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"Professionisti: regole per i requisiti d'accesso a gare"
fonte agi / Edilizia
04/12/2009 - Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha diffuso una Circolare n.4649/2009 nella quale ha fornito un parere circa la dimostrazione, da parte dei professionisti, dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura (progettazione, coordinamento della sicurezza, direzione dei lavori e collaudo).
Le indicazioni ministeriali riguardano l’art.253, comma 15-bis, del Dlgs 163/2006 a seguito delle modifiche introdotte dal Dlgs 152/2008 che, in relazione alle procedure di affidamento degli incarichi sopra elencati, prevede che fino al 31/12/2010, per la dimostrazione dei suddetti requisiti, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori tre anni del quinquennio precedente o ai migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara, nel caso in cui sia richiesta la dimostrazione dei requisiti rispettivamente su base triennale e quinquennale.
La Circolare chiarisce che l’articolo 253, comma 15-bis incide esclusivamente sui requisiti di cui alle lettere a) e d) dell'art. 66 del D.P.R. 554/1999, per i quali la dimostrazione del possesso è richiesta rispettivamente su base quinquennale e su base triennale.
La lettera a) riguarda il requisito del fatturato globale per servizi di ingegneria, espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando: le stazioni appaltanti sono tenute a richiedere e valutare nei bandi i migliori cinque anni del decennio precedente.
La lettera d) riguarda il requisito del numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del bando: le stazioni appaltanti sono tenute a richiedere e valutare i migliori tre anni del quinquennio precedente.
Le indicazioni ministeriali riguardano l’art.253, comma 15-bis, del Dlgs 163/2006 a seguito delle modifiche introdotte dal Dlgs 152/2008 che, in relazione alle procedure di affidamento degli incarichi sopra elencati, prevede che fino al 31/12/2010, per la dimostrazione dei suddetti requisiti, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori tre anni del quinquennio precedente o ai migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara, nel caso in cui sia richiesta la dimostrazione dei requisiti rispettivamente su base triennale e quinquennale.
La Circolare chiarisce che l’articolo 253, comma 15-bis incide esclusivamente sui requisiti di cui alle lettere a) e d) dell'art. 66 del D.P.R. 554/1999, per i quali la dimostrazione del possesso è richiesta rispettivamente su base quinquennale e su base triennale.
La lettera a) riguarda il requisito del fatturato globale per servizi di ingegneria, espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando: le stazioni appaltanti sono tenute a richiedere e valutare nei bandi i migliori cinque anni del decennio precedente.
La lettera d) riguarda il requisito del numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del bando: le stazioni appaltanti sono tenute a richiedere e valutare i migliori tre anni del quinquennio precedente.
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