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"Sicurezza sul lavoro, responsabile il delegato senza fondi"
fonte agi / Sicurezza sul lavoro
02/12/2009 -
La responsabilità non viene meno nel caso in cui il delegato aziendale non abbia a disposizione le risorse economiche e gli strumenti necessari per l’attuazione delle misure antinfortunistiche previste dalla legge.
Si è espressa in questo senso la Corte di Cassazione, che con la sentenza 44890/2009, depositata martedì 24 novembre scorso, ha chiarito che in casi simili il delegato alla sicurezza aziendale deve chiedere espressamente l’adeguamento agli standard previsti, rifiutando l’incarico in caso contrario.
La Cassazione , nel caso preso in esame, ha confermato la condanna a carico di un dirigente comunale, delegato dal sindaco alla sicurezza. La Corte di Appello di Palermo aveva infatti considerato colpevole l’imputato, punendolo con tre mesi di arresto, pena poi convertita nel pagamento di una ammenda.
Il dirigente delegato alla sicurezza aveva obiettato che l’incarico, conferitogli a tempo, in materia antinfortunistica e di sicurezza sul lavoro, non poteva essere considerato valido a tutti gli effetti perché non accompagnato dall’effettiva assegnazione dei fondi necessari per lo svolgimento di tutte le funzioni.
Il ricorso è stato respinto dalla Cassazione. L’invalidità della delega non esclude infatti le responsabilità del delegato che ha esercitato le funzioni assegnategli. Se il delegato ritiene di non essere stato posto in condizione di svolgere i compiti previsti, deve infatti chiedere al delegante di metterlo in grado di assolvere alle sue funzioni.
L’esame della dinamica dell’incidente, subito dal lavoratore durante opere di manutenzione, ha dimostrato inoltre l’assenza di circostanze fortuite o inaspettate, motivi che hanno indotto la Corte alla convalida della condanna.
Si è espressa in questo senso la Corte di Cassazione, che con la sentenza 44890/2009, depositata martedì 24 novembre scorso, ha chiarito che in casi simili il delegato alla sicurezza aziendale deve chiedere espressamente l’adeguamento agli standard previsti, rifiutando l’incarico in caso contrario.
La Cassazione , nel caso preso in esame, ha confermato la condanna a carico di un dirigente comunale, delegato dal sindaco alla sicurezza. La Corte di Appello di Palermo aveva infatti considerato colpevole l’imputato, punendolo con tre mesi di arresto, pena poi convertita nel pagamento di una ammenda.
Il dirigente delegato alla sicurezza aveva obiettato che l’incarico, conferitogli a tempo, in materia antinfortunistica e di sicurezza sul lavoro, non poteva essere considerato valido a tutti gli effetti perché non accompagnato dall’effettiva assegnazione dei fondi necessari per lo svolgimento di tutte le funzioni.
Il ricorso è stato respinto dalla Cassazione. L’invalidità della delega non esclude infatti le responsabilità del delegato che ha esercitato le funzioni assegnategli. Se il delegato ritiene di non essere stato posto in condizione di svolgere i compiti previsti, deve infatti chiedere al delegante di metterlo in grado di assolvere alle sue funzioni.
L’esame della dinamica dell’incidente, subito dal lavoratore durante opere di manutenzione, ha dimostrato inoltre l’assenza di circostanze fortuite o inaspettate, motivi che hanno indotto la Corte alla convalida della condanna.
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