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"Mancata formazione, il lavoratore è risarcibile"
fonte redazione Ambiente & Sicurezza sul lavoro / Sicurezza sul lavoro
10/12/2009 - La Corte di Cassazione con sentenza 19682/2009 interviene per riconoscere il diritto al risarcimento per mancata formazione, in favore di un lavoratore ostacolato dalla propria azienda a partecipare a corsi formativi previsti dal contratto collettivo. In particolare, viene affermato che l’azienda che non consente alcuna possibilità di partecipazione ad attività formative, deve risarcire al lavoratore il danno subito per le tasse d’iscrizione versate.Inoltre, deve risarcire al dipendente “il danno alla professionalità specifica, alla immagine e alla vita di relazione” per tutti i casi in cui il lavoratore avrebbe potuto acquisire una diversa qualifica lavorativa attraverso lo svolgimento dei corsi.In tal caso, il danno alla professionalità va quantificato in base al tempo trascorso dal momento del riconoscimento del diritto alla formazione, oppure da quando viene riconosciuta la situazione di precarietà dovuta al fatto di svolgere mansioni per le quali non si era dotati di adeguata qualifica.
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