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"La sicurezza "attiva" tutti "

fonte Il Sole 24 ore, Aldo Monea / Sicurezza sul lavoro

22/02/2010 - Soggetto attivo per la sicurezza sul lavoro, oltre che destinatario della tutela. Questa, secondo la normativa, la doppia "funzione" del lavoratore in materia di tutela della salute lavorativa. Una lettura in chiave sistematica delle disposizioni del Dlgs 81/2008 chiarisce, infatti, che il lavoratore (o lavoratrice) ha, ai fini della sicurezza sul lavoro, una doppia "natura": da un lato, soggetto da proteggere, dall`altro ruolo attivo per la sicurezza propria e altrui. Il fatto che egli sia "il tutelato" si desume sia dalla ratio complessiva del testo sia da specifiche disposizioni che obbligano il datore di lavoro e la sua struttura per la sicurezza a preservare la salute del lavoratore, valutando i rischi, predisponendo un adeguato sistema aziendale di sicurezza, somministrando formazione e informazione, esercitando, mediante preposti, supervisione della sua condotta lavorativa e realizzando, attraverso un medico ad hoc, sorveglianza sanitaria. L`azione datoriale in questa direzione è divenuta, dopo il Dlgs 8i/2oo8, ancor più complessa per effetto della nozione giuridica di salute come benessere "a tre dimensioni". Questa definizione, difatti, comporta, per il datore e la sua organizzazione, una tutela necessariamente plurima, dovendo egli proteggere non solo i profili fisici del lavoratore, ma anche quelli mentali e sociali. Il datore, nel far ciò, deve, però, tenere presente la diversità di persone che la "neutra" nozione giuridica di lavoratore (articolo 2, comma 1, lettera a), in qualche modo, aggrega e, in un certo senso, nasconde, rapportandola sua azione di tutela non solo al dipendente maturo ed esperto, ma, ad esempio, anche alla donna in gravidanza e, secondo norme specifiche tra le quali l`articolo 28 comma i sulla valutazione dei rischi, a tante altre categorie di persone, tra le quali il giovane, la persona inesperta, il "precario/a" e chi viene da altri Paesi. Il Dlgs 81/2oo8, anche dopo le modifiche introdotte dal dal decreto 106/2009, prospetta, dal punto di vista giuridico, anche altro: il lavoratore ha, altresì, un ruolo "attivo" da esercitare in materia di sicurezza sul lavoro. Questa parte si ricava, in modo univoco, da numerose disposizioni e invia generale, come si dirà meglio nell`articolo a fianco, dall`articolo 20 del vigente testo legislativo che elenca i suoi specifici compiti. Riguardo al contributo attivo da svolgere, lo stesso decreto sulla sicurezza, peraltro, prefigura, per il caso in cui il lavoratore violi questi doveri, profili di responsabilità giuridica di natura penale con sanzioni (articolo 59, comma i, lettera a) che vanno dall`ammenda di 200/600 euro all`arresto fino a un mese. Proprio in conseguenza del ruolo ambivalente, il lavoratore si trova a occupare una posizione di "primo piano" nell`ambito dell`organizzazione aziendale per la sicurezza, dovendo ricevere adeguata tutela attraverso il sistema aziendale di sicurezza predisposto dal datore e, al contempo, rappresentando, come "attore" di tutela della salute propria e altrui, una componente fondamentale del funzionamento di quello stesso sistema. Risulta, perciò, evidente che una politica aziendale per la sicurezza, per essere efficace, dovrà, ineludibilmente, considerare il singolo lavoratore come interlocutore primario dell`azione organizzativa, tecnica, gestionale, operativa e di comunicazione datoriale (tra cui, in primis, la formazione e l`informazione), pianificando, in ogni fase del processo di tutela, dalla valutazione dei rischi sino all`applicazione delle misure di sicurezza, il suo coinvolgimento. Solo in tal modo si potrà davvero realizzare compiutamente il ruolo ambivalente previsto dal Dlgs 81/2008. I compiti generali per le sanzioni: Arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 600 euro in caso di violazione degli obblighi di: osservare le disposizioni e le istruzioni lavoro, dirigente o preposto le deficienze dei impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e mezzi e dei dispositivi di protezione e di dai preposti, ai fini della protezione collettiva e qualsiasi condizione di pericolo di cui vengano individuale; a conoscenza; e utilizzare correttamente attrezzature di a non rimuovere omodificaresenza lavoro, sostanze e preparati pericolosi, mezzi autorizzazionei dispositivi di sicurezza odi di trasporto, dispositivi di sicurezza; segnalazione odi controllo; o utilizzare in modo appropriato i dispositivi di e non compiere di propria iniziativa operazioni protezione a loro disposizione; o manovre che non sono di loro competenza adoperarsi direttamente, in caso di urgenza, ovveroche possono compromettere la nell`ambito delle proprie competenze e sicurezza propria odi altri lavoratori; possibilità e fatto salvo l`obbligo di cui alla e partecipare ai programmi di formazione e letteraf) per eliminare o ridurre lesituazioni di di addestramento organizzati dal datore di pericolo grave e incombente, dandone notizia lavoro; al Rappresentante dei lavoratori perla sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal sicurezza; presente decreto legislativo o comunque e segnalare immediatamente a datoredi disposti dal medico competente. Sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per violazione dell'obbligo di: esporre apposita tessera di` riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le proprie generalità e l`indicazione del datore di lavoro (peri lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto). E' privo sanzioni il mancato contributo, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, a tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

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