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"Nuovi rappresentanti all'appello"

fonte Il Sole 24 ore, L. Caiazza / Sicurezza sul lavoro

26/08/2009 - Arrivano dall'Inail istruzioni operative per la comunicazione dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls). La circolare Inail 43 di ieri, sollecitata dallo stesso ministero del Lavoro una nota del 4 agosto, sì è resa necessaria dopo la modifica all'articolo 18, comma l, lettera a,1), del testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, intervenuta con il decreto legislativo 106/09 (articolo 13). La circolare prende in esame la comunicazione dei Rls aziendali e non anche quelli territoriali (Rlt), per la quale, evidentemente l'obbligo resta sospeso. In base alla nuova normativa, i datori di lavoro pubblici e privati (ovvero i dirigenti, se questo compito rientra nelle competenze loro attribuite) devono comunicare in via telematica all'Inail (e all'Ipsema per i lavoratori marittimi), in caso di nuova nomina o designazione, i nominativi. In fase di prima applicazione, quindi riferiti alle posizioni del 2008, l'obbligo riguarda i nominativi dei rappresentanti già eletti o designati. La novità ora introdotta nell'articolo 18, prevede che la comunicazione in questione non va più effettuata con cadenza annuale, ma solo nel caso di nuova nomina o designazione. Coloro che abbiano già ottemperato all'obbligo in questione, dunque - secondo le istruzioni impartite dall'Istituto con la precedente circolare n. 11 del 2009, la cui scadenza era stata fissata al 16 maggio scorso - comunicando il nominativo (o i nominativi, se più di uno) con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2008. Non devono effettuare alcuna ulteriore comunicazione, salvo che dopo quest'ultima data, e fino al 25 agosto 2009, siano intervenute variazioni di nomina o designazione. Per coloro i quali non hanno ancora effettuato alcuna comunicazione, non dovrebbe essere applicata alcuna sanzione per il ritardo maturato. Fermo restando che la nomina o designazione dei Rls è prerogativa esclusiva dei lavoratori, i datori di lavoro che nell'ambito della propria azienda o unità operativa, non abbiano la presenza di questi soggetti, non devono effettuare alcuna comunicazione. Con la circolare è stata adeguatala procedura online accessibile dal sito dell'Inail – attraverso il «Punto Cliente» per la segnalazione- "in via informatica" secondo le nuove disposizioni. Questa procedura consente di effettuare la prima comunicazione e/o le variazioni a seguito di nuove nomine o designazioni per la singola azienda, ovvero per ciascuna unità produttiva. La circolare non fissa però il termine, rispetto alla nomina, entro il quale dovrà essere effettuata la comunicazione, in relazione alla quale, in caso di violazione, l'articolo 55 del testo unico prevede la sanzione amministrativa da 50 a 300 euro. Il datore di lavoro può decidere di affidare l'incarico dì comunicazione a un delegato: consulente del lavoro, associazione di categoria. In questo caso, se il delegato è già autorizzato all'accesso al «Punto Cliente», avrà la possibilità di procedere all'inserimento dei Rls, per i clienti in delega, senza altre operazioni. La circolare prevede alla fine che, se per problemi tecnici la comunicazione in questione non possa avvenire online, è possibile «eccezionalmente» inviare lasegnalazione tramite il fax 800657 657, utilizzando il modello che potrà essere richiesto presso le sedi dell'Istituto o scaricato dal sito www.inail.it.

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