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"Per dirigenti e dipendenti c'è l'obbligo della sicurezza "
fonte Italia Oggi sette, G. Saponara - direttore generale Lai / Sicurezza sul lavoro
14/09/2009 - Il Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Tusl) ha riformato e riunito, abrogandole, le disposizioni dettate dalle numerose e precedenti normative. Il dlgs 81/2008 è stato successivamente integrato da un decreto correttivo, il dlgs n. 106 del 9 agosto 2009, le cui modifiche sono entrate in vigore il 20 agosto. La parola «i preposti» è sostituita da «I dirigenti e i preposti» e l'obbligo di informazione e formazione in ambito di sicurezza è obbligatoria anche per i dirigenti. È importante ricordare come questa modifica, a cui è stata data giustamente grande visibilità dai media, sia solo in parte nuova, ora meglio specificata nel Tusl. I dirigenti di fatto vi erano tenuti anche prima, non ad un percorso obbligatorio di informazione e formazione, ma alla consapevolezza e conoscenza delle misure di prevenzione e protezione da adottare in un quadro di cultura di diffusione della sicurezza. Lo sottolinea una sentenza della Corte di cassazione (Sezione penale IV, sentenza n. 42136 del 2008), che recita: «Il dirigente è garante della sicurezza sul lavoro per attribuzione ope legis e nell'ambito della sfera di responsabilità gestionale, indipendentemente dalla delega e dal potere di spesa che gli può attribuire il datore di lavoro». Questo risponde agli interrogativi posti da molti sul fatto che il Tusl non indichi in modo chiaro quali siano le responsabilità, e sanzioni, per il dirigente in caso di inadempimento. Il quadro delle responsabilità, ed i requisiti per una gestione corretta, sono definiti. Il percorso informativo e formativo obbligatorio e verificabile. L'obiettivo rimane però lo stesso, da circa 60 anni, la salvaguardia della salute del lavoratore attraverso la sicurezza. Le aziende ora possono adeguatamente recepire, ad integrazione, le nuove disposizioni cogliendo però l'opportunità di adempiervi, costruendo e implementando una gestione generale della sicurezza, che agevoli la gestione dei rischi associati all'attività dell'impresa, e coinvolga tutta la struttura organizzativa, le attività di pianificazioni, le prassi, i processi e le responsabilità, le risorse per attuare, verificare, mantenere e migliorare tutto il sistema, quindi anche i dirigenti. La gestione generale della salute e sicurezza sul luogo di lavoro può essere integrata nel sistema di gestione della qualità, già esistente nelle aziende (Iso 9001), o tramite la certificazione dello stesso (Ohsas 18001, Sa 8000). Essa è una risorsa preziosa per il miglioramento dell'azienda e delle condizioni di lavoro delle persone e quindi una prospettiva di benessere per tutti. Il libro formativo è un'altra modifica importante, anche se ancora non è chiaro quando verrà formalizzato da regioni e province autonome, e come e da chi dovranno essere registrate le attività ed esperienze del cittadino. Il datore di lavoro, al quale compete l'onere della formazione, potrà integrare solo le attività mancanti nel curriculum. In questo modo si darà continuità all'esperienza formativa certificata del lavoratore. I contenuti della formazione per i preposti: principali soggetti coinvolti e relativi obblighi, definizione ed individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione. La pratica della sicurezza ha bisogno di risorse motivate, che scelgano, avendone i requisiti, consapevolmente il proprio ruolo. Del buonsenso non si può fare a meno, e nemmeno della correttezza, indispensabile nel rapporto con gli altri, e della professionalità, che è obbligatoria.
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