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"Valutazione rischi in due mosse"
fonte Italia Oggi, D. Cirioli / Sicurezza sul lavoro
02/11/2009 - Un piano di azione per la valutazione dei rischi. Che preveda due fasi: commissione, organizzazione e coordinamento della valutazione; nomina di personale competente che sia in grado di svolgere le valutazioni. A suggerirlo è il ministero del lavoro, sul sito internet istituzionale (pagina dedicata alle novità del Tu all'indirizzo www.lavoro.gov.it/Lavoro/SicurezzaLavoro). E se in azienda mancano le necessarie competenza, meglio affidare il servizio a professionisti esterni. A soggetti però che diano prova della loro competenza. La valutazione dei rischi. La valutazione del rischio è il processo di ricognizione dei pericoli per i lavoratori e gli altri soggetti che si trovano in un ambiente di lavoro. La sua finalità è individuare i migliori rimedi per garantire il massimo livello di sicurezza e la salute dei lavoratori. Praticamente, il processo si sviluppa in un Esame sistematico di tutti gli aspetti dell'attività lavorativa, volto a stabilire cosa può provocare lesioni o danni, se è possibile eliminare i pericoli e quali misure di prevenzione o di protezione sono o devono essere messe in atto per controllare i rischi, nel caso in cui non è possibile eliminare i pericoli. La valutazione rischi è definita dal Tu sicurezza come «valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata a individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e a elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza». Una procedura, dunque, che si costituisce di tre fondamentali attività: quella di valutazione (appunto), globale e documentata, di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori; quella di individuazione delle misure adeguate a prevenire e proteggere i lavoratori dai rischi, per la salute e sicurezza, che sono risultati dalla prima azione (di valutazione); infine, la terza attività di elaborazione di un programma di misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. A chiusura della valutazione rischi deve essere elaborare un apposito documento. 90-30 giorni di tempo. Con le novità introdotte del decreto correttivo al Tu sicurezza sono stati fissati anche i tempi che le imprese hanno a disposizione per effettuare la valutazione rischi. Una nuova norma (comma 3-bis all'articolo 28 del Tu), infatti, prevede ora che in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro 90 giorni dalla data di inizio della propria attività. Inoltre, il nuovo comma 3 dell'articolo 29 del Tu sicurezza stabilisce che la valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione oppure a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. In queste ipotesi, il documento di valutazione rischi deve essere rielaborato nel termine di 30 giorni dalle rispettive causali. Come operare. Il ministero del lavoro evidenzia che esistono molti strumenti metodologie per la valutazione dei rischi che possono aiutare le aziende e le organizzazioni a valutare i rischi presenti sul lavoro. La scelta del metodo dipenderà quindi dalle condizioni del luogo di lavoro: per esempio, dal numero di lavoratori, dal tipo di attività e di attrezzature utilizzate, dalle caratteristiche del luogo di lavoro e da eventuali rischi specifici. Gli strumenti di valutazione rischi più comuni sono le liste di controllo, che contribuiscono a individuare i pericoli esistenti. Altri tipi di strumenti di valutazione dei rischi comprendono: guide, documenti orientativi, manuali, opuscoli, questionari e·«strumenti interattivi» (per esempio software interattivi gratuiti, tra cui applicazioni scaricabili, che solitamente sono specifiche di determinati settori). Questi strumenti possono essere generici oppure specifici per settore o rischio. Le linee guida europee sulla valutazione dei rischi sul lavoro propongono un approccio graduale per fasi. Certamente, non si tratta dell'unico modo per svolgere una valutazione dei rischi, sussistendo a tale scopo un'ampia varietà di metodi. In altri termini non esiste il modo «giusto» per effettuare una valutazione dei rischi: a seconda delle circostanze, possono rivelarsi efficaci approcci diversi. È possibile suddividere la procedura di valutazione dei rischi (che include elementi di gestione dei rischi) in una serie di fasi. In primis, fissare un programma di valutazione dei rischi sul lavoro e, a seguire, strutturare la valutazione (decidere l'approccio da adottare: geografico, funzionale, basato sul processo, sul flusso), raccogliere informazioni, individuare i pericoli, individuare le persone a rischio, identificare i modelli di esposizione dei soggetti a rischio, valutare i rischi (la probabilità di subire un danno e la gravità del danno nelle circostanze attuali), esaminare le possibilità di eliminare o controllare i rischi, attribuire un ordine di priorità alle azioni e decidere quali misure di controllo attuare, registrare la valutazione, valutare l'efficacia delle azioni attuate, rivedere le azioni (nel caso in cui vengano apportate delle modifiche o periodicamente), monitorare il programma di valutazione dei rischi. Le indicazioni per le pmi. Secondo il ministero del lavoro, ancora, per la maggior parte delle aziende, in particolare le piccole e medie imprese, sarebbe sufficiente un semplice approccio alla valutazione dei rischi in cinque fasi (che include elementi di gestione del rischio). La prima cosa da fare è individuare i pericoli e le persone a rischio, ossia individuare quali fattori sul luogo di lavoro sono potenzialmente in grado di arrecare danno e identificare i lavoratori che possono essere esposti a tali pericoli. La seconda fase prevede di valutare e attribuire un ordine di priorità ai rischi esistenti (la gravità, il grado di probabilità di eventuali danni) e classificarli in ordine di importanza. Il terzo passo da compiere è decidere l'azione preventiva (identificare le misure adeguate per eliminare o controllare i rischi). Al quarto step si passa alla fase operativa con interventi e azioni concrete, mettendo in atto misure di protezione e di prevenzione attraverso un piano di definizione delle priorità. Infine, la quinta fase è quella di controllo e riesame. La valutazione dei rischi dovrebbe essere periodicamente rivista per essere mantenuta aggiornata. Tuttavia è importante ricordare che esistono metodi diversi, altrettanto idonei, in particolare per quanto concerne rischi e situazioni più complessi. La scelta dell'approccio alla valutazione da adottare dipende dalla natura del luogo di lavoro (per esempio, una sede fissa o una transitoria), dal tipo di processo implicato (come operazioni ripetitive, processi che si evolvono o che cambiano, lavoro secondo il fabbisogno), dall'attività svolta (attività ripetitive, incarichi occasionali o a elevato rischio) e dalla complessità tecnica. In alcuni casi può essere appropriato un unico esercizio di valutazione, che tenga conto di tutti i rischi presenti sul lavoro o caratteristici di un'attività. In altri casi possono essere necessari approcci diversi per aree diverse dell'ambiente di lavoro.
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