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"Bonifiche, estesa la responsabilità "
fonte Italia Oggi, V. Dragani / Ambiente
02/11/2009 - Responsabile per i danni ambientali, seppur invia sussidiaria, anche il proprietario o l’utilizzatore del terreno che, per lo stato in cui versa, causa per propagazione l’inquinamento dell’ecosistema. Queste le conclusioni espresse dall’Avvocatura generale delle Corte di giustizia Ue lo scorso 22 ottobre 2009, su una questione vertente la portata del principio. «chi inquina paga», incardinato nella direttiva 2004/35/Ce sulla responsabilità per i danni ambientali. Esprimendo il proprio parere consultivo alla Corte europea in merito alla domanda formulata, dalla magistratura italiana sull’interpretazione delle norme in parola, l’organo Ue ha sottolineato come il principio cardine della responsabilità per danni all’Ecosistema di matrice comunitaria dettata dalla direttiva 2004/135/Ce poggi sulla necessità dell’esistenza di un nesso causale con l’evento dannoso, principio che deve, portare a individuare innanzitutto i soggetti direttamente responsabili dell’inquinamento e, solo in subordine, a chiamare in causa i soggetti indirettamente responsabili del medesimo. In capo ai quali può ritenersi (per esempio per la disponibilità giuridica del bene da cui l’inquinamento deriva, come il citato proprietario del terreno) comunque sussistere un nesso di causalità. Per l’Avvocato generale dell’Ue, gli stati membri possono dunque adottare norme nazionali che, nel rispetto di fale interpretazione del principio «chi inquina paga», declinino le ipotesi di responsabilità su soggetti diversi in base al contributo causale. Sempre sul contributo causale, l’Avvocatura sottolinea come la direttiva in parola (applicabile comunque alle dle attività poste in essere dopo il 30 aprile 2007, data della qperatività del provvedimento Ue) consenta di soprassedere all’accertamento della causa del danno qualora non ci si possa attendere alcun risultate positivo da una eventuale prosecuzione dalle indagini. Per lo stesso organo comunitario, infine, non è inoltre necessaria l’esistenza dell’elemento psicologgp della colpa o del dolo, potendo i legislatori nazionali (in linea con quante previste dalla direttiva 2004135/ Ce) stabilire delle ipotesi di responsabilità oggettiva, ipotesi che permettono cli responsabilizzare i soggetti nei confronti del rispetto dell’ambiente, innalzando il livello di diligenza loro richieste. La questione sulla quale fAvvocatura generale delle Corte di giustizia Ue ha espresso le proprie conclusioni (che dovranno esserè tradotte nella sentenza del giudice in parola per esprimere la loro fcirza giuridica) riguarda la situazione di inquinamento ambientale che interessa la zona di Rada di Augusta, in Sicilia, in relazione alla quale l’amministrazione italiana ha imposto alle imprese attualmente ed in loco operanti di provvedere alla bonifica delle aree interessate, senza distinzione tra inquinamenti pregressi ed attuali e accertamento dei soggetti effettivamente responsabili dei danni. In seguito ai ricorsi presentati dagli interessati, il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana ha chiesto alla Corte Ue una interpretazione normativa madre in materia, ossia la citata direttiva 2004/135/ Ce, sollevando la rituale questione pregiudiziale.
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