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"Lavoro, litigare non conviene più"
fonte Italia Oggi 7 , Daniele Cirioli / Normativa
08/03/2010 - Nuove regole sul lavoro. Dopo una gestazione di due anni, è arrivato in porto il collegato lavoro. Un provvedimento omnibus che mira a riordinare le norme in materia di lavori usuranti, congedi, enti vigilati, ammortizzatori sociali, incentivi all`occupazione, lavoro pubblico; e che, soprattutto, dà un nuovo quadro di principi nelle procedure e nelle decisioni sul contenzioso tra lavoratori e imprese. Tra gli effetti immediati delle nuove disposizioni, la vigilanza sui luoghi di lavoro (nuovo potere di diffida e nuova procedura di verbalizzazione) e la riforma del processo del lavoro. Accesso ispettivo, diffida everbale unico di ispezione. Il Collegato riscrive la disciplina in materia di «potere di diffida», potere spettante agli ispettori e previsto all`articolo 13 del dlgs n. 124/2004 (riforma della vigilanza). In base alle regole vigenti, in caso di inosservanza di norme in materia di lavoro e legislazione sociale dalle quali derivino l`applicazione di sanzioni amministrative, il personale ispettivo «diffida» il datore di lavoro alla regolarizzazione delle inosservanze sanabili, fissando un termine. Tale potere (di diffida) è esteso, limitatamente alla materia della previdenza e dell`assistenza sociale, anche agli ispettori degli enti previdenziali, per le inadempienze da loro rilevati. In caso di ottemperanza alla diffida, il datore di lavoro è ammesso al pagamento delle relative sanzioni amministrative nella misura pari al minimo ovvero pari a un quarto della sanzione stabilita in misura fissa, con conseguente estinzione del procedimento sanzionatorio. Verbale unico di ispezione. La nuova disciplina (dettata dal nuovo articolo 13 del dlgs n. 124/2004) prevede, prima di tutto, che il personale ispettivo, che accede presso i luoghi di lavoro, alla conclusione delle attività di verifica compiute nel corso del primo accesso ispettivo, deve rilasciare al datore di lavoro o alla persona presente all`ispezione, con l`obbligo alla tempestiva consegna al datore di lavoro, il verbale di primo accesso ispettivo. Questo verbale contiene necessariamente: a) l`identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro e la descrizione delle modalità del loro impiego; b) la specificazione delle attività compiute dal personale ispettivo; c) le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro o da chi lo assiste, o dalla persona presente all`ispezione; d) ogni richiesta anche documentale utile al proseguimento dell`istruttoria finalizzata ad accertare gli illeciti. Potere di diffida più ampio. In secondoluogo, la nuova disciplina (dettata dal nuovo articolo 13 del dlgs n. 124/2004) stabilisce che, in caso di constatata inosservanza delle norme di legge o del contratto collettivo in materia di-lavoro e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, questi debba provvedere a diffidare il trasgressore e l`eventualeobbligato in solido, alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili , entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione del «verbale di accertamento e notificazione» (non è quello di primo accesso; si veda più avanti). In caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore o l`eventuale obbligato in solido è ammesso al pagamento di una somma pari all`importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari a un quartodella sanzione stabilita in misura fissa, entro il termine di 15 giorni dalla scadenza del termine ultimo di regolarizzazione (quindi entro 15 giorni dal trentesimo giorno successivo alla notificazione del «verbale di accertamento e notificazione»). Il pagamento dell`importo di tale somma estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell`effettiva ottemperanza alla diffida stessa. U verbale di accertamento e notificazione. All`ammissione alla procedura di regolarizzazione nonché alla contestazione delle violazioni amministrative, provvede il personale ispettivo esclusivamente con la notifica di un unico verbale di accertamento e notificazione, notificato al trasgressore e all`eventuale obbligato in solido. Il verbale di accertamento e notificazione deve contenere: a) gli esiti dettagliati dell`accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati; b) la diffida a regolarizzare gli inadempimenti sanabili; c) la possibilità di estinguere gli illeciti ottemperando alla diffida e provvedendo al pagamento della somma ridotta ovvero pagando la medesima somma nei casi di illeciti già oggetto di regolarizzazione; d) la possibilità di estinguere gli illeciti non diffidabili, ovvero quelli oggetto di diffida, attraverso il pagamento della sanzione in misura ridotta; e) l`indicazione degli strumenti di difesa e degli organi a cui proporre ricorso, con specificazione dei termini di impugnazione. L`adozione della diffida interrompe i termini di prescrizione e di ricorso, fino alla scadenza del termine per compiere gli adempimenti di regolarizzazione (diffida) e di pagamento (sanzione ridotta). Ove da parte del trasgressore o dell`obbligato in solido non sia stata fornita prova al personale ispettivo dell`avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle somme previste, il «verbale di accertamento e notificazione» produce gli effetti della contestazione e notificazione degli addebiti accertati nei confronti del trasgressore e della persona obbligata in solido ai quali sia stato notificato. Potere di diffida ad altro personale. Infine, la nuova disciplina (dettata dal nuovo articolo 13 del dlgs n. 124/2004) prevede che il potere di diffida è esteso anche agli ispettori e ai funzionari amministrativi degli enti e degli istituti previdenziali per le inadempienze da essi rilevate. Nonché agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che accertano violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale. Qualora rilevino inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, essi provvedono a diffidare il trasgressore e l`eventuale obbligato in solido alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili.
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