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"Bonus malus, scatta il countdown "
fonte Italia Oggi, Daniele Cirioli / Sicurezza sul lavoro
18/01/2010 - Conto alla rovescia per le richieste del bonus malus all'Inail. Da quest'anno, l'incentivo tiene conto delle novità della riforma del Tu sicurezza (l'istituto ha rivisitato il modello e gli allegati). Sono interessate le imprese che hanno investito sulla sicurezza nel 2009 con interventi migliorativi di tutela rispetto al livello minimo previsto per la legge. Entro fine mese possono chiedere l'applicazione dello speciale sconto che significa ridurre i premi del 5-10% a seconda della dimensione aziendale. Il bonus malus. Il bonus malus rappresenta una delle novità introdotte dalla riforma dell'Inail (dlgs n.38/2008). I datori di lavoro tenuti all'assicurazione contro gli infotruni versano all'Inail, in misura percentuale sulle retribuzioni erogate ai lavoratori assicurati, il premio assicurativo. La percentuale per determinare il premio è il tasso di premio. Dopo il dlgs n.38/2000, il sistema tariffario contempla una serie di sconti dei premi, denominati oscillazioni: 1) quello nel primo biennio d'attività; 2) e quello dopo il primo biennio d'attività. Il secondo sistema si suddivide ulteriormente in: un'oscillazione per andamento infortunistico, automatica, legata all'andamento infortunistico aziendale; un'oscillazione per prevenzione accessibile ai datori di lavoro in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi e con le norme do prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro. L'innovazione sta in quest'ultima oscillazione denominata anche bonus malus che, in realtà, prevede unicamente la possibilità di ottenere uno sconto (bonus) al ricorrere di determinate condizioni legate al miglioramento della sicurezza sui luoghi di lavoro. Appuntamento a fine mese. L'appuntamento di fine mese interessa i datori di lavoro con periodo di attività successivo ai primi due anni, situazione alla quale si applica il sistema delle oscillazioni con due distinte tipologie di sconto (oscillazioni): quella per andamento infortunistico e quella per prevenzione. L'oscillazione per andamento infortunistico è applicata automaticamente dall'Inail, in funzione alla rilevanza del fenomeno infortunistico in ambito aziendale; determina l'aumento o la riduzione del tasso medio di tariffa in percentuale variabile in relazione al tasso specifico aziendale e alla dimensione dell'azienda. L'oscillazoine per prevenzione è riservata ai datori di lavoro che possano far valere i seguenti requisiti, definiti dall'Inail pre-requisiti a) regolarità sugli adempimenti contibutivi e assicurativi; b) regolarità con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e sicurezza dei luoghi di lavoro. I pre requisiti assumono particolare rilievo, facendo capire che per ottenere la nuova oscillazione i datori devono realizzare interventi migliorativi rispetto alle condizioni minime obbligatorie già prescritte dalla legge. Infatti, l'Inail ha precisato che presupposto essenziale per l'accesso alla nuova riduzione è che i beneficiari siano già in regola con le norme obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e socurezza, oltre che con gli adempimenti contributivi e assicurativi. Sono di principio esclusi dal bonus malus i datori non in regola con le norme sulla sicurezza del lavoro. La sicurezza aggiorna l'incentivo. Per le richieste del benefio l'Inail ha predisposto apposita modulistica (modello OT/24), oggetto nel passato di varie operazioni di semplificazione. Aggiornamento che non è mancato l'anno scorso per via delle novità intervenute al dlgs n. 81/2008, il T.u. sicurezza. L'evoluzione della normativa ha spiegato l'Inail, ha determinato l'esigenza di una complessiva rivisitazione di modello e allegati. Le novità più rilevanti, condivise con le parti sociali, riguardano la valorizzazione degli interventi svolti nell'ambito di accordi tra L'Inail e parti sociali o con gli enti bilaterali; la valorizzazione delle procedure per le selezioni dei fornitori che rispettano la normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e il rafforzamento del ruolo della formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Per quanto concerne le modifiche agli allegati, è stato migliorato il questionario per la valutazione della responsabiltà sociale delle imprese al fine di facilitare le aziende nella compilazione. La possibilità di regolarozzazione degli illeciti sanabili è applicabile con riferimento alla regolarità contributiva e a tutti i casi in cui la regolarità assicurativa produce riflessi sulla regolarità contributiva. Non rileva cioè l'irregolarità assicurativa che si risolve in violazioni meramente formali, passabili di sanzioni amministrative. Per stabilire quali irregolarità ricadono in questo trattamento, è necessario considerare la data del provvedimento che revoca il beneficio. Pertanto, tutte le irregolarità accertate dopo il 30 dicembre 2007 (entrta in vigore della nuova disciplina del Durc), anche se commesse in epoca antecedente, possono essere sanate dal daore di lavoro, previo invito alla regolarizzazione entro 15 giorni. Come funziona il bonus. Date le condizioni di partenza, il datore di lavoro che abbia investito in sicurezza migliorandone i livelli di tutela può richiedere l'applicazione bonus malus, cioè dell'oscillazione che consiste della riduzione del premio assicurativo. L'oscillazione va richiesta ogni anno con riferimento all'anno precedente e riconosce il beneficio della riduzione dei primi Inail del 5% alle imprese fino a 500 dipendenti e del 10% negli altri casi.
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