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"È responsabile l’appaltatore che ha la gestione del cantiere"

fonte il Sole 24 ore, S. Gatti / Sicurezza sul lavoro

16/11/2009 - Il committente è escluso dalla responsabilità per un infortunio sul lavoro se la sicurezza è delegata totalmente all’appaltatore. Il principio è affermato dalla sezione Lavoro della Cassazione, con la sentenza n. 22818, che sull’attribuzione della colpa si allinea agli orientamenti più recenti. È stata infatti da tempo superata dalla giurisprudenza l’impostazione tradizionale, che richiedeva in tema di prevenzione sul lavoro l’esistenza di un rapporto subordinato tra il soggetto danneggiato e il soggetto responsabile del danneggiamento, rapporto che avrebbe dovuto imporre all’imprenditore di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei prestatori d’opera. I giudici con il passare del tempo hanno avvertito l’esigenza di non fermarsi al dato formale - datore e lavoratore hanno sottoscritto un contratto e quindi il primo è sempre chiamato a rispondere di quello che accade al secondo - ma di evidenziare il dato oggettivo. Così da ritenere l’esistenza di questa responsabilità anche in capo ai soggetti che, pur non essendo formalmente titolari del rapporto di lavoro, avessero però il compito di gestire l’intera impresa o una sua unità produttiva. Un ragionamento valido anche nel settore degli appalti dove il committente affida a un altro l’esecuzione di un’opera mettendo per iscritto determinate regole. Pertanto la responsabilità di chi commissiona un lavoro non è incondizionata, mai addossato il ruolo di «garante della vigilanza» ne si era reso garante della vigilanza realizzazione dell’opera sì da essere coinvolto nella responsabilità per la sicurezza. Il Collegio ha, al contrario, rilevato come le clausole di quel contratto di appalto evidenziassero chiaramente che il ruolo di garante della sicurezza incombeva esclusivamente all’appaltatore-datore di lavoro. In base all’accordo sottoscritto dalle parti nell’esecuzione dei lavori l’appaltatore doveva infatti adottare tutte le misure previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di igiene e sicurezza e anche uniformarsi alle eventuali disposizioni impartite dal committente. Ciò rappresentava in sostanza due cose per l’appaltatore un obbligo aggiuntivo e per gli operai una ulteriore protezione, visto che in base alla previsione il committente poteva richiedere e imporre alla ditta esecutrice misure e interventi di garanzia più rigorosi. I poteri assegnati all’appaltatore erano quindi totali, dall’organizzazione dei lavori alla messa in sicurezza di chi li svolgeva. E secondo il Collegio il rilievo sollevato circa la concorrente responsabilità del committente non può essere accolto dal momento che dalle indicazioni contrattuali non emergono deroghe al principio della esclusiva responsabilità del datore in materia di prevenzione degli infortuni.

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