. E la stessa commissione, inoltre, con le stesse modalità, dovrà pure individuare i criteri finalizzati alla definizione del nuovo sistema di qualificazione con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Il nuovo sistema di qualificazione userà, quali fondamentali indici di valutazione delle singole imprese e dei lavoratori autonomi, la loro specifica esperienza, competenza e conoscenza acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati, e sulla base delle attività formative a pagamento per i lavoratori autonomi, nonché sull'applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell'impiego di manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile certificati da parte delle previste commissioni di certificazione (dlgs n. 276/2003, riforma Biagi del lavoro). Quanto alla finalità del nuovo sistema di qualificazione il T.u. prevede espressamente che il possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione costituisce elemento preferenziale per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l'accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica, sempre se correlati ai medesimi appalti o subappalti. Il sistema di qualificazione per il settore edile. Una disciplina ad hoc è prevista per il settore edile che, stando a quanto ha preannunciato il ministro del lavoro Maurizio Sacconi, dovrebbe essere attuato prima del generale sistema di qualificazione. Anche se specificatamente individuato per il settore edile, lo strumento (probabilmente dopo prima verifica in questo settore) potrà essere esteso anche ad altri settori produttivi. In pratica, dovrebbe funzionare come una sorta di «patente a punti»: uno strumento, cioè, che consenta la continua verifica dell'idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi. Anche in tal caso, il sistema farà riferimento all'assenza di violazioni alle disposizioni di legge sulla sicurezza e al possesso dei requisiti di sicurezza (tra cui la formazione e i provvedimenti impartiti dagli organi di vigilanza). Lo strumento opera per mezzo dell'attribuzione alle imprese e ai lavoratori autonomi di un punteggio iniziale che misuri tale idoneità, soggetto a decurtazione a seguito di accertamenti di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'eventuale azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro determinerà l'impossibilità per l'impresa o per il lavoratore autonomo di svolgere attività nel settore edile. Un sostegno alle pmi. Il T.u. prevede la costituzione presso l'Inail di un fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità. Il fondo è destinato in via specifica a operare a favore delle realtà in cui la contrattazione nazionale o integrativa non preveda o costituisca, come nel settore edile, sistemi di rappresentanza dei lavoratori e sistemi di pariteticità migliorativi o, almeno, di pari livello. Tre gli obiettivi del nuovo fondo:
- sostegno e finanziamento, in misura non inferiore al 50% delle disponibilità del fondo, delle attività delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza territoriali, anche con riferimento alla formazione; - finanziamento della formazione di datori di lavoro delle piccole e medie imprese, di piccoli imprenditori (individuati dall'articolo 2083 del codice civile), di lavoratori stagionali del settore agricolo e di lavoratori autonomi;
- sostegno delle attività degli organismi paritetici.
Quanto al finanziamento, il T.u. prevede che al fondo arrivino prevalentemente risorse costituite da un contributo a carico delle aziende (o unità produttive) in cui non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. La misura del contributo è pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso l'azienda ovvero l'unità produttiva calcolate sulla base della retribuzione media giornaliera per il settore industria e convenzionale per il settore agricoltura determinate annualmente per il calcolo del minimale e del massimale delle prestazioni economiche erogate dall'Inail. Il computo dei lavoratori è effettuato in base alle specifiche disposizioni previste dal T.u. sicurezza (articolo 4). Si ricorda, in via di principio, che il personale deve essere computato a prescindere sia dalla durata del contratto di lavoro sia dall'orario di lavoro effettuato, con deroga per le attività stagionali, la somministrazione di lavoro e i rapporti a part-time; che con riguardo agli operai impiegati a tempo determinato, anche come stagionali, nel settore agricolo, il computo deve avvenire per frazioni di unità lavorative anno (Ula), come individuate sulla base della normativa comunitaria; che il calcolo deve avvenire considerando tutti i lavoratori. Ai fini del versamento del contributo infine, la giornata lavorativa convenzionale è stabilita in otto ore. Quanto all'operatività del nuovo fondo, il T.u. rimanda a un decreto interministeriale (economia e lavoro), da emanarsi entro fine anno (31 dicembre 2009), previa intesa con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, sentita la conferenza stato-regioni, per la definizione: delle modalità di funzionamento e di articolazione settoriale e territoriale del fondo; dei criteri di riparto delle risorse tra le tre finalità, nonché del relativo procedimento amministrativo e contabile di alimentazione e della composizione e delle funzioni del comitato amministratore del fondo. In fase di prima attuazione, il fondo sarà alimentato con i residui iscritti nel bilancio dell'Inail delle risorse previste per favorire le iniziative di formazione e informazioni dei lavoro (progetti grafici, informatici e banche dati).
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