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"Condomini, il portiere va istruito "
fonte Italia Oggi, sette C. De Lellis / Sicurezza sul lavoro
14/09/2009 - Sicurezza lavoro anche nei condomini. L'amministratore deve assolvere agli obblighi d'informazione e formazione nei confronti del portiere e dei lavoratori addetti a mansioni simili e agli stessi deve fornire anche i necessari dispositivi di protezione individuali. Inoltre, se fornisce agli stessi attrezzature proprie o per il tramite di terzi, le stesse devono essere conformi alle norme del Testo unico sicurezza (dlgs n. 81/2008). Sicurezza lavoro in condominio. Il condominio, quale luogo di lavoro, e come tale destinatario delle norme sulla salute e sulla sicurezza (dlgs n. 81/2008 modificato dal dlgs n. 106/2009), è individuato dal comma 9 dell'articolo 3 del T.u. sicurezza. In particolare, la norma stabilisce che ai lavoratori a domicilio e ai lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati: a) trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione; b) e agli stessi devono essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate; c) nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni del T.u. (Titolo III). Non solo portieri. Secondo le precisazioni del ministero del lavoro (circolare n. 30/1998), la locuzione «lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato» deve essere intesa con riferimento, otre che ai portieri, anche a tutti i lavoratori subordinati che prestino la loro attività nell'ambito di un condominio, purché con mansioni affini a quelle dei portieri. Chi è tenuto ad adempiere agli obblighi. Il datore di lavoro nei condomini, almeno ai fini dell'applicazione degli obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro, va individuato nella persona dell'amministratore condominiale pro tempore. Informazione e formazione. I principali obblighi di sicurezza in condominio sono quelli dell'informazione e della formazione dei lavoratori. Dunque, il datore di lavoro (nel caso l'amministratore del condominio) è tenuto a osservarli nei confronti della persona che, indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro, svolge attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche solo al fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. A tale figura sono equiparati il socio lavoratore di coop; l'associato in partecipazione; i tirocinanti; gli allievi di istituti di istruzione e universitari e/o i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, comprese le apparecchiature con videoterminali; i volontari del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; i lavoratori socialmente utili. Per espressa previsione del Tu sicurezza, nei confronti dei lavoratori a domicilio e di quelli rientranti nel campo di applicazione del Ccnl proprietari di fabbricati, il datore di lavoro (l'amministratore di condominio) è tenuto a fornire l'informazione limitatamente: ai rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale (articolo 36, comma 1, lettera a); ai rischi specifici cui sono esposti in relazione all'attività svolta; alle normative di sicurezza e alle disposizioni aziendali in materia; ai pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa e alle norme di buona tecnica; alle misure e alle attività di protezione e prevenzione adottate (articolo 36, comma 2, lettere a, b ed c). L'obbligo di formazione. In tabella sono indicati i contenuti della formazione (e quelli dell'informazione) che l'amministratore di condominio deve assicurare ai lavoratori, nonché i tempi della loro erogazione. Per quanto riguarda la formazione, il T.u. stabilisce che questa deve avvenire, unitamente a uno specifico addestramento (se previsto) in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; del trasferimento o cambiamento di mansioni; della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.L'addestramento deve essere effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro (non è, dunque, possibile effettuarlo in luogo diverso da quello in cui praticamente si svolge la prestazione lavorativa). Una volta effettuata la formazione, inoltre, essa va periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi. Linguaggio comprensibile. Ai fini del corretto assolvimento degli obblighi di informazione e formazione è necessario che gli stessi producano l'effetto di arricchire le conoscenze dei lavoratori. Il T.u. prescrive, a tal fine, che il contenuto dell'informazione e quello della formazione devono essere facilmente comprensibili per i lavoratori e devono consentire loro, appunto, di acquisire le relative conoscenze. Complicazioni, evidentemente, possono presentarsi nel caso di lavoratori stranieri; in tal caso, il T.u. prescrive che ove informazione e formazione riguardino lavoratori immigrati, esse devono avvenire previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo e informativo.
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