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"La formazione obbligatoria per dare lustro alla professione"
fonte Italia Oggi 7, Benedetta Pacelli / Formazione ed informazione
12/04/2010 - Non completare gli obblighi di formazione previsti dall'ordine professionale di appartenenza comporta «un danneggiamento al decoro e al prestigio della professione». È quindi legittima l'irrogazione delle «stesse sanzioni previste in caso di compimento di errori gravi tecnici». A dirlo è la Corte di cassazione che, con una recente ordinanza ha confermato la censura inflitta dall'ordine dei notai a un professionista che non aveva raggiunto il numero di crediti formativi minimi richiesti. La decisione dei supremi giudici è un segnale chiaro che la disciplina dell'aggiornamento professionale sta cambiando pelle. E nel prossimo futuro chi non assolve agli adempimenti sarà sottoposto a sanzioni disciplinari che, in casi estremi possono arrivare anche alla radiazione dall'albo. Del resto, non ci sono molte scappatoie, perché per le categorie economico-giuridiche, ma anche per i geometri (unici tra i tecnici) l'obbligatorietà della formazione continua è messa nero su bianco negli aggiornati codici deontologici o addirittura, nel caso dei dottori commercialisti ed esperti contabili, nel decreto legislativo sull'ordinamento professionale (n. 139/05). La prima ordinanza in merito è la n. 2235 del 1° febbraio 2010 con cui è stato respinto il ricorso di un notaio al quale era stata applicata la sanzione disciplinare della censura perché non aveva adempiuto all'obbligo formativo, (conseguendo solamente 93 crediti invece dei 100 richiesti per il biennio 2006-2007). Un mancato aggiornamento, che secondo i giudici, comporta «un danrieggiamento al decoro e al prestigio della professione, soggetto, quindi, alle stesse sanzioni previste in caso di compimento di errori gravi tecnici». - I nuovi codici deontologici. È dall'Europa (la strategia di Lisbona esorta gli stati membri a fare dell'Unione europea, entro il 2010, lo spazio economico basato sulla conoscenza pi competitivo e dinamico del mondo) che arriva la raccomandazione a provvedere all'aggiornamento professionale e alla formazione continua lungo tutto l'arco della vita. Ed è proprio su questa scia che gli ordini professionali, negli ultimi anni, hanno aggiornato i codici deontologici prevedendo l'obbligatorietà, prima non prevista, di effettuare la formazione continua con la previsione di sanzioni in caso di inadompienza. Gli unici a prevederla per legge, a seguito della riforma dell'ordinamento professionale sono stati i dottori commercialisti che, dal 1° gennaio 2008, hanno avviato la prima valutazione triennale della formazione continua. Stessa modalità anche in termini temporali per il Consiglio nazionale forense che ha approvato il codice deontologico nel settembre 2007 entrato, poi, in vigore nel gennaio dell'anno successivo. Valutazione biennale, invece per i notai, per i quali l'obbligo è scattato dal gennaio 2006, Ai nastri di partenza, invece, i consulenti del lavoro e i geoMetri che hanno aggiornato i regolamenti sulla formazione continua entrati in vigore vispettivamente il 14/11/09 e il 1/1/10. Tutte le categorie prese in esame avevano già parlato di formazione come obbligo deontologico, ma nessuna aveva finora previsto sanzioni disciplinari. Restano ancora al palo i tecnici (architetti, inge gneri, periti industriali) che, nei codici di condotta professionale non tralasciano di parlare di formazione come obbligo deontologico ma non fanno menzione di sanzioni. Chi fa fonnazione. Sono gli ordin'territoriali di categoria ad avere in mano la gestione della formazione. Che garantiscono agli iscritti secondo differenti modalità: dai corsi di aggiornamento, ai inaster, dai seminari ai convegni, fino alle giornate di studio e tavole rotonde. Ciascun consiglio dell'ordine di appartenenza dà attuazione alle attività di formazione professionale e vigila sull'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti, regolando anche le modalità dol rilascio degli attestati di partecipazione agli eventi forniativi. Ogni corso formativo di qualsiasi professione deve, comunque, passare il vaglio dcl rispettivo consiglio nazionale. In genere ogni aimo,i consigli dell'ordino sono tenuti a comunicare al Consiglio nazionale una relazione che illustri il piano dell'offerta formativa dell'anno solare successivo, evidenzi i costi per i partecipanti, segnali i soggetti attuatori e indichi i criteri e le finalità. A questo deve seguire il via libera dello stesso organo centrale che dovrà poi accreditare il corso. Le sanzioni previste. Non esiste una sanzione tipo o predefinita. Spetta, infàtti, agli organi disciplinari, e quindi agli ordini territoriali la facoltà di infliggere le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle norme. Ovviamente, come si legge in tutti i codici deontologici, i procedimenti disciplinari devono essere adeguati alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione (lei comportamenti «nonché delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l'infrazione». In ogni caso, a secondo della gravità, ci sono tre tipi di sanzioni: la censura, cioè una semplice lettera di richiamo al professionista che non ha adempiuto all'obbligo formativo, la sospensione, cioè l'inibizione dall'esercizio della professione per un periodo di tempo che pu andare da un minimo di due mesi a massimo un armo e la radiazione, la cancellazione del professionista dall'albo di appartenenza. Ci sono, poi, alcune specifiche. Nel caso dei dottori commercialisti, per esempio, l'iscritto radiato pu chiedere la reiscrizione dopo almeno sei anni. Inoltre, semprc per il Cnclcec, il professionista inadempiente all'obbligo formativo non pu accoglierc tirocinanti, I corsi on-line. Allo scopo di evitart il rischio di sanzioni disciplinari nonchi difficoltà ia ordine alle trasferte e impegni di lavoro, molti ordini professionali hanno introdotto la modalità di formazione a distanza e l'autoformazione. Il Consiglio nazionale forense, per esempio, ha approvato un sistema di corsi e-learning direttamente usufruibile nel proprio studio con la consegna di un attestato finals per i crediti. La partecipazione del professionista, in questo caso, avviene dinanzi al video ed è confermata dalla presenza di quiz a sorpresa causali che appaionc durante la stessa video lezione. Anche i dottori commercialisti hanno inserito nei loro programmi la formazione a distanza, articolata in corsi di gruppo o di autoformazione. Nel primo caso, il partecipante si forma attraverso l'interazione con un docente e con gli altri partecipanti, indipendentemente dal luogo o dalla modalità di svolgimento. Con l'autoformazione è invece il singolo professionista a seguire il programma, che lo dovrà guidare nel processo di apprendimento, sollecitando risposte che consentano di verificare la comprensione del materiale didattico, e fornendo un feedback di approfondimento alle risposte errate o di conferma alle risposte esatte. I crediti formativi sono misurati in base alla durata del programma di formazione, considerando che un periodo di 60 minuti equivale a un credito. CONSULENTI DEL LAVORO. La valutazione è biennale i il periodo di valutazione della formazione continua del consulente del lavoro ha durata biennale. Durante questo periodo di tempo il professionista deve conseguire 50 crediti formativi, di cui almeno sei nelle materie di ordinamento professionale e codice deontologico. Per ciascun anno, comunque, deve maturare complessivamente almeno 16 crediti forinativi. È il Consiglio nazionale a coordinare e promuovere l'attività dei consigli provinciali e ad assicurare la più ampia diffusione delle proposte formative predisposte dagli stessi organi provinciali. Previsti anche corsi on-line la cui percentuale per non pu superare il 30%, salva la possibilità per consulenti che si trovano in particolari condizioni di arrivare al 100%, previa autorizzazione del consiglio provinciale competente per il territorio. La formazione, in ogni caso, pu essere svolta non solo partecipando agli eventi organizzati o accreditati dai consigli provinciali ma anche organizzati da soggetti terzi, per i quali dovrà essere richiesta al consiglio di appartenenza la conformità ai criteri di valutazione predisposti dal regolamento. Sono previste alcune eccezioni: il consulente che ha compiuto 70 anni è esonerato dall'obbligo della formazione continua qualora e faccia esplicita richiesta al Consiglio provinciale. La sanzione prevista per i consulenti inadempienti è la censura. Al professionista cui sono state applicate due censure verrà stabilita la sospensione. GEOMETRI. Obbligo al via dal 2010 Formazione obbligatoria per i geometri dal 1° gennaio 2010. Dopo la prima fase di monitoraggio e sperimentazione, infatti, il regolamento per la formazione continua è entrato in vigore all'inizio dell'anno con modalità formative differenti a seconda dell'anzianità di iscrizione all'albo: dal primo all'ottave anno d'iscrizione il geometra deve conseguire almeno 50 crediti forinativi ogni due anni con almeno 20 cf ogni anno; dal nono al 20° anno d'iscrizione 60 crediti ogni tre anni, di cui almeno 10 all'anno e dal 21° al 35° anno d'iscrizione 100 crediti ogni cinque anni con almeno 10 crediti per ogni anno. Le attività svolte saranno annotate nel Registro della formazione continua professionale. ll regolamento prevede che gli eventi formativi comprendano le discipline tecnico-scientifiche inerenti all'attività professionale, le norme di deontologia e ordinamento professionale e le altre discipline funzionali all'esercizio della professione, comprese le lingue, le applicazioni informatiche, la comunicazione, l'organizzazione dello studio professionale. Gli eventi formativi saranno organizzati dai Collegi provinciali, dagli enti di categoria e dagli istituti universitari, istituti tecnici ed enti equiparati; la partecipazione ai corsi darà diritto a crediti formativi professionali (Cfp). Comportano l'acquisizione di crediti anche relazioni in convegni, seminari, pubblicazioni, lezioni in corsi, master, docenze, superamento di esami universitari.
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