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"Infortuni, risarcibilità per ambienti di lavoro insidiosi"

fonte Redazione Ambiente&Sicurezza sul lavoro / Sicurezza sul lavoro

22/02/2010 - Il Consiglio di Stato con sentenza n. 514 del 4 febbraio scorso ha trattato la legittimità dell’indennizzo per infortunio verificatosi per “rischio improprio”. Il “rischio improprio” è quello non intrinsecamente connesso allo svolgimento delle mansioni tipiche svolte dal dipendente. Nel caso in esame si trattava di un incidente occorso durante la deambulazione all'interno del luogo di lavoro: una caduta dalle scale, secondo la Cassazione, giustifica indennizzo laddove si registrino cattive condizioni dei luoghi percorsi dal lavoratore. Invece, già nel giudizio di primo grado non si era dimostrato che le scale ove si era verificato l’infortunio, fossero in condizioni tali da rendere insicuro il transito delle persone. Il cattivo stato dei luoghi peraltro non poteva essere semplicemente desunto dal fatto che mancassero i dispositivi antisdrucciolo.“In assenza di particolari fonti di pericolo (gradini consunti, resi scivolosi dall’uso o dalla presenza di particolari sostanze, presenza eccezionale di ostacoli, ecc.), deve ritenersi sufficiente un livello assolutamente minimo di attenzione per evitare ogni tipo di lesione, sicché va esclusa la dipendenza dell’infortunio da un rischio specifico, pure inteso in senso esteso”, questo il commento della Cassazione nel respingere il risarcimento al dipendente infortunatosi.

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