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"Sanzione accessoria all’azienda sospesa"

fonte Italia Oggi sette, D. Cirioli / Sicurezza sul lavoro

16/11/2009 - Sanzione accessoria per l'azienda colpita dalla sospensione dell'attività imprenditoriale. L’impresa, infatti, non potrà partecipare alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni né partecipare a gare pubbliche. Infatti, mentre la sospensione dell'attività interessa solo l'unità produttiva dove sia stata verificata la violazione, il provvedimento interdittivo riguarda l'impresa nel suo complesso. Come arriva lo stop all'attività. Lo stop all'attività riguarda (appunto) «l'attività», non l'intera azienda. Il provvedimento, infatti, ha effetto «in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni». Ciò vuol dire che l'effetto è circoscritto alla singola unità produttiva rispetto alla quale sono stati verificati i presupposti per l'adozione del provvedimento; con particolare riferimento all'edilizia, riguarda l'attività svolta dall'impresa nel singolo cantiere. Oltre questo profilo, che il ministro del lavoro chiama «spaziale»; il provvedimento di sospensione produce anche un effetto di tipo «temporale». Succede che «nelle ipotesi di lavoro irregolare gli effetti della sospensione possono essere fatti decorrere dalle ore 12 del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell'attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi». In relazione a questo aspetto il ministero ha evidenziato che il differimento degli effetti può aversi nei soli casi di sospensione per lavoro «nero» (salvo le predette situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi) e non anche nei casi di violazioni prevenzionistiche considerata la finalità che il provvedimento assume in dette circostanze. Inoltre, il ministero ha precisato che per «giorno lavorativo successivo» deve essere inteso il giorno di apertura dell'Ufficio che ha emanato il provvedimento. Le ulteriori conseguenze. Dal 20 agosto (con le modifiche del dlgs n. 106/2009), la disciplina sulla sospensione dell'attività risulta più chiara in ordine alle ulteriori conseguenze che il provvedimento comporta per l'azienda. Infatti, «l'adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (. ... ) e al ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell'emanazione, da parte del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche». Questo provvedimento interdittivo alla contrattazione con la p.a. rappresenta un ulteriore strumento di carattere sanzionatorio, accessorio al provvedimento di sospensione legittimamente emanato. Il provvedimento di interdizione è strettamente legato all'effettiva durata del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale; pertanto, qualora il provvedimento di sospensione, pur efficace, abbia durata pari a zero, la comunicazione non sarà dovuta. Tale circostanza ricorre nelle ipotesi in cui gli effetti del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale siano stati differiti e lo stesso sia stato revocato ancor prima del termine iniziale così individuato. L’ambito di efficacia dei provvedimenti interdittivi alla contrattazione, ha spiegato il ministero, diversamente dal provvedimento di sospensione dell'attività, non può evidentemente non riferirsi all'impresa nel suo complesso e, quindi, a ogni attività contrattuale posta in essere dalla stessa, nei confronti di qualsiasi amministrazione pubblica. Sul punto, peraltro, la previsione si sovrappone inevitabilmente ad altre forme di interdizione alla contrattazione con la p.a., fra le quali quella legata al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (Durc), in assenza del quale non è possibile, fra l'altro, la partecipazione ad appalti pubblici di lavori, servizi e forniture. Arresto per chi non ottempera alla sospensione. In caso di inottemperanza all'ordine di sospensione, il datore di lavoro è punito con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per gravi e rei te rate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare. Secondo il ministro del lavoro l'inottemperanza alla sospensione per occupazione di lavoratori in nero, in quanto sanzionata con pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, rientra nell'ambito applicativo della prescrizione obbligatoria (la cui disciplina è dettata dall'articolo 301 del T.u. sicurezza). In particolare, il T.u. prevede che «alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro previste dal presente decreto nonché da altre disposizioni aventi forza di legge, per le quali sia prevista la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda ovvero la pena della sola ammenda, si applicano le disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione del reato di cui agli articoli 20 e seguenti, del decreto legisla- tivo 19 dicembre 1994, n. 758». In ordine al suo contenuto, secondo il ministro del lavoro la prescrizione consisterà nel sospendere l'attività imprenditoriale sino ad avvenuta regolarizzazione dei lavoratori interessati, perché la prescrizione è legata necessariamente al raggiungimento del fine ultimo che il legislatore ha perseguito nell'introdurre il potere di sospensione, istituto evidentemente «strumentale» a una sollecita regolarizzazione delle violazioni accertate. Pertanto, ne deriva pure che l'adempimento alla prescrizione obbligatoria, attraverso la regolarizzazione completa del le posizioni lavorative e l'ottenimento della revoca della sospensione attraverso il pagamento della somma aggiuntiva prevista, consentirà l'ammissione al pagamento di un quarto del massimo dell'ammenda (pari a euro 1.600). Per quanto riguarda l'inottemperanza al provvedimento di sospensione emesso per gravi e reiterate violazioni prevenzionistiche, è prevista la sanzione dell'arresto sino a sei mesi, evidentemente non ammessa a prescrizione obbligatoria. In tal caso il personale ispettivo provvede esclusiva mente a informare l'autorità giudiziaria della commissione del reato, ferma restando la possibilità, da parte dell'imputato, di richiedere al giudice l'applicazione della procedura agevolativa (di cui all'articolo302 del T.u. sicurezza).

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